Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5339 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. I, 05/03/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 05/03/2010), n.5339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6625-2008 proposto da:

D.B.G. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il

03/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2009 dal Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 3.4.2007 la Corte d’Appello di Roma – pronunciando sulla domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 proposta da D.B.G. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione al giudizio dal medesimo promosso con ricorso depositato il 19.4.1996 avanti al TAR della Campania per ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella (OMISSIS) qualifica funzionale ed ancora pendente all’atto dell’introduzione del presente procedimento (5.9.2006) – riteneva non ragionevole il periodo eccedente gli anni tre e liquidava a titolo di danno non patrimoniale tenuto conto della mancata presentazione di istanze di prelievo ritenuta valutabile ai fini, non del computo della durata complessiva del procedimento, ma della determinazione dell’indennizzo in quanto significativa dello scarso interesse dimostrato al giudizio – la somma di Euro 750,00 per ogni anno di ritardo e così complessivamente Euro 5.810,00.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione D.B. G. che deduce tredici motivi di censura.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso D.B.G. denuncia violazione dell’art. 6, par. 1 della C.E.D.U.. Lamenta che la Corte d’Appello non abbia tenuto conto dei parametri Europei sia per quanto riguarda la determinazione dell’indennizzo fissata in una somma oscillante fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 che per quanto concerne la liquidazione delle spese. Deduce altresì che erroneamente non ha riconosciuto un “bonus” di Euro 2.000,00 pur in presenza di una causa di lavoro.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della C.E.D.U., ribadendo che la Corte d’Appello non si è attenuta alla giurisprudenza della Corte Europea sia per quanto riguarda i parametri minimi fissati nella misura di Euro 1.500,00 sia in relazione al principio secondo cui, una volta accertata la durata irragionevole, devesi tener conto dell’intera durata del procedimento e non solo del periodo eccedente.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione della L. n. 89 del 2001, ribadisce la necessità di applicare i parametri Europei nella liquidazione dell’indennizzo e di tener conto, una volta accertato il diritto all’indennizzo, dell’intera durata del procedimento.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce ancora una volta la necessità da parte del giudice nazionale di adeguarsi ai parametri Europei e lamenta che la Corte d’Appello non si è adeguata a tale principio senza alcuna motivazione.

Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo il ricorrente lamenta nuovamente il mancato riconoscimento, senza alcuna motivazione, di un bonus di Euro 2.000,00 pur in presenza di una causa di lavoro.

Con l’ottavo motivo il “ricorrente avvocato” deduce che la Corte d’Appello ha liquidato le spese in misura insufficiente in violazione dell’art. 6 della C.E.D.U e dell’art. 1 del Protocollo Addizionale.

Con il nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello senza alcuna motivazione nella liquidazione delle spese non ha applicato nè gli “standard” Europei nè le tariffe forensi.

Il ricorso è fondato nei limiti che qui di seguito saranno precisati.

Quanto alla censura con cui si contesta l’entità dell’indennizzo riguardante il danno non patrimoniale, si rileva che la Corte d’Appello, liquidando una somma complessiva di Euro 5.810,00,00 pari ad Euro 750,00 per ogni anno di durata non ragionevole complessivamente determinata in anni sette e mesi cinque a fronte del protrarsi in anni dieci e mesi cinque dell’intero procedimento, si è adeguata solo in parte ai parametri fissati dalla Corte Europea e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito come una tale valutazione non possa prescindere, in considerazione del rinvio operato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 dall’interpretazione della Corte di Strasburgo e debba pertanto uniformarsi, per quanto possibile, alla liquidazione effettuata in casi simili dal giudice Europeo, sia pure con possibilità di apportare, purchè in misura ragionevole, le deroghe suggerite dalla singola vicenda. Dalle decisioni adottate a carico dell’Italia (vedi in particolare la pronuncia sul ricorso n. 62361/01 proposto da R.P. e sul ricorso n. 64897/01 proposto da Z.) risulta infatti che la Corte Europea ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 il parametro medio annuo per la quantificazione dell’indennizzo.

Orbene, nel caso in esame, l’importo di Euro 750,00 riconosciuto dalla Corte d’Appello per ogni anno di ritardo, se può considerarsi congruo in relazione ai primi tre anni di durata non ragionevole, deve ritenersi invece insufficiente per il restante non breve periodo, non potendosi negare che lo stato d’ansia aumenti con l’ulteriore protrarsi del procedimento e che debba quindi riconoscersi al riguardo un importo maggiore.

Non può condividersi invece l’assunto secondo cui, una volta accertata una durata non ragionevole, dovrebbe tenersi conto dell’intero periodo di durata del procedimento, prevedendo espressamente la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3 che, ai fini in esame, rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo.

Al riguardo questa Corte ha già sottolineato che, anche se per la Corte Europea l’indennizzo debba essere moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, secondo cui è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Si è sostenuto infatti che detta diversità di calcolo non tocca la complessa attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e pertanto non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione Europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2 nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2; vedi Cass. 8714/06).

Del pari non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento di un “bonus” di Euro 2.000,00 in relazione alla natura della controversia vertente in materia di lavoro, non essendo previsto dalla legislazione nazionale e non potendo comunque considerarsi un effetto automatico, slegato dalla particolarità della fattispecie sulla quale nulla è stato però detto al di là di un generico richiamo alla natura della controversia.

Vanno ritenute assorbite infine le successive censure riguardanti le spese del giudizio di merito in quanto il parziale accoglimento del presente ricorso comporta la necessità di una loro riliquidazione da parte di questa Corte.

L’impugnato decreto deve essere pertanto cassato in relazione alle censure accolte.

Ricorrendo le condizioni richieste dall’art. 384 c.p.c., comma 1, per una decisione nel merito, si determina l’indennizzo, in considerazione delle osservazioni sopra espresse, in Euro 6.750,00 pari ad Euro 750,00 per ognuno dei primi tre anni di durata non ragionevole e ad Euro 1.000,00 per ciascuno degli ulteriori anni quattro e mesi cinque.

Nulla va invece disposto in ordine agli interessi, non essendo stato impugnato il loro mancato riconoscimento da parte della Corte d’Appello, come sarebbe stato necessario in presenza di un debito di valuta.

Il parziale accoglimento del ricorso principale giustifica la compensazione per metà delle spese relative al giudizio di legittimità mentre si liquidano per intero quelle del giudizio di merito, spese che si distraggono a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di Euro 6.750,00. Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio al pagamento delle spese processuali che distrae a favore del difensore e che liquida per l’intero, quanto al giudizio di merito, in Euro 600,00 per diritti, in Euro 500,00 per onorario ed in Euro 50,00 per spese oltre accessori di legge e nella misura del 50% quanto al giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per onorario ed in Euro 50,00 per spese oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA