Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5338 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5338 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 1150-2017 proposto da:

Data pubblicazione: 06/03/2018

GRAVINA LUCIANO, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Belli CL’. 4C
39, presso lo studio dell’avvocato Giuseppina Nesci, rappresentato e
difeso dall’avvocato Giuseppe Bruno;
– ricorrente contro
GRAVINA CARMINE, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Lungotevere Flaminio 26, presso lo studio dell’avvocato Francesco
Giglio, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Sapone;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 774/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 18/05/2016;

>715

A2
,

1

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/12/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Rilevato che:
– Gravina Luciano ha proposto un unico motivo di ricorso per la

territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado e in
accoglimento della domanda proposta da Gravina Carmine, dichiarò
quest’ultimo proprietario dell’appartamento posto al primo piano dello
stabile sito nel comune di Fuscaldo (località Fuscaldo Marina), e
condannò Gravina Luciano al rilascio dello stesso;
– Gravina Carmine ha resistito con controricorso;
Considerato che:
– il ricorso risulta essere stato proposto dopo la scadenza del
termine di impugnazione di cui all’art. 325 secondo comma cod. proc.
civ., in quanto la sentenza impugnata è stata notificata il 12/7/2016
(con conseguente scadenza del termine di 60 giorni, considerata la
sospensione per il periodo feriale, 1’11/10/2016), mentre il ricorso è
stato proposto il 21/12/2016;

il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con

conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente,
al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
– ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato;
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.300,00 (tremilatrecento)

-2-

cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte

per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli
esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione

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