Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5338 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. I, 26/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22252/2015 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 2,

presso lo studio del Dott. Placidi Alfredo, rappresentata e difesa

dall’avvocato Feola Marcello G., giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

Comune di Pollica, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Viale del Vaticano n. 48, presso lo studio

dell’avvocato Fenucciu Demetrio, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 325/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La signora V.R., proprietaria di un terreno di mq. 1729 in (OMISSIS), espropriato con Decreto 21 settembre 2011 per la realizzazione di un parcheggio pubblico, ritenendo incongrua l’indennità offerta di Euro 38630,98, proponeva opposizione dinanzi alla Corte d’appello di Salerno che, con sentenza del 28 maggio 2015, la quantificava in Euro 104760,00 (corrispondenti a Euro 120,00 al mq.) oltre interessi legali.

Ad avviso della Corte, il PRG del Comune di Pollica, approvato il 29 dicembre 2004 e pubblicato sul BURC del 17 gennaio 2005, in attuazione del quale erano stati approvati gli atti progettuali per la realizzazione del parcheggio, in (OMISSIS), costituiva vincolo non conformativo ma preordinato all’esproprio del quale non si doveva tenere conto, con la conseguenza che la porzione di terreno espropriata (foglio (OMISSIS), part. (OMISSIS) da cui era derivata la part. (OMISSIS)) doveva essere stimata con riferimento alla destinazione urbanistica precedente, riferibile al PRG del 1958, che prevedeva una destinazione residenziale; che la superiore stima del c.t.u. di Euro 289 al mq. non era attendibile, in considerazione dell’andamento in calo del mercato immobiliare e dei dati risultanti dalle tavole notarili allegate alla relazione tecnica; infine non erano apprezzabili danni alla proprietà residua.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, in via principale, la V. e, in via incidentale, il Comune di Pollica. Le parti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve essere esaminato preliminarmente, concernendo la questione della qualificazione urbanistica delle aree, il ricorso incidentale con cui il Comune di Pollica denuncia, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, per avere attribuito al PRG del 2005 natura di vincolo espropriativo e, di conseguenza, applicato erroneamente il precedente PRG del 1958, mentre si trattava di un vincolo non lenticolare ma conformativo delle possibilità di edificazione, incidente in via generale sull’assetto di numerose aree private destinate a parcheggi da realizzare e/o gestire anche da privati mediante apposite convenzione.

Il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla qualificazione del vincolo come espropriativo o conformativo, denuncia difetto di motivazione e omessa o erronea valutazione del certificato di destinazione urbanistica di ventisette aree assoggettate alla disciplina della zona “S3” e critica l’affermazione della Corte di merito secondo cui l’apertura ai privati dell’iniziativa del parcheggio pubblico assurgerebbe ad una semplice ipotesi teorica.

Entrambi i motivi aggrediscono la statuizione inerente all’affermata natura espropriativa, anzichè conformativa, del vincolo riferibile al PRG del 2005, senza tuttavia contestare, in modo comprensibile e specifico, la qualificazione delle aree come edificabili che, per converso, potrebbe in ipotesi derivare dal PRG del 2005 richiamato dal Comune. La natura edificatoria è, del resto, implicita nella difesa del Comune secondo cui il suddetto PRG consentiva ai privati la realizzazione del parcheggio pubblico mediante strumenti di convenzionamento (cfr. Cass. n. 15213 del 2010, n. 6808 del 2007, 11729 del 2003, SU n. 172 del 2001), in disparte il rilievo che la Corte di merito correttamente ha riferito la stima alla data del decreto di esproprio del 2011.

I suddetti motivi sono dunque inammissibili, in parte, per difetto di specificità in ordine all’interesse del Comune a proporli e, in parte, perchè si risolvono in una generica doglianza di eccessività della valutazione operata in concreto, nel tentativo improprio di sollecitarne la revisione in questa sede.

Venendo al ricorso principale, con il primo motivo la V. denuncia violazione di legge e dei principi generali in tema di determinazione del valore venale degli immobili soggetti ad espropriazione, per avere, stimando il valore di mercato in Euro 120 al mq., dissentito immotivatamente dalla relazione del c.t.u. che aveva stimato il bene in Euro 289 al mq.

Il motivo è fondato.

La decisione di ridurre il valore dell’immobile rispetto a quello stimato dal c.t.u. avrebbe richiesto una analisi critica delle risultanze e delle conclusioni della relazione tecnica che è assente nella sentenza impugnata. La Corte territoriale si è limitata a fare un generico cenno a “un consistente calo di domande di acquisti di beni di lunga durata”, mentre l’andamento del mercato immobiliare era stato valutato in senso opposto dal c.t.u., il quale aveva registrato una crescita del mercato nel periodo di riferimento, come risulta dagli stralci della relazione tecnica trascritti nel ricorso. L’ulteriore apodittico riferimento alle tavole notarili allegate alla relazione tecnica, attestanti le compravendite di suoli limitrofi (specificamente richiamate nel motivo), in effetti, pare distonico rispetto al richiamo operato dal c.t.u. alle stesse tavole in senso confermativo della stima più elevata cui il consulente era pervenuto.

Il giudice di merito può giungere a conclusioni diverse da quelle cui è pervenuto il c.t.u., ma non può ignorarle, essendo tenuto a confrontarsi criticamente con le conclusioni della relazione tecnica, argomentando il dissenso, in relazione al metodo di indagine seguito e al ragionamento tecnico svolto dal consulente. E’ ravvisabile altrimenti – come nella specie – un vizio della sentenza deducibile nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. n. 18598 e 27702 del 2020, n. 13770 e 13399 del 2018).

Con il secondo motivo è denunciata violazione di legge, per avere ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno per il deprezzamento della porzione residua (part. (OMISSIS)) di mq. 139 mq. di sua proprietà sulla base di una motivazione apparente.

Il motivo è fondato.

La decisione impugnata consiste in una apodittica affermazione “Non si apprezza l’esistenza di danno da residuo per la entità della superficie e per la appetibilità della stessa” -, senza spiegare le ragioni di tale convincimento, nè confrontarsi con le argomentazioni della parte privata, la quale aveva evidenziato che l’espropriazione aveva prodotto la parcellizzazione di un’area che originariamente era unica economicamente e funzionalmente e dotata nel suo insieme di appetibilità economica, dalla quale era residuata una porzione immobiliare che, seppure di modesta consistenza, era risultata deprezzata. Anche in tal caso si tratta di motivazione apparente, censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, la quale non consente un controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

In conclusione, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo esame e per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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