Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5340 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5340 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 24048-2015 proposto da:
DE BIASE NICOLA nella qualità di socio della cessata Grottone
Residence s.r.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell ‘ avvocato CARLO MARIA
BARONE, che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato
BARONI’.;

– ricorrente contro
GENTILE ROSA, elettivamente domiciliata in RON1A,

1)1

PIE,TRALATA 320-D, presso lo studio dell ‘ avvocato GIGLIOLA
MAZZA RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati LORENZO
BONOMO e GIUSEPPE TUCCI;

– controricorrente sul ricorso 28288-2015 proposto da:

s.\

Data pubblicazione: 06/03/2018

PUTIGNANO AVV. PAOLA DANIELA nella qualità di socia della
Grottone Residence S.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE COMUNALE, che la rappresenta e difende;

Contro
GENTILE ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA
MAZZA RICCI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE
‘LUCCI e LORENZO BONON10;

– controricorrente nonché contro
DE BIASE NICOLA;

– intimato avverso la sentenza n. 8108/2015 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 21/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott.

Ric. 2015 n. 24048 sez. M2 – ud. 23-06-2017
-2-

[ANNA.

– ricorrente –

IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con citazione notificata il 10.5.1989 Rosa Gentile
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bari la Grottone
Residence s.r.l. per ottenere nei suoi confronti l’emissione di
una sentenza ex art. 2932 c.c. traslativa della proprietà di un

preliminare del 12.5.1987.
La società convenuta resisteva in giudizio e domandava in
via riconvenzionale la risoluzione del contratto per
inadempimento dell’attrice, oltre le restituzioni.
Accolta in primo grado, la domanda principale era invece
respinta dalla Corte d’appello di Bari, che con sentenza n.
923/08 dichiarava la risoluzione del contratto preliminare per
inadempimento della Gentile.
Tale pronuncia era cassata con rinvio da questa Corte con
sentenza n. 8108/15.
La quale ultima sentenza è oggetto di due ricorsi per
revocazione proposti ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n.4
c.p.c. l’uno da Nicola De Biase, l’altro da Paola Daniela
Putignano, quali soci della Grottone Residence s.r.I., cancellata
dal registro delle imprese nel maggio del 2013.
•osa Gentile resiste ad •Antrambi i ricorsi con separati
controricorsi.
.;vviati entrambi i procedimenti alla trattazione camerale ex
art. 380-bis c.p.c., modificato, a decorrere dal 30 ottobre
2016, dall’art. 1-bis, comma 1, lett. e), D.L. 31 agosto 2016,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016,
n. 197, con proposta d’inammissibilità, Nicola De Biase e Rosa
Gentile hanno depositato memoria.

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immobile in corso di costruzione in Polignano, giusta

2. – Preliminarmente va disposta la riunione dei due
procedimenti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti
contro la medesima sentenza.
2.1. – L’unico motivo del ricorso De Biase deduce che questa
S.C., nel cassare la sentenza d’appello, sarebbe incorsa

erroneamente riferito dalla Corte territoriale a tutte le rate di
mutuo che la promissaria acquirente si era accollata, e non,
in-vece, all’importo indicato nella domanda riconvenzionale
spiegata dalla soc. Grottone, e cioè alla somma di lire
9.658.034, pari all’ammontare delle rate di mutuo scadute alla
data di costituzione in giudizio della soc. Grottone Residence e
dalla stessa pagate. E che tale errore di fatto, avente rilievo
revocatorio, sarebbe dimostrato

ictu °cui/ dal tenore della

sentenza d’appello, lì dove in essa si afferma che «nessun
dubbio a riguardo esiste sulla gravità dell’inadempimento,
giacché la persistenza dello stesso (che, peraltro, si riferisce
ad una quota significativa del prezzo di compravendita)», e
cioè, prosegue il motivo, alla quota costituita dall’importo delle
rate di mutuo scadute alla data del 12.7.1989 ‘e non pagate
dalla Gentile, «ha impedito il perfezionamento della vicenda
traslativa».

