Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5341 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5341 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 4018-2017 proposto da:
G ARANTI’, PROTEZIONE DATI PERSONALI , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATI:R.\ GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;

– ricorrentecontro
GENCHI GIOACCHINO, elettivamente domiciliato in ROMA V.
\TALLONI\ 64, presso lo studio dell’avvocato GIOACCHINO
GENCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI
ININIORDINO;

con troricorren te-

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il
29/12/2016;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2017 dal Consigliere Dott. LORA ,NZO ORILIA;

Ric. 2017 n. 04018 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-2-

RICORSO N. 4018/2017

CONSIDERATO IN FATTO
1 Con ordinanza del 29.12.2016 il Tribunale di Palermo, per
quanto interessa in questa sede ha disposto, ai sensi dell’art. 295 cpc,
la sospensione, fino alla definizione del procedimento penale, del
giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione 148/2016
promosso dal Genchi Gioacchino nei confronti del Garante per la

amministrativa di C. 192.000,00 inflitta per un illecito trattamento di
dati personali aggravato dalle dimensioni della banca dati
Per giungere a tale soluzione il Tribunale ha rilevato:
– che la riapertura del procedimento penale (precedentemente
archiviato) ha comportato un mutamento della situazione processuale
facendo sorgere un caso di pregiudizialità penale, perché per gli stessi
fatti presi in esame dal Garante e posti a fondamento del
provvedimento di ingiunzione risulta pendente anche il procedimento
penale e qui9ndi si è in presenza della pregiudizialità penale di cui
all’art. 24 “D.Lgs” (così si legge testualmente, ma trattasi di mero
errore materiale, ndr) 689/1981;
– che la configurazione della fattispecie penalistica discende
dall’accertamento delle violazioni del codice;
– che al momento in cui il Garante, investito della competenza
sugli illeciti amministrativi, avanzava richiesta di trasmissione atti alla
Procura, non era stata ancora presentata la richiesta di rinvio a
giudizio e la configurazione del reato era in fase di accertamento;

che l’avvio del procedimento penale, giunto alla fase

dibattimentale, osta alla prosecuzione del giudizio in sede ordinaria e
quindi rende necessaria la sospensione ai sensi dell’art. 295 cpc
giacché qualora venisse accertato il reato e il Genchi venisse
condannato anche al pagamento di una sanzione amministrativa
verrebbe del tutto eliso il potere del Garante di infliggere ulteriore
sanzione per i medesimi fatti, mentre in caso di esclusione del reato
permarrebbe la competenza del Garante;

Protezione dei dati personali in relazione ad una sanzione

RICORSO N. 4018/2017

– che la sospensione serve anche ad evitare un conflitto di
giudicati;
– che nel caso di specie vi è anche connessione probatoria
rappresentata dalla consulenza tecnica del prof. Bernaschi e il vaglio
della fondatezza degli esiti di tale consulenza è suscettibile di essere
espletato davanti al giudice penale in sede dibattimentale e non nel

TU in sede penale diventano utilizzabili nel giudizio civile.
2 Contro tale provvedimento il Garante per la Protezione dei dati

personali ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Genchi resiste con controricorso illustrato da memoria.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso e. previo annullamento dell’ordinanza, per la rimessione delle
parti davanti al Tribunale di Palermo per la prosecuzione del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Col primo motivo il Garante denunzia error in procedendo

per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cpc nonché dell’art. 24
comma 1 della legge n. 689/1981 (art. 360 n. 4 cpc): il Tribunale, a
dire del ricorrente, avrebbe errato nel ravvisare la pregiudizialità
penale, benché l’autorità competente a rilevarla, cioè la Procura della
Repubblica che procedeva per il reato di cui all’art. 167 del Codice,
nessun rilievo avesse svolto in proposito, pur essendo a conoscenza
delle attività del Garante fin dal 12.7.2012 (data della richiesta di atti).
Inoltre – aggiunge il ricorrente – se anche il Tribunale avesse voluto, a
torto, ravvisare la pregiudizialità penale, avrebbe dovuto non già
sospendere il procedimento, ma trasmettere gli atti alla Procura.
1.2 Col secondo motivo si denunzia error in procedendo per

