Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5340 del 26/02/2021
Cassazione civile sez. I, 26/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5340
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22354/2015 proposto da:
Comune di Santa Maria La Carità (NA), in persona del sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Emanuele II
n. 18, presso lo Studio Legale Grez, rappresentato e difeso
dall’avvocato Marotta Alessandro, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G., C.S., elettivamente domiciliati in
Roma, via del Gesù n. 62, presso lo studio dell’avvocato Visone
Lodovico, rappresentati e difesi dagli avvocati Pagano Alessandro,
Tozzi Silvano, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2935/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 26/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/01/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
Che:
1. Il Comune di Santa Maria La Carità (NA) emetteva, in data 9 marzo 2009, decreto di esproprio parziale del fondo di proprietà del signor C.S. per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria relative in area industriale in località (OMISSIS). Seguiva la determinazione in via provvisoria della indennità di espropriazione e l’attivazione del procedimento del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ex art. 21, per la determinazione della indennità definitiva di espropriazione a mezzo del collegio dei tecnici. La relazione contenente la stima del bene oggetto di espropriazione, pari a Euro 40849,80, veniva depositata in data 21 gennaio 2010.
2. Alla predetta stima si opponevano sia il Comune di Santa Maria La Carità, con atto di citazione notificato al signor C.S. l’8 aprile 2010 e al signor C.G. il 16 ottobre 2010, sia i C. in via riconvenzionale, ma solo subordinatamente alla ritenuta ammissibilità dell’opposizione del Comune.
3. La Corte d’appello di Napoli rilevava d’ufficio la intempestività dell’opposizione del Comune, in quanto proposta dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dal deposito della relazione di stima, in tal modo interpretando il sistema di cui agli artt. 54 e 27 del D.P.R. citato. Secondo la Corte, il deposito presso gli uffici del Comune della relazione contenente la stima, in data 21 gennaio 2010, metteva l’ente espropriante e beneficiario dell’esproprio in condizione di conoscere immediatamente e integralmente il contenuto della relazione e comportava l’inizio della decorrenza del termine per proporre l’opposizione che, nella specie, era spirato. La Corte, infine, non esaminava l’opposizione dei C. alla stima in quanto proposta in via subordinata.
4. Propone ricorso per cassazione il Comune di Santa Maria La Carità, affidandosi a due motivi.
5. I signori C. si difendono con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
6. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 c.c., artt. 112,152 e 153 c.p.c., D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 27 e 54, per avere ritenuto rilevabile d’ufficio dal giudice la tardività dell’opposizione del Comune alla stima. Inoltre, ritengono destituita di fondamento la interpretazione dei giudici napoletani secondo la quale, nel caso di coincidenza nello stesso soggetto della qualità di autorità espropriante e di beneficiario della espropriazione, gli adempimenti relativi alla comunicazione dell’avvenuto deposito e alla notifica della relazione di stima siano irrilevanti al fine del decorso del termine di decadenza, essendo il D.P.R. n. 327 del 2001, chiaro nell’affermare che la decadenza si verifica solo nel caso di infruttuoso decorso del termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di esproprio o, se successiva, della stima peritale.
7. Con il secondo motivo di ricorso si chiede, in via gradata, di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27, comma 1 e art. 54, comma 1, per violazione degli artt. 24,3 e 97 Cost..
8. Il primo motivo è fondato nella parte concernente la tempestività dell’azione proposta, dovendosi dare continuità al conforme orientamento di legittimità (cfr. Cass. n. 28791 e 9566 del 2018, n. 21731 e 442 del 2016). Resta assorbito il profilo concernente la rilevabilità d’ufficio della intempestività dell’azione in un caso come quello in esame.
9. Il sistema previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 2 (cfr. D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29, comma 3), applicabile ratione temporis, ha stabilito la perentorietà del termine per l’opposizione alla stima (a pena di decadenza) solo in presenza dell’infruttuoso decorso del termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio. Nelle altre ipotesi e quando – come nella specie (sentenza impugnata, pag. 3, lett. c-d) – la stima peritale (depositata presso il Comune, che sommava i ruoli di soggetto promotore, beneficiario dell’espropriazione e autorità espropriante, dopo l’adozione del decreto di esproprio) non sia stata notificata in data successiva al decreto di esproprio, l’opponente non incorre in alcuna decadenza.
10.- La norma non opera alcuna distinzione fra espropriato e promotore dell’espropriazione, sicchè non vi è ragione nè per affermare una diversa decorrenza del termine per proporre opposizione, anche con riferimento all’ipotesi in cui il promotore dell’espropriazione e l’autorità espropriante vengano a coincidere, nell’ambito di una disciplina sostanzialmente unitaria, nè per enucleare un inesistente termine di sessanta giorni decorrente dal deposito della relazione per l’opposizione, nel solo caso in cui vi sia coincidenza tra espropriante, promotore e beneficiario dell’espropriazione.
11. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021