Enunciazione, quest’ultima, nella quale,

contrariamente a quanto affermato dalla sentenza n. 8108/15

li questa S.C., manca qualsiasi riferimento all’importo totale

delle rate di mutuo de quo, idoneo a far supporre che questo,
e non l’ammontare delle rate scadute al 12.7.1989, sia stato
preso in esame dalla Corte territoriale per valutare la gravità
dell’inadempimento della Gentile.
2.2. – L’unico motivo del ricorso Putignano allega quale
errore revocatorio l’aver la sentenza impugnata reputato non
grave l’inadempimento della Gentile, siccome limitato, a suo
4

nell’errore di ritenere che il ridetto inadempimento era stato

dire, al minor importo di lire 9.658.034 indicato dalla società
convenuta nella domanda riconvenzionale. “Clamoroso
abbaglio”, enfatizza il motivo, perché nella comparsa di
costituzione e risposta con domanda riconvenzionale della soc.
Grottone Residence sussiste la richiesta di pagamento non solo

dell’accollo del mutuo. Pertanto, l’inadempimento contrattuale
addebitabile alla sig.ra Gentile nel momento della proposizione
della domanda riconvenzionale riguardava (non lire 9.658.034,
ma) lire 55.000.000, quindi un importo ben superiore al
decimo del prezzo complessivo dei cespiti immobiliari oggetto
del preliminare di vendita.
3. – Entrambi i motivi, e con essi i rispettivi ricorsi, sono
inammissibili.
Com’è noto, con il rimedio della revocazione è possibile
contestare l’avvenuta erronea assunzione di una circostanza
conseguente ad un’erronea percezione degli atti di causa, ma
non direttamente la sua interpretazione e valutazione giuridica
ad opera del giudice della legittimità, che sfugge del tutto al
rimedio revocatorio (Cass. S.U. n. 4413/16).
Inoltre, l’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4 c.p.c.,
,

)itre a consistere in un errore di percezione, deve avere

rilevanza decisiva e rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza
2d oggettività e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto

cra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio,
senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di
argomentazioni induttive o a particolari indagini che
impongano una ricostruzione interpretativa degli atti
medesimi. In particolare, il suddetto rimedio deve concernere
atti interni al giudizio di legittimità ed incidere unicamente
sulla sentenza di cassazione, rimanendo esclusa, in ogni caso,
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dell’importo anzi detto, ma anche delle rate a scadere, in virtù

la

prospettabilità

di

una

revisione

di

questioni

già

precedentemente sollevate e decise, sollecitandosi, altrimenti,
un inammissibile riesame del precedente giudizio di cassazione
(Cass. n. 9396/06).
A loro volta, costituiscono atti interni quelli conseguenti alla

comma, c.p.c. ed il controricorso con eventuale ricorso
incidentale, nonché quelli che vanno presentati insieme al
ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma, c.p.c., ed il
fascicolo d’ufficio, ma esclusivamente nei casi in cui la Corte di
Cassazione debba esaminarli direttamente con propria
autonoma indagine di fatto, senza cioè la mediazione della
sentenza impugnata, in quanto siano stati dedotti errores in
procedendo, ovvero perché siano emerse questioni processuali
rilevabili d’ufficio (Cass. nn. 4456/15 e 24856/06, che da ciò
hanno tratto la conseguenza che non assume rilievo, ai fini
della revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione,
l’errore riguardante un atto che, pur facendo parte del
fascicolo d’ufficio, sia stato già esaminato dal giudice di merito
e riconsiderato solo in via mediata dal giudice di legittimità in
funzione dell’esame delle censure prospettate con motivo di
, – icorso).
3.1. – Orbene e nella specie, quello che il ricorso De Biase
,Liaiifica come mero errore percettivo costituisce né più e né
meno che l’interpretazione che ella sentenza d’appeilo ha
fornito questa S.C. con la sentenza 8108/15; interpretazione
la cui distanza dalle odierne considerazioni di parte ricorrente
non è sindacabile sub specie di errore revocatorio.
Tanto, infatti, è inesistente l’asserita, mera lettura
disfunzionale della sentenza d’appello, che nel riportarne il
passo saliente – vàle a dire quello in cui l’inadempimento della
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proposizione del ricorso, come il deposito ex art. 369, primo

