Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5337 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5337 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

Data pubblicazione: 07/03/2014

SENTENZA
sul ricorso proposto
DA
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n. 134, presso
Io studio dell’Avv. LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende per
procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
RONCHETTI MOIRA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n.
195, presso lo studio dell’Avv. SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e
difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. CLAUDIO LALLI per
procura a margine del controricorso Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4123/07
“•••

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del 24.05.200712911,2007 nella causa iscritta al n. 10011 R.G. dell’anno
2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.02.2014
dal Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS;

ricorrente;
udito l’Avv. SERGIO VACIRCA per la controricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente depositato, MOIRA RONCHETTI agiva in giudizio
nei confronti della S.p.A. POSTE ITALIANE chiedendo l’accertamento della
nullità del termine apposto al contratto a tempo stipulato con decorrenza dal
1°.07.2002 al 30.09.2002 ai sensi dell’art. 1, primo comma, del D.Lgs. n.
368 del 2001, in relazione ad esigenze eccezionali conseguenti a processi
di riorganizzazione, ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di
risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero
conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie,m
prodotti o servizi, congiuntamente alla necessità di espletamento del
servizio in concomitanza di assenza per ferie contrattualmente dovute a
tutto il personale nel periodo estivo.
Con sentenza n. 21663 del 2004. l’adito Tribunale di Roma

respingevala

domanda della Ronchetti.
Tale decisione, appellata dall’originaria ricorrente è stata riformata dalla

Corte di Appello di Roma con sentenza n. 4123 del 2007, che ha dichiarato

udito l’Avv. MARIO MICELI, per delega dell’Avv. LUIGI FIORILLO, per la

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la nullità del contratto questione e per l’effetto che era intervenuto tra le
parti un rapporto a tempo indeterminato con la prosecuzione dello stesso
dopo il 30.09.2002; ha condannato la società a risarcire il danno
all’appellata in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora del

contratto a termine (30.09.2005), oltre interessi legali dalle scadenze al
saldo e rivalutazione monetaria dalle scadenze alla sentenza.
La Corte territoriale ha osservato che era fondato l’appello della lavoratrice,
giacché a formulazione contenuta nel contratto non soddisfaceva le
condizioni previste dalla legge anzidetta ai primi due commi della richiamata
disposizione: si trattava di formulazioni generiche e totalmente astratte della
specifica situazione del lavoratore assunto, che non consentivano alcuna
verifica sulla loro reale sussistenza e violavano il principio di “trasparenza”
e di

“specificità”

delle ragioni ispiratrici della direttiva comunitaria e

conseguentemente della legge del 2001, che si “autodefinisce” di ricezione
della disciplina della Comunità.
Più in particolare la Corte ha precisato che le ragioni sono state addotte “a
cascata”, poiché il riferimento generico alla necessità di “riorganizzazione” è

stato aggiunto anche quello di sostegno dell’ufficio nel periodo feriale,
aggiungendo un ulteriore profilo di illegittimità, non potendo il datore di
lavoro addurre contemporaneamente una pluralità di motivi, così diversi ed
eterogenei tra di loro, per giustificare il medesimo contratto a termine.
Neppure era fondato, ad avviso della Corte territoriale, l’assunto delle Poste
Italiane, secondo cui il regime della conversione non sarebbe stato più
attivabile con la legge del 2001, che avrebbe abrogato il sistema incentrato

21.11.2002 fino alla scadenza del terzo anno successivo alla scadenza del

su tale sanzione prevista dalla legge di 1962, dovendo escludersi tale
conclusione e dovendosi interpretare l’espressione “priva di effetti” di cui al
secondo comma dell’art. 1 del D.Lgs n. 368 del 2001 in linea di continuità
con la precedente normativa, sopratutto per ragioni di “interpretazione

A tale risultato conduceva, sempre secondo la Corte, una lettura
costituzionalmente orientata della richiamata normativa, nel senso della
conversione automatica del contratto di lavoro in qualsiasi invalidità della

conforme” con la fonte comunitaria.

clausola oppositiva del termine. i
Quanto all’entità del danno la Corte ha ritenuto che, in mancanza di

d.

i

specifiche allegazioni della lavoratrice, l’entità dello stesso doveva essere
determinata dalla data della messa in mora sino alla scadenza del terzo
anno successivo alla data di interruzione del rapporto, termine ragionevole
ai fini della ricerca di una nuova occupazione.
La S.p.A. Poste Italiane ricorre per cassazione con otto motivi.
La Ronchetti resiste con controricorso.
2. In via preliminare va rilevata l’intempestività del controricorso, essendo
stato notificato in data 28.04.2009, a fronte della notifica del ricorso per
cassazione in data 3.12.2008, quindi oltre i termini previsti dall’art. 370
CPC.
3. Con il primo motivo la ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine
all’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello, per avere omesso il
giudice del gravame ogni motivazione in ordine all’eccezione di
inammissibilità del ricorso formulata dalla società, stante il palese tentativo
di ampliare- anzi di modificare- la domanda introduttivo.

