Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5338 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.M. residente a (OMISSIS),

rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso,

dagli Avv.ti GRADARA Rita e Francesco Tesauro, elettivamente

domiciliato nello studio della prima in Roma, Largo Somalia, 67;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 99/04/2007 della Commissione Tributaria di

Ancona – Sezione n. 04, in data 19/06/2007, depositata il 10 luglio

2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Udito, altresì, l’Avv. Rita Gradara, per il contribuente;

Sentito il Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che ha espresso

adesione alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso iscritto al n. 24506/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 99.04.2007 pronunziata dalla C.T.R. di Ancona, Sezione n. 04, il 19.06.2007 e DEPOSITATA il 10 luglio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate, ritenendo insussistenti i presupposti impositivi.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento, relativo ad IRPEF ed ILOR dell’anno 1997, censura l’impugnata sentenza sotto diversi profili e, segnatamente, con i primi due mezzi, per violazione dell’art. 2909 c.c., art. 124 norme att. c.p.c. e art. 295 c.p.c..

3 – L’intimato, giusto controricorso con impugnazione incidentale condizionata, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e/o rigettato per infondatezza, ed in ipotesi, accogliersi il motivo di impugnazione incidentale, con rinvio alla Commissione di merito.

4 – La questione posta con i primi due mezzi del ricorso principale va esaminata, in via preliminare, tenendo conto dell’ormai pacifico principio, secondo cui la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., si applica anche al processo tributario e ricorre qualora risultino pendenti davanti a giudici diversi procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati.

Nel caso in specie, il Giudice di appello, riconoscendo effetti decisivi alla sentenza della CTP, non definitiva, che aveva annullato l’accertamento nei confronti della società ISOFORM SRL e non disponendo la sospensione del giudizio nei confronti del socio, in attesa della definizione del reddito della società a ristretta compagine sociale, sembra essersi discostata dal citato orientamento giurisprudenziale.

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio, accogliendo il ricorso principale, per manifesta fondatezza dei primi due mezzi, assorbiti gli altri motivi dell’impugnazione principale e quello incidentale.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Ritenuto che, la documentazione in esame, avuto anche riguardo alla questione preliminare dedotta con i primi due mezzi, non offre adeguati elementi per ritenere sussistenti i presupposti per disporre il chiesto rinvio della trattazione della causa, in vista della trattazione congiunta con altri ricorsi;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, i primi due motivi del ricorso principale, vanno accolti e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione e dichiarati assorbiti le altre doglianze dell’impugnazione: principale ed il ricorso incidentale, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche, perchè proceda al riesame e, quindi, attenendosi ai richiamati principi, decida le questioni di rito e di merito, pronunciando anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR delle Marche.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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