violazione degli artt. 24 comma 1 e 9 della legge n. 689/1981 in
combinato disposto con gli artt. 162 comma 2 bis e 167 commi 1 e 2
del D.LGS 196/2002 (art. 360 n. 4 cpc). L’errore di diritto commesso
dal Tribunale consiste – ad avviso del Garante – nel non avere
considerato la regola, prevista dalla normativa sulla protezione dei dati

procedimento di opposizione, anche se le conclusioni di una eventuale

RICORSO N. 4018/2017

personali, del “doppio binario” punitivo tra procedimenti concernenti i
medesimi fatti con conseguente cumulo materiale di sanzioni di specie
diversa: la stessa identità della condotta materiale integrante le due
fattispecie di cui agli artt. 167 e 162 comma 2 bis del Codice esclude
che l’esistenza del reato dipenda dall’accertamento della violazione
amministrativa e quindi la connessione obiettiva per pregiudizialità di

1.3 Col terzo motivo il Garante denunzia violazione e falsa
applicazione di legge in relazione agli artt. 162 comma 2 bis e 167
commi 1 e 2 D.LGS 169/2003 (art. 360 n. 3 cpc): per mero scrupolo di
difesa il ricorrente afferma che le considerazioni sopra svolte valgono a
denunziare anche la violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc.
1.4 Col quarto ed ultimo motivo, infine, si denunzia error in
procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 295 cpc (art.
360 n. 4 cpc). Osserva il ricorrente che l’affermazione del Tribunale
circa la necessità di attendere gli accertamenti del giudizio penale
contrasta con la regola della autonomia e separazione dei giudizi e
della tassatività dei casi di sospensione.
2 I motivi, che ben si prestano ad esame unitario, sono fondati.
Dal provvedimento impugnato risulta che in seguito
all’archiviazione del procedimento penale promosso nei confronti del
Genchi per il reato di trattamento illecito di dati personali (art. 167 del
Codice) è stato avviato, su segnalazione del dott. Alberto Cisterna
(una delle parti offese), il procedimento amministrativo sfociato
nell’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria di C.
192.000,00 per le seguenti violazioni del codice in materia di dati
personali (D. Lgs 30.6.2003 n. 196):
1) artt. 13 e 161;
2) artt. 23 e 162 comma 2 bis;
3) artt. 27 e 162 comma 2 bis;

cui all’art. 24 della legge n. 689/1981.

RICORSO N. 4018/2017

4) art. 164 bis comma 2 per avere commesso le violazioni di cui
ai punti 1), 2) e 3 sopra richiamati in relazione a banche dati di
particolare rilevanza.
Il Genchi è stato quindi ritenuto responsabile, anche in sede
amministrativa, di avere effettuato un trattamento illecito di dati
personali.

condizione oggettiva di punibilità prevista dall’art. 167 del Codice
(danno ai terzi titolari dei dati personali trattati illecitamente), il
predetto Cisterna ha sollecitato anche la riapertura delle indagini,
deducendo di aver subito danni e il procedimento penale è stato quindi
riattivato.
Il Genchi è stato sottoposto dunque a due procedimenti, quello
per l’applicazione delle sanzioni amministrative davanti al Garante per
la protezione dei dati personali e quello penale sfociato in una richiesta
di rinvio a giudizio.
Ciò posto, non rileva che per la stessa condotta prevista dall’art.
162 comma 2 bis del Codice l’art. 167 commini la sanzione della
reclusione: infatti, l’art. 162 comma 2 bis, nel disporre la sanzionabilità
“altresì”,

a titolo di illecito amministrativo (con riferimento al

trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure
indicate nell’articolo 33 o delle disposizioni indicate nell’articolo 167),
introduce una ipotesi di doppia punibilità, con conseguente
applicazione del cumulo materiale fra sanzioni di specie diversa, in
deroga al principio di specialità di cui al primo comma dell’art. 9 della
legge n. 689 del 1981;
Infatti, come già affermato da questa Corte, l’identità della
condotta materiale integrante le fattispecie amministrativa e penale
esclude quindi che l’esistenza del reato dipenda dall’accertamento della
violazione amministrativa, e quindi la sussistenza della connessione
obiettiva per pregiudizialità di cui all’art. 24 della legge n. 689 del
1981, richiesta per radicare la competenza del giudice penale