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Il motivo è infondato, in quanto risultano formulate censure generiche e tali
da non chiarire la portata dell’anzidetta eccezione, essendosi la ricorrente
limitata a sostenere che la controparte sin dal primo grado aveva
“ondeggiato” tra la normativa di cui al D.Lgs n. 368 del 2001 e quella

elementi utili a supportare le proprie ragioni.
4. Con il secondo motivo

la ricorrente la ricorrente deduce violazione di

plurime norme d diritto (art. 99, 112315, 414, 420, 43-2° comma CPC; art. 3
legge n. 230 del 1962), nonché vizio di motivazione su un punto decisivo
della controversia
In particolare la ricorrente eccepisce vizio di ultrapetizione, per avere
esteso il giudice di appello il proprio esame a parti della decisione di primo
grado, che, pur genericamente investite dall’impugnazione in toto della
sentenza, non erano state specificamente censurate.
Il motivo, connesso al primo, è parimenti privo di pregio e va disatteso, non
risultando indicati in modo specifico i capi della sentenza del primo giudice
non fatti oggetto di censura.
5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di plurime norme
diritto (art e ,1-1° e 2° comma- del D.Lgs n. 368 del 2001: art. 4,2° comma.
D.Lgs n. 368 del 2001: art. 12 preleggi; artt. 1362 e seguenti Cod. Civ. artt,
1325 e seguenti Cod. Civ),
La ricorrente rileva che l’impugnata sentenza ha erroneamente ritenuto
necessaria la specificazione delle ragioni giustificatrici del termine in
contratto di lavoro, come quello di specie, stipulato ai sensi delle richiamata
disciplina normativa e degli accordi collettivi, in cui sono previste idonee

contrattuale (ar. 25 del CCNL 2001) al solo fine di attingere da entrambe

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garanzie per i lavoratori in relazione alle esigenze aziendali in tutto il
territorio nazionale ed in ogni ambito produttivo.
Il motivo è fondato.
Con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole

questa Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 23065 del 10 ottobre 2013; Cass. n.
1223 del 2013; Cass. n. 15260 del 2012; Cass. n. 8286 del 2012; Cass. n.
2622 del 2012, Cass. n. 2729 del 2010), ha affermato che in tema di
apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo
l’indicazione da parte del datore di lavoro delle

“specificate ragioni di

carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” ha inteso stabilire

(in consonanza con la direttiva 1999/70/CE (come interpretata dalla Corte di
Giustizia: cfr sentenza di 23 aprile 2000, in causa C-378-/07 e sentenza del
22.11.2005 in causa C-144104) un onere di specificazione delle ragioni
oggettive del termine finale, vale a dire di una indicazione sufficientemente
dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia
quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio- temporale,
perseguendo in tal modo l’intento di assicurare la trasparenza, la veridicità
di tali

ragioni, nonché la loro immodificabilità nel corso del rapporto.

Questa stessa Corte tuttavia ha puntualizzato che tale specificazione può
risultare anche indirettamente nel contratti di lavoro attraverso il riferimento
“per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti.

Orbene la sentenza impugnata nel caso di specie non ha fatto corretta
applicazione degli anzidetti condivisibili principi, avendo ritenuto la
mancanza di specificità della clausola senza avere previamente esaminato il

c2g

giustificatrici di contenuto analogo a quello utilizzato del caso in esame,

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contenuto degli accordi ai quali la medesima clausola faceva esplicito
riferimento.
6. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia omessa motivazione circuì
fato controverso e decisivo del giudizio, e ciò in relazione alla coesistenza

sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto.
Con il quinto motivo la ricorrente lamenta violazione di plurime norme d
diritto (art 4, 2° comma- del D.Lgs n. 368 del 2001; art. 2697 Cod. Civ.; artt
116, 244, 253, 421-2° comma- CPC), sostenendo che non incombeva sul
datore di lavoro l’onere della prova circa le ragioni della temporaneità del
contratto,. ma piuttosto sul lavoratore.
Con il

sesto motivo la ricorrente deduce omessa motivazione ed

insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, ossia in ordine alla ammissibilità e rilevanza del capitolo di prova
n. 27 relativamente agli squilibri territoriali nella distribuzione di personale
e alla carenza di organico, incidenti sul regolare funzionamento del servizio
nella stessa unità produttiva cui l’istante era addetto.
Con il settimo motivo

la ricorrente lamenta violazione di plurime norme d

diritto (art. 5 del D.Lgs n. 368 del 2001; art. 12 preleggi; artt. 1362 e
seguenti Cod. Civ.: art. 1419 Cod. Civ.)
La ricorrente in particolare sostiene che, in difetto di una espressa
previsione di legge, non può trovare applicazione la sanzione della
conversione del contratto a termine in quello a tempo indeterminato in caso
di accertamento della nullità del termine per violazione dell’art. 1-2° commadella legge n. 368 del 2001; sanzione prevista soltanto per le ipotesi di cui

di più ragioni, di per sé non incompatibili, idonee a costituire elemento di

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all’art. 5, 2°-3° e 4° comma- della stessa legge.
Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia- in via ulteriormente subordinata.violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218,
1219,1223 ,2094. 2099 Cod. Civ., sostenendo che, anche nell’ipotesi di

base al principio di corrispettività della prestazione il lavoratore ha diritto, a
titolo risarcitorio, alla retribuzione solo dal momento dell’effettiva ripresa
dal servizio e in ogni caso devono detrarsi i ricavi percepiti o percepibili
(c.d. aliud perceptum o percipiendum) facendo uso dell’ordinaria diligenza.
Orbene i motivi esposti, che vanno dal quarto all’ottavo, possono ritenersi
assorbiti e superati per effetto dell’accoglimento delle censure di cui al
terzo motivo.
7. In conclusione, disattesi i primi due motivi del ricorso, va accolto il terzo
motivo, con assorbimento dei restanti motivi.
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza
impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Roma in diversa
composizione, che procederà al riesame della causa in relazione al profilo
accolto.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di
legittimità.
PQM

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo,
assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in
diversa composizione.

conferma della nullità del termine finale apposto al contratto in questione, in

C- M, 2 5 3418

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Così deciso in Roma addì 6 febbraio 2014
li Presidente

Il Cons. rei. est.

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