Gentile è riferito dalla Corte barese ad una «quota significativa
del prezzo di vendita» – parte ricorrente ha avuto la necessità
d’interpolarlo rifj attraverso il

proprio,

seguente inciso

esplicativo: «cioè alla quota costituita dall’importo delle rate di
mutuo scadute alla data del 12 luglio 1989 e non pagate dalla

memoria stessa parte). Esplicazione, quest’ultima, tutt’altro
che ovvia, poiché l’asserita equivalenza tra le due espressioni
appena riportate, non è per nulla evidente, ma frutto d’un
personale giudizio della parte. Il che, semmai, dà prova di
come la proposta.revocazione miri ad eliminare non un errore
di percezione, ma un – preteso e, peraltro, per nulla
dimostrato – errore di valutazione critica della sentenza
d’appello.
3.2. – Quanto al ricorso Putignano, poi, si rileva che la
sentenza n. 8108/15 si fonda su ciò, che la quota
dell’obbligazione gravante sulla promissaria acquirente da
considerarsi ai fini del riscontro di gravità dell’inadempimento
doveva essere determinata dal giudice di merito non in base a
tutta la parte di mutuo che la Gentile si sarebbe accollata,
bensì in base all’importo indicato nella domanda
Hconvenzionale, ‘pari a lire 9.658.034″ (v. pag. 15 sentenza
n. 8108/15). Il fatto che con la propria domanda

iconvenzionale la soc. Grottone Residence abbia chiesto che,

per effetto dell’accollo del mutuo, la Gentile fosse condannata
al pagamento della maggior somma di lire 55.000.000, e cioè
delle rate scadute e a scadere del mutuo che la Gentile si era
accollato, e non soltanto di lire 9.658.034, vale a dire delle
sole rate scadute all’epoca della proposizione della domanda
stessa, non è idoneo a dimostrare l’allegato errore revocatorio.
Sebbene là sentenza n. 8108/15 abbia in parte qua riportato
7

Gentile» (così a pag. 10 del ricorso De Biase e a pag. 3 della

un’affermazione contenuta a pag. 37 del ricorso per
cassazione della Gentile, affermazione che a sua volta sembra,
appunto, limitare la domanda riconvenzionale alla minor
somma di lire 9.658.034, tale citazione non integra il preteso
errore revocatorio. È del tutto chiara, infatti, la ratio decidendi

il requisito della gravità dell’inadempimento ai fini risolutori
dovesse essere limitato al minor importo dello scaduto, quale
determinato all’epoca della proposizione della riconvenzionale;
e dall’altro ha ritenuto, con proprio e (come sopra detto) non
sindacabile apprezzamento, che la Corte d’appello abbia,
invede, Sfatto riferimento al prezzo della vendita, e dunque al
totale della quota parte del mutuo accollato e scaduto.
4. – I due ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili.
5. – Seguono a carico dei ricorrenti, in solido fra loro, le
spese del presente procedimento di revocazione, liquidate
come in dispositivo, e il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili e condanna
le parti ricorrenti, in solido tra loro, alle spese, che liquida in E
f1
/LL
4.200,00, incluso l’aumento del 20% ex art.LIA— -ctf–cui 200,00
esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed
accessori di legge.
Dichiara i ricorrenti tenuti, in solido tra loro, al versamento
UI un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma
dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il
23.6.2017.
La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione
dell’assistente di studio dr. Dario Cavallari.
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della sentenza impugnata, la quale ha da un lato ritenuto che

Il Presidente

dr. Stefano Petitti

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