Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5335 del 05/03/2010

Cassazione civile sez. I, 05/03/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 05/03/2010), n.5335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2988-2008 proposto da:

BANCA ANTONVENETA S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), già Banca Antoniana

Popolare Veneta s.p.a., fusa per incorporazione nella BANCA MONTE DEI

PASCHI DI SIENA S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BOEZIO 6, presso l’avvocato LUCONI MASSIMO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale per Notaio dott. VIERI GRILLO di

SIENA – Rep. n. 187832 del 24.11.09;

– ricorrente –

contro

R.C., R.M., R.G., M.F.;

– intimati –

sul ricorso 5257-2008 proposto da:

R.C. (c.f. (OMISSIS)), R.G. (c.f.

(OMISSIS)), R.M. (c.f. (OMISSIS)), M.

F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato CUCCIA ANDREA,

rappresentati e difesi dagli avvocati BOCCHINI ERMANNO, STABILE

LUCIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

BANCA ANTONVENETA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 471/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 12/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CALLORI MARCO, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

BOCCHINI che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni

scritte del Cons. Deleg. PANZANI: sussiste l’ipotesi di cui all’art.

375 c.p.c., comma 1, n. 5 si che il ricorso può essere deciso in

camera di consiglio;

il P.G. dott. RUSSO ROSARIO nulla osserva.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che R.C., R.G., R.M. e M. F., proposero opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Salerno in data 31 agosto 1992, in favore della Banca nazionale dell’agricoltura, che intimava loro il pagamento di L. 77.775.954, di cui L. 50 milioni per cambiali agrarie scadute e non pagate e L. 28.775.954 per esposizione di conto corrente; che l’ingiunzione riguardava R.C. quale obbligato principale e gli altri quali fideiussori;

che gli opponenti dedussero l’immotivato ed illecito esercizio della facoltà di recesso da parte della banca dall’affidamento concesso e la violazione degli accordi di moratoria intercorsi in merito alle cambiali agrarie scadute, avendo R.C. rilasciato alla banca tre assegni postergati, per complessivi L. 50 milioni, con l’intesa che il ricavato della negoziazione dei titoli sarebbe andato a copertura delle cambiali insolute; che, ancora, gli opponenti domandarono la condanna della banca al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;

che, radicatosi il contraddittorio, gli opponenti chiesero la sospensione dell’esecuzione del decreto, deducendo che le cambiali agrarie erano assistite dal privilegio legale sui prodotti del fondo, che la banca aveva già iscritto ipoteca giudiziale su 14 cespiti di proprietà degli obbligati, il cui valore eccedeva largamente l’esposizione debitoria e che l’esecuzione avrebbe vanificato gli effetti delle provvidenze in corso di emanazione in relazione agli eventi calamitosi verificatisi in Campania, fra le quali la proroga delle cambiali agrarie;

che il giudice istruttore rigettò la richiesta di sospensione con ordinanza in data 29 ottobre 1992 ed all’udienza successiva gli opponenti depositarono il Decreto del 31 dicembre 1992 con il quale era stata dichiarata l’eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi in Campania;

che il Tribunale di Salerno, esperite prove testimoniali, rigettò l’opposizione;

che, appellata la sentenza, la Corte di appello di Salerno, con sentenza 12 luglio 2007, in parziale accoglimento del gravame, condannò la Banca Antoniana Popolare Veneta, succeduta alla B.N.A., al risarcimento dei danni in favore degli appellanti liquidandoli nella misura di Euro 180.000,00 oltre interessi e rivalutazione;

che, in proposito, la Corte di appello ritenne ingiustificata la revoca degli affidamenti e la richiesta del decreto ingiuntivo, osservando che sino al 30 settembre 1992 i conti correnti in questione presentavano un saldo negativo sostanzialmente al di sotto del limite degli affidamenti e che, essendo nel maggio-luglio 1992 venute a scadenza due cambiali agrarie per un importo complessivo di L. 50.000.000 rimaste insolute, che rendeva più gravosa l’esposizione debitoria, la banca, nei primi giorni dell’agosto 1992, aveva accettato tre assegni postergati, da ritenersi in pagamento delle cambiali insolute, che, ancorchè postdatati, per legge potevano essere posti immediatamente all’incasso e risultavano emessi da soggetto che la banca sapeva essere solvibile; che la banca, anzichè procedere all’incasso dei titoli, revocava gli affidamenti e chiedeva il decreto ingiuntivo in questione, iscrivendo ipoteche e restituendo gli assegni, pur essendo stati emessi da altro cliente della stessa banca, risultato dalle prove esperite ben solvibile, perchè titolare di affido;

