Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 534 del 11/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.11/01/2017), n. 534
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28368/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
T.M.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ROSSI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADRIANO ROSSI, giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4288/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 17/09/2015, depositata il 02/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;
udito l’Avvocato ROSSI ADRIANO, difensore del controricorrente, che
si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva accolto l’appello di T.M.U. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del contribuente, contro due avvisi di accertamento IRPEF.
Nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che il pagamento, da parte del T., di altro avviso di accertamento era sufficiente a giustificare la maggiore capacità di spesa accertata, indipendentemente dal fatto che le somme fossero o no rientrate nel territorio nazionale, “visto che buona parte del reddito presunto deriva da beni posseduti all’estero”.
Il ricorso è affidato a due motivi.
Col primo, si sostiene la violazione del D.L. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4. La sentenza della CTR mancherebbe dei requisiti essenziali previsti dall’art. 36, comma 1, nn. 2 e 3.
Col secondo, si denuncia analoga violazione, sotto il profilo della motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.
Sostiene la ricorrente che, dalla lettura della sentenza, non sarebbe stato possibile comprendere la ratio decidendi, in forza della quale era stata riformata la decisione di primo grado.
L’intimato si è costituito, concludendo per il rigetto del ricorso.
Le due censure – che possono essere delibate congiuntamente, per la loro evidente connessione logica – sono manifestamente fondate.
La sentenza impugnata non consente di capire quale collegamento possa esserci fra gli avvisi di accertamento impugnati e quello che la CTR asserisce essere stato pagato dal contribuente.
La predetta motivazione, oltre ad essere viziata, sotto il profilo formale di cui al D.L. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., è anche sostanzialmente apparente, non essendo in alcun modo il portato di un ragionamento giuridico definito.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017