Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5338 del 07/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 5338 Anno 2014
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 28127-2012 proposto da:
DE MARCHIS ELISA C.F. DMRLSE83T52F839S, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 4, presso
lo studio dell’avvocato PULIATTI MARCO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DELUIGI
TESTI ANGELA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
491

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 07/03/2014

CESARE BECCARIA 29, presso l’ Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
MAURO RICCI,CAPANNOLO EMANUELA, PULLI CLEMENTINA,
giusta delega in atti;
– controricorrente

ROMA, depositata il 13/07/2012 r.g.n. 6960/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

11/02/2014

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato DE LUIGI ANGELA;
udito l’Avvocato RICCI MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per:
in via principale inammissibilità in subordine
rigetto.

avverso l’ordinanza senza numero del TRIBUNALE di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di
accompagnamento; la competente Commissione medica, con
provvedimento comunicato all’istante in data 30.7.2003, accertò la
non ricorrenza del requisito sanitario.
Con ricorso depositato il 6.3.2012, la De Marchis propose istanza
per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell’art.
445 bis cpc.
Il Giudice adito, con ordinanza del 13.7.2012, dichiarò
l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo che il provvedimento di rigetto
della domanda era stato comunicato in data antecedente al
31.12.2004, cosicché, a far tempo dal 1°.1.2005, era iniziato a
decorrere (giusta le previsioni dell’art. 42, comma 3, di n. 269/03,
convertito in legge n. 326/03, e dell’art. 23, comma 2, di n. 355/03,
convertito in legge n. 47/04) il termine decadenziale di sei mesi, non
rispettato nella fattispecie, per la proposizione della domanda
giudiziale.
Avverso la suddetta ordinanza De Marchis Elisa ha proposto ricorso
straordinario per cassazione, fondato su un motivo.

L’I nps ha resistito con controricorso, eccependo altresì
l’inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3

De Marchis Elisa presentò all’Inps, in data 12.2.2002, istanza per

1. Con l’unico motivo, denunciando violazione dell’art. 42, comma 3,

previsto non poteva trovare applicazione nel caso all’esame, stante
l’avvenuta emanazione di un provvedimento amministrativo di rigetto
comunicato anteriormente al 1°.1.2005.
2. Risulta tuttavia preliminare la disamina dell’eccezione di
inammissibilità del ricorso sollevata dall’Istituto resistente.
In linea generale deve considerarsi che, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi
dell’art. 111 della Costituzione è proponibile avverso provvedimenti
giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando
essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, cioè siano in
grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di
natura sostanziale (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 1245/2004; Cass.,
nn. 12115/2006; 15949/2011).
L’art. 445 bis cpc (“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”)
prevede che, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità
civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di
inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno
1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il
riconoscimento dei propri diritti deve presentare, con ricorso al
giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura
civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di
4

di n. 269/03, la ricorrente deduce che il termine decadenziale ivi

accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni

successivo comma 2, “L’espletamento dell’accertamento tecnico
preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di
cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico
preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è
concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di
completamento dello stesso”.
Pertanto l’omesso espletamento dell’accertamento tecnico
preventivo (quale che sia la causa che lo ha determinato), pur
costituendo condizione di improcedibilità della domanda (ove
tempestivamente eccepita o rilevata d’ufficio), non preclude la
decisione nel merito, stante l’espressa previsione della concessione
di un termine per la presentazione della relativa istanza.
Ne discende che al provvedimento impugnato che, nella sostanza,
ha reputato precluso l’espletamento dell’accertamento tecnico
preventivo (stante la ritenuta decadenza per la proposizione della
domanda giudiziale), non può essere riconosciuta incidenza con
efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale,
posto che la parte interessata potrà promuovere il ricorso nel merito,
5

sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere (comma 1); a mente del

richiedendo che il Giudice adito, ritenuta l’inapplicabilità al caso di

decadenza, assegni termine per la presentazione dell’istanza di
accertamento tecnico.
Al contempo, qualora il Giudice del merito, condividendo la
valutazione di intervenuta decadenza, non dia corso a tale
incombente e dichiari l’inammissibilità della domanda, la relativa
pronuncia sarà censurabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.
3. In definitiva, quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non è luogo a pronunciare sulle spese, stante la presenza in atti,
come accertato in sede di merito, della dichiarazione reddituale di cui
all’art. 152 disp. att. cpc.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Romalll febbraio 2014.

specie della normativa che ha introdotto il termine semestrale di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA