Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5335 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5335 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5713-2017 R.G. proposto da:
CONTE Vincenzo, rappresentato e difeso, per procura in calce al
ricorso, dall’avv. Monica MENNELLA, presso il cui studio legale sito
in Latina, al viale Picasso, n. 30, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– controrícorrente –

Data pubblicazione: 06/03/2018

avverso la sentenza n. 4739/39/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO; SEZIONE STACCATA
di LATINA, depositata il 17/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

– che con sentenza n. 4739 del 20 luglio 2016 la Commissione
tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, respingeva
l’appello proposto da Vincenzo Conte avverso la sentenza di primo
grado di parziale accoglimento del ricorso da quello proposto avverso
l’avviso di accertamento di maggiori ricavi accertati con riferimento
all’anno di imposta 2005 mediante l’applicazione degli studi di settore
di cui all’art. 62 sexies d.l. n. 331 del 1993, convertito con
modificazioni nella legge n. 427 del 1993;
– che i giudici di appello sostenevano che «l’accertamento operato,
nel caso di specie, non è completamente condivisibile e comunque
rapportato alle reali capacità contributive del contribuente», che «le
eccezioni sollevate dal contribuente in parte paiono condivisibili sicché
la riduzione dei maggiori ricavi, così come determinata dai Primi
Giudici, non merita censura e va confermata», mentre «l’appellante
ripropone in questa sede affermazioni e argomentazioni già disattese
dai Primi Giudici con ampia e diffusa motivazione, per cui la decsiione
e la motivazione di 10 Grado non meritano censura e vanno
confermate mentre l’appello va respinto»;
– che avverso tale statuizione ricorre per cassazione il contribuente
sulla base di due motivi, cui replica l’intimata con controricorso;
– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del vigente art.
380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il
contraddittorio;
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RILEVATO

- che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione
dell’ordinanza in forma semplificata;

CONSIDERATO
—che con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza

falsa applicazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992,
132 cod. proc. civ. e 111 Cost.;
—che il motivo è fondato;
—che, invero, costituisce ius receptum (in termini, Cass. n. 2876 del
2017) il principio secondo cui il vizio di motivazione meramente
apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di
un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art.
111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod.
proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’omologo art.
36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo
tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto
della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito
per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha
fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni
è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo
anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et
probata; invero, l’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo
convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di
carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella
giurisprudenza di questa Corte e precisamente alla sentenza delle
Sezioni unite n. 1093 del 1947, in cui la Corte precisò che «l’omissione
di qualsiasi motivazione in fatto e in diritto costituisce una violazione
di legge di particolare gravità» e che «le decisioni di carattere
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impugnata perché corredata da motivazione apparente, in violazione e

giurisdizionale senza motivazione alcuna sono da considerarsi come
non esistenti»;
— che, pertanto, la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze
che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che
sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano

presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014; conf. Cass. n. 21257
del 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione
meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma
di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione
assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di
comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico
seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448
del 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di
esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse
pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e
consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res

decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 del 2016 e la
giurisprudenza ivi richiamata);
— che nel caso di specie la motivazione della sentenza, come
riportata nei suoi passi salienti nella parte dedicata all’esposizione dello
svolgimento del processo, non solo non è autosufficiente (es. Cass. n.
777 del 2011) e non realizza alcuna forma virtuosa di rinvio per
relationem (Cass. n. 3920 del 2011, nonché Cass., Sez. U., n. 13937 del
2002, n. 16277 del 2010, n. 642 del 2015 e, con riferimento al rinvio
alla sentenza di primo grado, da ultimo Cass. n. 22022 del 2017), ma le
considerazioni svolte di certo non disvelano il percorso logicogiuridico seguito dal decidente per risolvere le questioni poste nel
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un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che

giudizio, non essendo all’uopo idoneo il riferimento alla statuizione di
primo grado, senza indicazione né delle tesi in essa sostenute dal
giudice di prime cure, né delle ragioni di condivisione; d’altro canto,
non può essere lasciato all’occasionale arbitrio dell’interprete integrare
la sentenza, in via congetturale, con le più varie, ipotetiche

«l’impossibilità di individuare l’effettiva ratto decidendi rende meramente
apparente la motivazione della decisione impugnata, alla stregua della
nozione di “motivazione apparente” innanzi delineata» (Cass. Sez. U.,
n. 8053 del 2014, sopra citata);
—che la fondatezza del profilo di censura in esame rende superfluo
l’esame del secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente ha
censurato la statuizione d’appello per vizio motivazionale;
—che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR laziale
che provvederà a regolamentare anche le spese del presente giudizio di
legittimità;

P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di
legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa
composizione.

argomentazioni motivazionali (cfr. Cass., Scz. U., n. 16599 del 2016) e

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