Dopo l’archiviazione del procedimento penale per mancanza della

RICORSO N. 4018/2017

nell’accertamento della responsabilità per l’illecito amministrativo
(nello stesso senso v. Sez. 2, Sentenza n. 28381 del 22/12/2011 Rv.
620361 in fattispecie del tutto assimilabile, in cui pure si discuteva di
doppia punibilità in relazione ad una condotta sottoposta a sanzioni
amministrative e sanzioni penali).
Ha dunque errato il Tribunale a ritenere sussistente caso di

4).
3 Anche sotto altro profilo il provvedimento di sospensione è

censura bile.
L’art. 24 della legge n. 680/1981, prevede che

“quando

l’esistenza di un reato dipenda dall’accertamento di una violazione non
costituente reato, il giudice competente a conoscere del reato è pure
competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la
sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione
stessa”; la norma, al comma 2, prevede che l’autorità giudiziaria
competente per il reato con la comunicazione giudiziaria (ora
informazione di garanzia) dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa se non precedentemente contestata e al
comma 3 prevede che

“se l’autorità giudiziaria non procede ad

istruzione il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima
del dibattimento”.
Ebbene, se anche si fosse voluto ritenere la connessione
obiettiva dell’illecito amministrativo con il reato, non sussistevano
comunque i presupposti per la sospensione ex art. 295 c.p.c. in
quanto, nell’ipotesi presupposta, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a
trasmettere gli atti al giudice penale (v. in proposito Sez. 6 – 2,
Ordinanza n. 5289 del 03/04/2012 Rv. 621955). E quest’ultimo, una
volta investito anche del procedimento sull’illecito amministrativo,
sarebbe stato competente a decidere sulla applicabilità anche della
sola sanzione amministrativa, in caso di pronuncia di assoluzione o di
proscioglimento dal reato.

pregiudizialità penale di cui all’art. 24 di cui alla citata legge (v. pag.

RICORSO N. 4018/2017

L’ordinanza di sospensione del procedimento di opposizione è
quindi anche logicamente incoerente rispetto alla premessa da cui è
partita, come correttamente rilevato sia dal ricorrente che dal
Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte.
4

Resta infine da affrontare la questione di legittimità

costituzionale del principio del “doppio binario sanzionatorio” che il

memorie, ove, richiamando la sentenza n. 102/2016 della Corte
Costituzionale, insiste sul carattere processuale del divieto del ne bis in
idem nel senso che un medesimo fatto può essere punito a più titoli e
con diverse sanzioni, purché ciò avvenga in unico procedimento o
attraverso procedimenti tra loro coordinati nel rispetto della condizione
che non si proceda per uno di essi quando è divenuta definitiva la
pronuncia relativa all’altro.
La questione è irrilevante in questa sede perché, come affermato
anche dalle sezioni unite, qualunque censura di carattere sostanziale
e/o procedurale, anche sotto il profilo della costituzionalità, dovrà
essere fatta valere nel giudizio di appartenenza (v. Sez. U, Ordinanza
n. 22887 del 2004 in un procedimento per regolamento di competenza
avverso un’ordinanza con cui una Sezione Giurisdizionale della Corte
dei Conti aveva sospeso, ai sensi dell’art. 295 c.p.c, un giudizio per
responsabilità amministrativa).
In definitiva, il provvedimento di sospensione adottato dal
Tribunale per una ipotesi non prevista dall’art. 295 cpc, finisce per
confliggere col principio costituzionale della durata ragionevole del
processo (art. 111 Cost.).
Il provvedimento di sospensione va dunque cassato e il giudizio
di opposizione dovrà proseguire davanti al Tribunale di Palermo, che
provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Per la riassunzione va fissato il termine di legge (tre mesi dalla
comunicazione della presente ordinanza: art. 50 cpc).
P.Q.M.

difensore del Genchi ha segnalato nella parte conclusiva delle sue

RICORSO N. 4018/2017

accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del procedimento davanti
al Tribunale di Palermo che provvederà anche sulle spese del presente
giudizio. Fissa per la riassunzione il termine di legge.

Roma, 21.12.2017.

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