Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5341 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/02/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 27/02/2020), n.5341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10215/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Borghi s.p.a., in persone del L.R. pro-tempore, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Fabrizio Antonello e Sebastiano Ribaudo, elett.

dom. presso lo studio del secondo in Roma, via Lucrezio Caro n. 62;

– controricorrente –

CAD. CAPODICI s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria, n. 1426 del 23 giugno 2017, depositata il 6 ottobre 2017,

non notificata.

Fatto

1. La Commissione tributaria provinciale di Genova, con separate sentenze, ha respinto i ricorsi della società Borghi S.p.A. e del centro assistenza doganale Capodici Srl, avverso gli avvisi di accertamento per il recupero di dazi 2011 emessi dall’Agenzia delle dogane, con i quali era stata revocata l’esenzione antidumping accordata alla merce importata da Taiwan, per essere risultata di provenienza cinese.

2. La Commissione tributaria regionale della Liguria, riunite le impugnazioni, ha accolto l’appello delle società.

3. Il giudice d’appello riteneva che la merce importata, di provenienza cinese, era stata fatta oggetto di trasformazione, in quanto il processo produttivo svolto a Taiwan aveva eliminato il 90,8% delle scorie. Il dato di fatto della trasformazione induceva a non ritenere violata la disciplina antidumping su cui si fondavano gli avvisi di rettifica impugnati.

3. La sentenza è stata impugnata dalla agenzia delle dogane sulla base di tre motivi, cui la società Borghi S.p.A replica con controricorso. Il Centro Assistenza Doganale Capodici S.r.l. è rimasto intimato.

Diritto

1. Con il primo motivo, l’Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR reso una motivazione apparente, avendo espresso argomentazioni che non consentivano di ricostruire l’iter logico-giuridico che l’aveva condotta alla decisione finale. In particolare, non era stata individuata la documentazione che attestava il processo di trasformazione del minerale trasbordato.

La censura è fondata. Si osserva che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 01).

Ciò posto, il Collegio è chiamato a stabilire se le argomentazioni adoperate dalla CTR siano idonee, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, a dare contezza dell’iter decisionale. Osserva il Collegio che a sostegno del decisum la CTR, in adesione al corrispondente motivo di gravame, pone l’affermazione “la produzione documentale attesta il processo di trasformazione del minerale importato, purificato dal silicio metallico in misura maggiore del limite soglia individuato dal diritto comunitario per l’attribuzione dell’origine della merce (cfr.. Corte di giustizia 11 febbraio 2010, causa C-373/08)”.

Tuttavia, manca in sentenza ogni indicazione della “produzione documentale” che attesterebbe il processo di trasformazione della merce, eseguito in Taiwan. Indicazione evidentemente indispensabile, posto che nel ricorso viene indicata la contraria evidenza desunta dalle indagini Olaf, i cui funzionari avevano accertato che a Taiwan non vi era produzione di silicio e che la taiwanese Asia Metallurgical Co. Ltd, che avrebbe seguito in tesi la rimozione delle impurità, non era una fabbrica ma un magazzino.

Va richiamato in proposito il principio espresso da Sez. 5, Ordinanza n. 7993 del 21/03/2019 (Rv. 653057 – 01) “In tema di tributi doganali, la valenza istruttoria degli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Reg. (CE) n. 1073 del 1999, art. 9, ora sostituito dal Reg. (CE) n. 883 del 2013, art. 11, deve informarsi ai principi interni in tema di processo verbale di constatazione, in ragione del rinvio operato dalla normativa Eurounitaria a quella nazionale circa le regole di valutazione giudiziale degli atti ispettivi e la loro efficacia probatoria, sicchè il valore probatorio dei predetti accertamenti è differente a seconda della natura dei fatti da essi attestati, potendosi distinguere tre diversi livelli di attendibilità a seconda che i verbali siano assistiti da fede privilegiata, facciano fede fino a prova contraria, oppure costituiscano elementi di prova valutabili in concorso con altri elementi”. Nel caso in esame, ricorre la prima ipotesi.

Il motivo va quindi accolto e determina l’assorbimento dei restanti due.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA