Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5339 del 18/02/2022
Cassazione civile sez. trib., 18/02/2022, (ud. 10/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5339
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10771/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,
con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente e controricorrente incidentale –
contro
B.F., rappresentato e difeso per procura speciale dal
Prof. Avv. Franco Picciaredda, con domicilio eletto presso lo studio
di quest’ultimo in Roma, Via Panama, n. 95;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sardegna-sezione staccata di Sassari, n. 358/08/14, depositata il 22
ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio
2022 dal Consigliere Michele Cataldi.
Fatto
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna-sezione staccata di Sassari, n. 358/08/14, depositata il 22 ottobre 2014, che aveva respinto il suo appello principale contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, che aveva parzialmente accolto, dopo averli riuniti, i ricorsi di B.F. contro gli avvisi di accertamento, in materia di Irpef, Irap ed Iva, di cui agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
A sua volta, lo stesso B.F. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, avverso la medesima sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna-sezione staccata di Sassari, che aveva respinto anche il suo appello incidentale contro la stessa sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, che aveva parzialmente rigettato, dopo averli riuniti, i ricorsi del contribuente.
L’Ufficio si è costituito con controricorso.
1. due ricorsi avverso la medesima sentenza sono stati riuniti in questo giudizio.
Il 16 novembre 2021 il contribuente ha depositato, per ciascuna delle annualità in giudizio, le domande di definizione agevolata della lite presentate ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, oltre che delle comunicazioni della loro ricezione e dei relativi pagamenti, documenti allegati ad una nota con la quale ha chiesto che si prenda atto dell’intervenuta definizione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Preliminarmente, il Collegio, dando seguito a quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. 02/05/2019, n. 11540), prende atto che l’Ufficio non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna adunanza, nulla ha osservato ed in particolare nulla ha eccepito sulla mancata notificazione, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2, dei documenti prodotti con la predetta nota, dei quali sì deve tenere conto. Conf. Cass. n. 42048, 40943, 39525/21.
Risulta, dunque, integrata la fattispecie di estinzione del giudizio di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Nulla sulle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate, in applicazione del principio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46 e D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022