Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5339 del 02/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 02/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.02/03/2017),  n. 5339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26548/2013 proposto da:

“I.S.A. IMPIANTI SPORTIVI ALBERGHIERI” S.r.l. p.iva (OMISSIS), in

persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro

tempore rappresentata difesa dall’avvocato MASSIMO GIUFFRIDA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2990/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato ANTONIO TOMASELLI, con delega dell’Avvocato MASSIMO

GIUFFRIDA difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La I.S.A. S.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania il condominio di (OMISSIS) di quella Città al fone di sentir accertare l’illegittimità del riparto della spesa adottata dall’amministratore per il pagamento di lavori relativi ad una chiostrina, che non avrebbe costituito un bene comune a tutti condomini.

La domanda era resistita dal suddetta Condominio che chiedeva il rigetto della stessa.

Con ulteriori atti la medesima S.r.l. e C.A. proponevano opposizione avverso i DD.II., di cui in atti, con i quali veniva ingiunto il pagamento degli oneri condominiali afferenti le succitate spese.

Il Condominio chiedeva il rigetto delle opposizioni.

Con sentenza del 16 dicembre 2003, riuniti i tre procedimenti, l’adito Tribunale rigettava le domande proposte dalla società I.S.A. e dalla C. e revocava gli opposti DD.II. essendo intervenuto – in corso di causa – il pagamento, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite ed accessori.

La società I.S.A. interponeva appello avverso la succitata sentenza, di cui chiedeva il rigetto.

Resisteva l’appellato Condominio, rimanendo contumace l’appellata C..

L’adita Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1399/2012, rigettava l’appello, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese del giudizio.

Per la cassazione della succitata decisione della Corte territoriale ricorre la società I.S.A. con atto affidato a due ordini diò motivi.

Non hanno svolto attività difensiva le parti intimate.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

La parta ricorrente adduce a sostegno del motivo qui in esame la mancata sussunzione, da parte della sentenza gravata, della fattispcie nell’ambito di applicazione dell’art. 1123 c.c., comma 2, “disposizione esplicitamente invocata nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado….e nell’atto di appello al secondo motivo”, a dire della testuale affermazione di cui al ricorso in esame.

Senonchè la ragione fondamentale in base alla quale è stata decisa la controversia poggio sull’accertamento (fatto proprio da entrambi i Giudici del merito) del fatto che chiostrina, per la quota di spese condominiali si controverte, faceva parte condominio.

Nè risulta data la prova o allegata come non debitamente valutata la prova che la medesima chiostrina non era un bene condominiale.

Tale elemento fa venire meno ogni possibile valenza del motivo proposto, che va – pertanto – respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di “violazione, nella forma, dell’omessa applicazione dell’art. 1123 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo, ripropone – sotto altro profilo – il medesimo tipo di censura già innanzi esaminato.

Pertanto anche tale motivo va rigettato per lo stesso ordine di ragioni già innanzi esposte, nonchè per la seguente dirimente ragione.

La posibilità di ripartizione delle spese in modo proporzionale all’uso che ciascuno ne può fare, considerata dalla norma invocata dalla parte ricorrente, era del tutto esclusa nell’ipotesi.

La sentenza gravata ha rilevato come “l’ISA non ha adeguatamente contrastato l’affermazione del primo decidente secondo cui la chiostrina costituisce un tutt’uno con l’edifico condominiale, essendo una struttura essenziale ai fine dell’esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato e fungendo da copertura delle botteghe sottostanti e da delimitazione, con i propri muri perimetrali della sagoma del fabbricato”.

Tale fatto esclude, in radice, ogni configurazione di un “uso che ciascuno può fare” e la pretesa applicabilità della norma invocata e di una minore contribuzione pro-quota.

3.- Il ricorso deve – pertanto – essere, alla luce di quanto innanzi esposto e ritenuto-rigettato.

4.- Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, stesso art. 13, comma 1 bis, applicabile ratione temporis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello tesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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