Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5336 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. I, 26/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21848/2015 proposto da:

R.L., R.G., elettivamente domiciliati in Roma,

Viale B. Buozzi n. 87, presso lo studio dell’avvocato Colarizi

Massimo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Coffrini Ermes, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Scandiano, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato

in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccio Mario,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1341/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

pubblicata il 23/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 23 luglio 2015, giudicando nei procedimenti riuniti introdotti dai signori R.L. e G. nei confronti del Comune di Scandiano, per fare determinare l’indennità per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per la costruzione di un polo fieristico su terreni di loro proprietà e per opporsi alla stima dell’indennità di esproprio, effettuata dalla Commissione Provinciale di Reggio Emilia in Euro 939077,28, rigettava entrambe le domande.

Ad avviso della Corte, con riferimento alla prima domanda, i proprietari non avevano offerto prova di un danno concreto ed effettivo, essendosi limitati a riferire circostanze generiche e non dimostrate circa la perdita di occasioni di vendita o locazione dei beni; con riferimento alla opposizione alla stima dei beni e, in particolare, del capannone, cui si riferisce la seconda domanda, si trattava di un manufatto realizzato in difformità dalla originaria concessione edilizia e non regolarizzato dal punto di vista urbanistico e, non essendo pendente una procedura di sanatoria, l’indennità doveva essere calcolata tenendo conto della sola area di sedime, sicchè l’indennità espropriativa astrattamente dovuta era inferiore a quella offerta, ma il giudizio doveva concludersi con il rigetto dell’opposizione, non avendo il Comune di Scandiano proposto domanda riconvenzionale.

Avverso questa sentenza i signori R. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Comune di Scandiano resiste con controricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano vizio di ultra o extrapetizione, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere esaminato nel merito la questione del loro diritto alla indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo, mentre sulla debenza di tale indennità da parte del Comune di Scandiano era cessata la materia del contendere, essendo la controversia limitata al solo quantum debeatur “e ciò partendo da quanto stabilito e (…) liquidato dal Comune” (pag. 7 del ricorso). Ed infatti, con la deliberazione n. 38 del 26 aprile 2004 era stata adottata la variante al piano regolatore contenente la suddetta reiterazione del vincolo e il consiglio comunale aveva demandato ad atti successivi la quantificazione dell’indennizzo; il Comune, con il Decreto di esproprio 24 settembre 2009, aveva liquidato l’indennità in Euro 132373,53, come riferito nel foglio allegato al verbale di udienza del 2 dicembre 2009 dallo stesso Comune che aveva chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39 e art. 112 c.p.c., per avere escluso il diritto all’indennizzo sul presupposto che non fosse allegato e provato il danno in concreto, nonostante che lo stesso Comune avesse espressamente riconosciuto la debenza dell’indennità, comportamento processuale non irrilevante sul piano della ripartizione dell’onere della prova, e per essersi la Corte territoriale discostata dalle relazioni del c.t.u. C., il quale aveva quantificato l’indennità in misura persino superiore a quella calcolata dal c.t.u. G., incaricato di determinare l’indennità in questione.

I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei seguenti termini.

La cessazione della materia del contendere non poteva ravvisarsi nella mera dichiarazione resa dal resistente Comune di Scandiano a verbale di udienza, postulandosi a tal fine il sopraggiungere di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, la sottoposizione al giudice di conclusioni conformi e il venir meno dell’interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia (cfr. Cass. n. 4034 del 2007, n. 11931 del 2006). E’ escluso che ciò sia accaduto nella specie, avendo i signori R. insistito nelle proprie conclusioni con le quali chiedevano il versamento immediato della indennità liquidata con l’aggiunta di interessi e spese.

Tuttavia, i motivi colgono nel segno laddove imputano alla Corte territoriale di avere ignorato che il Comune, chiedendo (seppure infondatamente) di dichiarare cessata la materia del contendere, aveva riferito di avere già provveduto a liquidare l’indennità per la reiterazione del vincolo, dando seguito e attuazione a quanto disposto con la variante adottata con deliberazione del 26.4.2004. La rilevanza di tale comportamento – che dovrà essere vagliata dal giudice di rinvio – è apprezzabile alla luce del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39, che, al comma 2, dispone che sia l’autorità amministrativa a dover liquidare l’indennità nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o sostanzialmente espropriativo (“Qualora non sia prevista la corresponsione dell’indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l’autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l’indennità”).

A tal fine dovrà tenersi conto, da un lato, della eventuale esistenza o mancanza di successivi atti di autotutela emessi dallo stesso Comune e, dall’altro, del principio secondo cui l’indennizzo in questione è riconosciuto al privato per il sacrificio sofferto – in termini di diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell’area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente o potenzialmente vocata – in conseguenza di un atto lecito della P.A., per la reiterazione dei vincoli disposta dall’Amministrazione per giustificate ragioni di interesse pubblico quando, dopo la loro decadenza, si determini il superamento della durata fissata dal legislatore, senza che sia richiesto al privato di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, non trattandosi di un atto illecito (cfr. Cass. n. 12468 del 2018).

Il terzo motivo, concernente la determinazione della l’indennità di espropriazione, in relazione al manufatto, è inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo i ricorrenti dichiarato nella memoria (a pag. 10) che “Riguardo alla opposizione alla indennità di espropriazione, a seguito della retrocessione, in corso dei beni espropriati, non sussiste più l’interesse a discutere della indennità di espropriazione”.

In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi, dichiara inammissibile il terzo e, in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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