Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5341 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26616/2013 proposto da:

F.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato GUIDO

FIORENTINO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PACUVIO, 34, presso lo studio dell’avvocato LORENZO ROMANELLI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO VINCENZO

BARILLARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1568/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato GUIDO FIORENTINO, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’estinzione del procedimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’estinzione del

procedimento per intervenuta rinuncia.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con atto fondato su tre ordini di motivi F.F. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1658/2013 della Corte di Appello di Torino.

Il ricorso è stato resistito con controricorso del Condominio di via della Consolata 11 di Torino.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con atto in data 23 dicembre 2016, prodotto con nota di deposito del 12 gennaio 2017, le parti in causa – hanno rinunziato al ricorso ed al controricorso con contestuale reciproca adesione ed accettazione della integrale compensazione delle spese di lite.

Deve, pertanto, dichiararsi estinto il processo.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte:

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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