Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5338 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. I, 05/03/2010, (ud. 03/11/2009, dep. 05/03/2010), n.5338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27068-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

T.L. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di procuratrice di TA.LU., C. E

F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CORRIDONI 14,

presso l’avvocato DE FELICE ROBERTO EMANITELE, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale per Notaio dott. NATALE VOTTA di

ROMA – Rep. n. 17754 dell’8.04.08;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3802/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ROBERTO E. DE FELICE che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 3 luglio 1993 T.L. in proprio ed in rappresentanza di Ta.Lu., C. e F., eredi tutti di Ta.Ca., adiva il Tribunale di Roma chiedendoci sensi delle L. n. 16 del 1980 e L. n. 135 del 1985, la riliquidazione dell’indennizzo per la perdita dei suoi beni siti in (OMISSIS) e confiscati dal Governo (OMISSIS). Esponeva che il dante causa Ta.Ca., deceduto il (OMISSIS), aveva chiesto, con domanda amministrativa del 15.05.1978, l’attribuzione di detto indennizzo in base alla L. n. 961 del 1977, e che, con provvedimento ministeriale del 5.03.1988, il chiesto beneficio era stato liquidato in L. 388.542.953, in base alla stima dell’UTE, a seguito anche di ulteriore domanda amministrativa presentata dagli eredi il 29.05.1979. Con sentenza del 6 giugno 2001, il Tribunale di Roma, anche recependo l’esito della disposta CTU, accoglieva la domanda della T.L. quanto all’avviamento commerciale, alla rivalutazione del credito per finanziamento ed agli interessi di mora, attribuiti con decorrenza dal 21.04.1985.

Con sentenza dell’11.04-6.09.2004, la Corte di appello di Roma respingeva sia l’appello principale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, inerente all’attribuzione degli interessi moratori con decorrenza dalla fissata data di entrata in vigore della L. 5 aprile 1985, n. 135 (rectius L. 4 maggio 1985), in luogo del 3.07.1993, data della domanda giudiziale, e sia l’appello incidentale della T. L. in proprio e nella qualità di procuratrice speciale di Ta.Lu., C. e F., con cui era stato anche chiesto di fare decorrere gli interessi moratori dalla domanda amministrativa d’indennizzo nonchè la rivalutazione del credito per il maggiore danno da ritardo. La Corte distrettuale riteneva che dopo la morte del Ta.Ca., il quale aveva presentato la domanda d’indennizzo il 15.05.1978, i suoi eredi non erano tenuti a presentare ulteriori analoghe domande e che, pertanto, l’Amministrazione che non aveva proceduto alla liquidazione del dovuto sino all’entrata in vigore della L. 5 aprile 1985, n. 135, ossia al 4 maggio 1985, doveva sin da tale data ritenersi tenuta a corrispondere gli interessi moratori.

Avverso questa sentenza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione notificato il 29.10.2005, affidato ad un unico motivo. T.L. in proprio e nella spiegata qualità ha resistito con controricorso notificato il 28.11.2005 e depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze denunzia:

1. “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1219, 1182 e 1224 c.c. e della L. 26 gennaio 1980, n. 16, art. 5 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Censura il fatto che i giudici di merito abbiano fatto decorrere gli interessi moratori inerenti all’indennizzo riliquidato ai sensi della L. 5 aprile 1985, n. 135, dall’entrata in vigore di detta legge, nonostante la natura indennitaria e non risarcitoria delle somme attribuite per la perdita dei beni all’estero e la necessità della costituzione in mora dell’amministrazione per l’attribuzione di detti interessi, non integrata dalla domanda amministrativa.

La censura è fondata.

Premesso che non risulta più controversa la natura moratoria degli interessi in questione, sul tema giova richiamare i condivisi principi reiteratamente affermati da questa Corte, secondo cui l’indennizzo previsto dalla L. 26 gennaio 1980, n. 16, e succ. mod., per i beni perduti dai cittadini e dalle imprese italiane in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all’estero, ha consistenza di diritto soggettivo, in quanto trova la sua fonte direttamente nella legge; pertanto, in caso di ritardo nel pagamento dell’indennizzo nella misura (comprensiva degli interessi e del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2), calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore della L. 5 aprile 1985, n. 135, per il periodo successivo è configurabile la responsabilità dell’Amministrazione anche prima dell’emanazione dei decreti ministeriali con i quali si conclude il procedimento di determinazione dell’indennizzo; ciò giustifica la debenza degli interessi moratori e l’eventuale maggior danno, sempre che l’Amministrazione non provi che il ritardo o l’inesattezza della prestazione siano dipesi da causa ad essa non imputabile (cfr Cass. 200810912; 200812281; 200919687) gli interessi moratori per il ritardato pagamento dell’indennizzo dovuto per i beni perduti all’estero (il quale configura debito di valuta e non di valore), poichè presuppongono un comportamento colpevole della P.A. che non è ravvisabile prima che siano superati i limiti di tempo ragionevolmente necessari per il compimento del procedimento amministrativo di liquidazione del beneficio, possono decorrere solo dalla notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio diretto alla liquidazione dell’indennizzo (o di un maggiore indennizzo) ovvero da uno specifico atto di costituzione in mora nel corso del procedimento amministrativo (cfr Cass. 200804530;

200829119).

Conclusivamente la fissazione della decorrenza degli interessi moratori alla data di entrata in vigore della L. n. 135 dei 1985, con automatismo contrario alle regole di diritto nella specie applicabili ed ai richiamati orientamenti giurisprudenziale, comporta l’accoglimento del ricorso dell’Amministrazione e la cassazione in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in punto di decorrenza degli interessi moratori, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

 

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