Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5337 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5337 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 06/03/2018

ORDINANZA
sul ricorso 17922-2016 proposto da:
MUHAMMAD WAQAS, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO DI
FRENNA;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del
• Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legìs;
(

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 520/2016 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, emessa il 13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 26 aprile
2016, ha rigettato il gravame di Muhammad Waqas avverso

l’impugnata sentenza che aveva rigettato la sua domanda di
riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, del
permesso umanitario.
Avverso questa sentenza è stato proposto ricorso per
cassazione, cui si è opposto il Ministero dell’interno.

Il primo motivo di ricorso per cassazione, pur denunciando
la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c., non contiene specifiche argomentazioni
intese a dimostrare come e perché determinate affermazioni in
diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto
con le norme regolatrici della fattispecie (v., tra le tante, Cass.
n. n. 635/2015). Esso è inammissibile, risolvendosi nella
richiesta di un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti
di causa, in ordine alla valutazione della credibilità del racconto
del ricorrente e del paventato pericolo di danno grave in caso
di rimpatrio in Nigeria, laddove il controllo di legittimità non
equivale alla revisione del ragionamento decisorio né
costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare
valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass.,
sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013).
Il secondo motivo, che deduce motivazione “omessa,
insufficiente e/o contraddittoria”, è inammissibile, alla luce del
novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., s.u., n. 8053/2014).
Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la
soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il
ricorrente alle spese, liquidate in C 1000,00, oltre SPAD.
L’

Roma, 24 ottobre 2017.

Il Presidente

te’k,

Ragioni della decisione

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