Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5340 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

M.F., residente in (OMISSIS), rappresentato e

difeso,

giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv.ti MAZZETTI Mauro

ed Alberto, elettivamente domiciliato nel relativo studio in Roma,

Via Germanico n. 197;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/10/2007 della Commissione Tributaria di

Roma – Sezione n. 10, in data 05/03/2007, depositata il 10 dicembre

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Udito, altresì, per il controricorrente, l’Avv. Alberto Mazzetti;

Sentito il Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha espresso

adesione alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 28872/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione;

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 151.10.2007 pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 10, il 05.03.2007 e DEPOSITATA il 10 ottobre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione della cartella di pagamento, relativa ad IRPEF per l’anno 1999, censura l’impugnata decisione per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.

4 – La Commissione di appello ha confermato il decisum dei Giudici di prime cure, affermando che i Giudici di primo grado, avevano vagliato la documentazione in atti deducendone l’esistenza del credito del contribuente, esposto in dichiarazione, e che tale decisum era da condividere.

Si tratta di affermazione apodittica e di argomentazione assolutamente inadeguata a dare contezza del percorso decisionale, risultando pretermessi fatti attinenti in particolare al presunto credito indicati in ricorso, già dedotti con l’appello (pag. 2 e seguenti) e rilevanti agli effetti decisionali, non essendo indicati i concreti elementi presi in considerazione ed il relativo collegamento con il maturato convincimento.

5 – La decisione impugnata, sembra, dunque, avere fatto malgoverno del principio, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

6 – Si propone, dunque, stante l’ammissibilità del ricorso – presentato per la notifica entro il prescritto termine di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e l’accoglimento del mezzo, per manifesta fondatezza, in applicazione del trascritto principio di diritto. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, la memoria 21.12.2010, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione e che a diverso opinamento non inducono le considerazioni svolte, da ultimo, con la citata memoria;

Considerato, in vero, che l’inammissibilità del ricorso, per mancanza del quesito di diritto, è prevista in relazione ai casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, e non anche in ordine alla censura per vizio della motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, formulata in questa sede;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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