Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5336 del 06/03/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5336 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 9713-2016 proposto da:
COMPLAN S.R.L.(P.I. 03798010231), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, LARGO GIUSEPPE TONIOLO n.6, presso lo studio
dell’avvocato UMBERTO MORERA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALDO BULGARELLI;
– ricorrente contro
FALLIMENTO COMPLAN S.R.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 694/2016 della CORTE D’APPELLO dr
VENEZIA, depositata il 25/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 25 marzo
2016, ha rigettato il reclamo della Complan srl avverso la
sentenza dichiarativa del proprio fallimento del 17 novembre
2015, in ragione del fatto che la invocata desistenza da parte
A’ C
Data pubblicazione: 06/03/2018
dell’unico creditore (Abc srl) era intervenuta successivamente
alla menzionata sentenza.
La Complan Avverso ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a un motivo; il Fallimento non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
fall., per avere escluso la rilevanza della desistenza, la quale
invece sarebbe idonea a determinare la carenza di
legittimazione del creditore e la revoca del fallimento.
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c.,
avendo la sentenza impugnata deciso in senso conforme alla
giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21478/2013, n.
8980/220161 secondo la quale l’effetto invocato dal ricorrente
èi
tbtF nel solo caso in cui la desistenza sia avvenuta
anteriormente alla pubblicazione della sentenza di fallimento,
mentre nel caso in esame essa è intervenuta in data
successiva, cioè il 27 novembre 2015 (é depositata in sede di
reclamo il 17 dicembre 2015).
Il ricorso è inammissibile.
P.Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.
Roma, 24 ottobre 2017.
Il Presidente
La ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 6 legge