Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5341 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 5341 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO di DELL’AQUILA FERDINANDO,

in persona del

curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
Roma, via della Frezza n.59 presso lo studio
dell’Avv.Giancarlo Carnielli e rappresentato e difeso
per procura in calce al ricorso dall’Avv.Carminantonio
del Plato.
-ricorrenteContro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore

generale pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi n.12 presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che la rappresenta e difende.

1

Data pubblicazione: 07/03/2014

-controricorrente-

lOf /2g / 0 1avverso la sentenza

n.b.”14722/U51

della Commissione

Tributaria Regionale della Campania, depositata in data
1. .2..00lr17-1-1-:-ZOn •
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Crucitti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott.Immacolata Zeno che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La

Curatela

del

fallimento

di

Ferdinando

Dell’Aquila, socio illimitatamente responsabile della
Calzaturificio W.S. di Dell’Aquila Ferdinando e C.
s.n.c., chiedeva annullarsi, per violazione e falsa
applicazione dell’art.39 , comma 2 1 DPR.K.600/73 e per
difetto di motivazione, l’avviso di accertamento, per
l’anno di imposta 1999, con il quale l’Ufficio aveva
accertato, ai sensi dell’art.41 bis DPR 600/73, il
reddito di partecipazione del fallito in misura del
50%, pari alla sua quota societaria.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il
ricorso.
Proposta impugnazione dal contribuente, la Commissione
Tributaria

Regionale

della

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Campania

dichiarava

udienza del 18.11.2013 dal Consigliere Roberta

inammissibile
fallimentare,

l’appello

proposto

dalla

curatela

per violazione dell’art.53

d.l.vo

546/92, rilevando la carenza di censure e motivi
specifici alla sentenza impugnata, atteso che l’atto
impositivo riguardava solo ed esclusivamente il reddito

effetto dell’accertamento dei redditi a carico della
società della quale il contribuente era partecipe.
I Giudici territoriali ribadivano, comunque, la
correttezza della notificazione dell’avviso, avvenuta
ai sensi dell’art.41 bis d.p.r. n.600/73, per effetto
della rideterminazione del reddito della società, con
l’argomentazione che l’art.5 TUIR 917/86 dispone che i
redditi delle società di persona sono imputati a
ciascun socio indipendentemente dalla loro percezione,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli
utili, e rilevavano come i motivi di ricorso
riguardassero esclusivamente l’impugnazione dell’atto
di accertamento societario.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidato ad unico motivo, il Fallimento di
Dell’Aquila Ferdinando, in persona del Curatore.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con
controricorso.
Questa Corte, all’esito della pubblica udienza del

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da partecipazione, accertato in capo al socio per

18.12.2012, con ordinanza emessa in pari data,.. rilevato
che con precedenza órdinanza (n.18942 del 21.5.2009) la
Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso
proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza
n.111/07, depositata il 25.9.2007, della C.T.R. della

che, a sua volta, aveva annullato l’avviso di
accertamento relativo all’anno 1999, notificato alla
s.n.c. Calzaturificio W.S. di Dell’Aquila Ferdinando
(costituente atto presupposto dell’avviso di
accertamento dell’odierna controversia) e , ritenuto che
detto giudicato appariva rilevante ai fini della
decisione del ricorso- riservava la decisione, ex
art.384 II comma c.p.c., invitando le parti, cui
assegnava, all’uopo, termine, ad interloquire sulla
questione.
In ossequio

all’ordinanza

Dell’Aquila Ferdinando,

il

fallimento di

in persona del curatore,

depositava note.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con unico ‘articolato motivo il ricorrente
deduce violazione e falsa applicazione degli artt.14 e
29 d.lgs. n.546/1992; nullità della sentenza per
violazione degli artt.101 e 102 c.p.c. e dell’art.111,
comma 2, Cost; contraddittoria motivazione circa un

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Campania confermativa della sentenza di primo grado

fatto decisivo della controversia.
Il ricorrente, sul rilievo per cui , nel caso di
specie, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio tributario
necessario ed originario tra i soci e la società,
deduce che la sentenza impugnata è nulla cosiccome era

rilevato d’ufficio, come da insegnamento della Suprema
Corte, il difetto di integrità del contraddittorio e,
ciò, malgrado esso ricorrente avesse chiesto già dal
primo grado la riunione del procedimento a quelli
pendenti promossi dalla società e da altro socio.
A parte l’inammissibilità del motivo laddove si
deduce la contraddittorietà della motivazione senza
neppure indicare il fatto controverso e decisivo, va,
pregiudizialmente, rilevato che l’ammissibilità del
ricorso, quanto agli ulteriori due profili di censura
illustrati, non comporta, tuttavia, la necessità di
esaminarli, perché la Corte si trova nella condizione
di dover rilevare l’esistenza di un giudicato esterno,
formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza
impugnata, che, in accoglimento del ricorso proposto
dalla Curatela del fallimento della Calzaturificio W.S.
di Dell’Aquila Ferdinando s.n.c., ha annullato
l’avviso di accertamento per iva e irap relativo
all’anno 1999 notificato a detta società il 24.3.2004

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nulla quella di primo grado, perché non era stato

costituente atto presupposto del successivo avviso di
accertamento notificato al fallimento personale del
socio Dell’Aquila Ferdinando.
Il giudicato in questione è rappresentato dalla
sentenza n.214 del 2005 della Commissione Tributaria

dell’Agenzia delle Entrate è stata rigettata dalla
Commissione Tributaria Regionale della Campania con
sentenza n.111/2007 del 3.4.2007, depositata in data
25.9.2007, alla quale il ricorrente ha fatto
riferimento nel ricorso / come oggetto, al momento della
sua proposizione di ricorso( per cassazione pendente
davanti a questa Corte ed iscritto al r.g.n.3869/2008.
Il ricorso, come rileva questa Corte i sulla base del
riscontro nei propri archivi e come evidenziato alle
parti con ordinanza emessa ai sensi dell’art.384 III
comma c.p.c., è stato deciso con l’ordinanza n. 18942
del 21.5.2009, la quale lo ha dichiarato inammissibile.
In tale modo sulla decisione del merito della lite
riguardante i redditi accertati a carico della società
si è formata cosa giudicata.
L’oggetto di tale giudicato preclude ogni accertamento
contrario anche con riferimento al fallimento del socio
illimitatamente responsabile,

odierno ricorrente, in

applicazione del principio consolidato secondo cui

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regionale della Campania, la cui impugnazione da parte

”l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società
di persone e delle associazioni di cui all’art.5 d.p.r.
22/12/1986 n.17 e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a

partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto anche avverso un solo avviso di
rettifica da uno dei soci o dalla società riguarda
inscindibilmente sia la società che tutti i soci e che
siffatta controversia non ha ad oggetto una singola
posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli
elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione

nell’atto

dedotta

autoritativo

impugnato (SS.UU.14815/2008).
In conclusione, va cassata la sentenza impugnata e
poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di
fatto, deve emanarsi una pronunzia di merito di
accoglimento del ,ricorso annullando l’avviso di
accertamento anno di imposta 1999

notificato al

fallimento personale di Dell’Aquila Ferdinando.
La sopravvenienza del giudicato induce a compensare
integralmente tra le parti le spese.
P.Q.M.

7

ciascun socio, proporzionalmente alla quota di

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il
ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa

integralmente

tra

le

parti

le

spese

processuali di tutti i gradi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
25.2.2014.

P.Q.M.

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