Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5336 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5336 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 6195-2009 proposto da:
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
2014
326

avvocati GIUSEPPE FABIANI, EMANUELE DE ROSE, PATRIZA
TADRIS, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

IENNARELLA TERESINA;

Data pubblicazione: 07/03/2014

- intimata avverso la sentenza n. 404/2008 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 27/03/2008 R.G.N.
601/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale DE
ROSE EMANUELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 29/01/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 marzo 2008, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza
10 aprile 2002 del Tribunale di Vibo Valentia (che aveva dichiarato l’improponibilità della
domanda proposta da Teresina Iennarella con ricorso del 15 ottobre 1996, per mancata
produzione della prescritta documentazione amministrativa), condannava l’Inps al pagamento

parto del 21 agosto 1995, oltre interessi legali e spese del doppio grado. La corte riteneva,
infatti, la proponibilità della domanda per documentazione della tempestiva presentazione
dell’istanza in via amministrativa (allegata in sede di gravame, come ben ammissibile ai sensi
dell’art. 437, secondo comma c.p.c. per la sua indispensabilità ai fini della decisione) e, nel
merito, la sua fondatezza, in esito a critico ed argomentato esame delle prove acquisite.
Ricorre per cassazione l’Inps, sulla base di unico motivo di gravame, mentre l’intimata non ha
svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di gravame, l’Inps si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 414
n. 5 e 437, secondo comma c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza
impugnata erroneamente ritenuto la proponibilità della domanda di Teresina Iennarella sulla
base di documentazione inammissibilmente prodotta soltanto in grado di appello e pertanto
tardivamente, in quanto né di formazione successiva, né dipendente dall’evoluzione della
vicenda processuale, alla luce di indirizzo giurisprudenziale di legittimità richiamato.
Il motivo è infondato e neppure pare cogliere esattamente, con il quesito formulato a norma
dell’art. 366bis c.p.c. (“voglia codesta … Corte dichiarare se ai sensi dell’art. 414, n. 5 c.p.c.
l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, del documento
contenente la domanda amministrativa dell’indennità di maternità per astensione
obbligatoria e facoltativa dal lavoro, e l’omesso deposito dello stesso contestualmente a tale
atto, determinano la decadenza del diritto a produrlo in giudizio, non superabile in
considerazione del tempo della sua formazione o dell’evolversi della vicenda processuale
successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione”), il ragionamento decisorio della
corte di merito. Nella sentenza impugnata, essa ha infatti ritenuto ammissibile la contestata
produzione in grado d’appello, siccome “indispensabile ai fini del decidere”: anche sul

della richiesta indennità di maternità per astensione obbligatoria e facoltativa in relazione al

presupposto della dedotta “impossibilità di venirne in possesso prima della pronuncia di
primo grado” da parte di Iennarella Teresina.
Ebbene, la valutazione delibativa dell’ammissibilità della produzione, in quanto
indispensabile ai fini della decisione, non è stata (sempre che sindacabile nell’odierno giudizio
di legittimità; in senso favorevole: Cass. 17 giugno 2009, n. 14098; in senso contrario: Cass.

dell’art. 360, primo comma n. 4 c.p.c., ma, come illustrato, sotto quello della violazione delle
suindicate norme di diritto.
E tale vizio consiste, come noto, nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, così
implicando necessariamente un suo problema interpretativo; diversamente, l’allegazione di
un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa è esterna
all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di
merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di
motivazione. Sicchè, il discrimine tra le due ipotesi è individuabile nella mediazione, soltanto
nel secondo tipo di censura, della contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 16
luglio 2010, n. 16698).
Tanto premesso, deve essere esclusa la violazione di legge denunciata, posto che la corte
calabrese ne ha fatto esatta applicazione, coerente con l’insegnamento di questa corte
regolatrice, secondo cui nel rito del lavoro il divieto di produrre nuovi documenti in appello
non riguarda anche i documenti che la parte non abbia potuto produrre in precedenza, tanto
più ove il documento abbia carattere meramente integrativo rispetto ad altro ritualmente
prodotto in primo grado (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4080). Ed infatti, la sopravvenuta
disponibilità dalle parti di documenti (ancorchè di formazione non successiva all’introduzione
del giudizio), dipendente da impossibilità di loro previa acquisizione e non da fatto proprio, si
pone quale eventualità espressamente prevista dall’art. 420, quinto comma c.p.c. integrante
fatto evolutivo della vicenda processuale, successivo agli atti introduttivi, giustificante la
produzione anche in grado di appello, attraverso il filtro delibativo della loro indispensabilità
ai fini della decisione (per tutte: Cass. s.u. 20 aprile 2005, n. 8204
Sempre, s’intende ed ancora nel solco dell’arresto citato, con riferimento a fatti allegati dalle
parti, emersi nel loro contraddittorio processuale (Cass. 6 marzo 2012, n. 3506) e per

13 marzo 2009, n. 6188) censurata dall’Inps sotto il profilo di un error in procedendo, ai sensi

contemperamento con l’esigenza della ricerca della verità materiale, cuifórientato il rito del
lavoro per la garanzia di una tutela differenziata, in ragione della natura dei diritti che nel
giudizio devono trovare riconoscimento (così ancora: Cass. 2 ottobre 2009, n. 21124).
E il suddetto requisito di indispensabilità delle nuove prove, declinato come influenza causale
più incisiva rispetto all’ordinaria rilevanza delle prove in genere ammissibili, ovvero

pertinenza nella controversia in esame, dalla ritenuta necessità o meno del loro collegamento
integrativo con altre risultanze istruttorie preesistenti; nel primo senso: Cass. 4 maggio 2012,
n. 6753: Cass. 6 maggio 2010, n. 12856; nel secondo invece: Cass. 26 luglio 2012, n. 13353;
Cass. 22 marzo 2011, n. 6498; Cass. 13 marzo 2009, n. 6188), ha indubbiamente la
documentazione della tempestiva presentazione dell’istanza in via amministrativa, allegata in
sede di appello da Teresina Iermarella.
Per tali ragioni, il ricorso dell’Inps deve essere respinto, in applicazione del principio di
diritto, da reiterare nella sua prescritta enunciazione a norma dell’art. 384, primo comma
c.p.c., secondo cui: “nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in
appello, è ammissibile la produzione, su richiesta di parte o anche d’ufficio, di nuovi
documenti, ancorchè di formazione non successiva all’introduzione del giudizio, che siano
sopravvenuti nella disponibilità delle parti per impossibilità di loro previa acquisizione e che
siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, nel senso della
loro decisività, da intendere come idoneità degli stessi a determinare l’esito della
controversia”.
La mancata costituzione in giudizio dell’intimata Teresina Iennarella esime la Corte
dall’assunzione di provvedimenti sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso. Nulla sulle spese
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014
Il Presidente

contributo ex se decisivo all’accertamento della verità materiale (a prescindere, per non

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