Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5338 del 18/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5338
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
Dott. FEDELE Ileana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 12031-2021 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato FRANCESCO DE LUCA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, (OMISSIS);
– intimato –
avverso la ordinanza n. 18835/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 10/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2022 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA
DORONZO.
Fatto
RILEVATO
che:
con ricorso depositato nella cancelleria di questa corte in data 10 maggio 2021, l’avv. Francesco De Luca, procuratore costituito di M.A. nel giudizio promosso dal M. nei confronti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, conclusosi con ordinanza di questa Corte n. 18835/2020, pubblicata il 10/9/2020, chiede che la detta ordinanza sia corretta nella parte in cui non ha provveduto a disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, quale difensore antistatario;
la parte intimata, con ricorso risulta ritualmente notificato, non ha resistito.
Diritto
CONSIDERATO
che:
l’istanza di correzione del lamentato errore materiale è fondata, perché dal ricorso per cassazione, depositato contestualmente all’istanza di correzione, risulta che la parte nel rassegnare le sue conclusioni ha espressamente richiesto ai sensi dell’art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese legali sia per il grado di appello che per il giudizio di legittimità;
l’ordinanza in esame non ha provveduto e a tale omissione può porsi rimedio attraverso il procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non anche attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. Un., 27/11/2019, n. 31033; Cass. ord. 17/05/2017, n. 12437);
nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (cfr., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., Cass. del 17/09/2013, n. 21213; Cass. 4/1/2016, n. 14).
PQM
La Corte accoglie l’istanza e dispone la correzione dell’ordinanza sopra indicata integrandone il dispositivo con l’inserimento, infine, dopo le parole “rimborso forfettario dei 15% delle spese generali e accessori, come per legge;”, delle parole “da distrarsi in favore del difensore antistatario avv. Francesco De Luca”;
ordina alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento in calce all’originale della se~ sopra descritta.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022