Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5341 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Avv. G.G. residente a (OMISSIS), in giudizio

personalmente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Mazzini, 6

presso lo studio dell’Avv. Sergio Lio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– intimata –

avverso la sentenza n. 69/30/2007 della Commissione Tributaria di

Palermo – Sezione n. 30, in data 10/12/2007, depositata il 10

dicembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il ricorrente Avv. Giuseppe Giambrone;

Sentito, pure, il Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che ha

concluso aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 29072/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 69.30.2007 pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione n. 30, il 10.12.2007 e DEPOSITATA il 10 dicembre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto parzialmente fondato il relativo ricorso.

2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda una cartella di pagamento, relativa ad IRPEF ed IVA l’anno 1998, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 400 del 1988, art. 17, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, art. 53 Cost., nonchè per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimata Agenzia non ha svolto difese in questa sede.

4 – La Commissione di appello ha confermato il decisioni dei Giudici di prime cure, così argomentando: La Commissione, rilevato che il ricorso è connesso soggettivamente ed oggettivamente con quello recante il N.R.G. 2540/2006 e rilevato che lo stesso con decisione in data odierna è stato rigettato, ritenuta la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del giudizio, P.Q.M. rigetta l’appello proposto dal contribuente e conferma la sentenza impugnata.

Espressione che esprime sostanziale, acritica adesione alla pronuncia dì prime cure, come tale inadeguata a dare contezza del percorso decisionale, non essendo indicati i concreti elementi presi in considerazione ed il relativo collegamento con il maturato convincimento.

5 – La decisione impugnata, sembra, così, far malgoverno, sia del principio secondo cui la motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima quando il Giudice di appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima – ancorchè sinteticamente – le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto (Cass. 17212/2006, n. 2196/2003), sia pure del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

6 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ed il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, in applicazione del trascritto principio di diritto, assorbito ogni altro profilo di doglianza.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, l’atto di costituzione dell’Agenzia finalizzato alla eventuale mera partecipazione all’udienza di discussione, nonchè tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Sicilia.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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