che a giudizio della Corte tale comportamento avrebbe violato le regole di correttezza e buona fede alle quali l’ente si doveva attenere, anche in riferimento alla particolare competenza ed alle particolari funzioni proprie della Banca Nazionale dell’Agricoltura in materia di erogazione del credito agrario, in correlazione con la situazione di crisi del settore agricolo determinata dai su detti eventi calamitosi e tenuto conto del fatto notorio che essi stavano per dare luogo all’emissione di provvidenze in favore degli agricoltori, che avrebbero consentito la proroga, sino a 24 mesi, della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario;

che in tale contesto, secondo la Corte, il comportamento della banca non poteva ritenersi conforme a buona fede, tenuto conto dell’accettazione dei su detti assegni, della circostanza che le cambiali agrarie erano assistite da privilegio, che il debitore e i fideiussori erano proprietari di molti beni immobili, che la banca aveva continuato a coltivare azioni esecutive per le cambiali agrarie scadute nei confronti del debitore anche dopo che le provvidenze intervenute lo inibivano, che il recesso era intervenuto per un credito non elevato e di sicuro realizzo;

che la Banca Antonveneta s.p.a. (già Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a.) ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alle controparti in data 17 gennaio 2008;

che con il primo motivo del ricorso la banca ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia statuito sulle sorti del decreto ingiuntivo opposto, in violazione degli artt. 112, 345, 346 e 653 c.p.c., nonostante la richiesta delle parti in proposito;

che con il secondo motivo la ricorrente si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’errore di giudizio, che il credito portato dal decreto ingiuntivo sia stato ritenuto, immotivatamente, cristallizzato in quanto il decreto ingiuntivo sarebbe passato in giudicato, mentre il decreto ingiuntivo era stato opposto e la sentenza di primo grado appellata;

che con il terzo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 1147, 1175 e 1375 cod. civ., nonchè vizi motivazionali, in relazione alla ritenuta violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, per avere adito le vie legali in contrasto con un accordo preso da un funzionario privo di poteri decisionali e senza tenere conto che il supero del fido, per qualunque importo, anche modesto, secondo le clausole contrattuali legittimava la banca a recedere dal contratto; che la crisi agraria in atto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, lungi dal richiedere un comportamento diverso da quello tenuto, lo giustificava, accentuando il rischio d’insolvenza, non potendosi ritenere solutori, nè valida garanzia gli assegni postdatati;

che con il quarto motivo la ricorrente lamenta ulteriori vizi di motivazione, perchè la Corte di appello non avrebbe potuto considerare, ai fini della valutazione del comportamento in questione, la consistenza del patrimonio del debitore, ritenuto sufficientemente capiente a fronte del credito vantato, tenuto conto delle lungaggini delle procedure esecutive immobiliari e che altra banca aveva agito giudizialmente;

che gli intimati hanno depositato, unitamente al controricorso, ricorso incidentale, con atto notificato il 22/25 febbraio 2008;

che i ricorrenti incidentali, con il primo motivo, deducono la violazione degli artt. 1218, 1223 e 2056 cod. civ., in quanto nella determinazione del danno la Corte di appello non avrebbe differenziato i danni derivanti dagli eventi calamitosi da quelli derivanti dalla revoca degli affidamenti, non avrebbe determinato il danno da lucro cessante, avrebbe compiuto una valutazione equitativa, mentre poteva decidere in base agli accertamenti compiuti;

che al riguardo è stato formulato il seguente quesito: “Dica la Cassazione se vi sia violazione del diritto e carenza di motivazione nel caso in cui il giudice, riconosciuto il danno, abbia quantificato il danno stesso derivante da più cause senza quantificare le singole cause del danno in modo da potere individuare la quantità del danno ascrivibile all’autore dell’illecito e le quantità del danno ascrivibili a cause estranee alla condotta dell’autore dell’illecito”;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali deducono la violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2, non avendo la Corte d’appello liquidato i danni derivanti dall’iscrizione delle ipoteche, stante il passaggio in giudicato della parte di sentenza relativa all’esistenza del credito della banca, mentre in effetti l’azione risultava iniziata senza che ne esistessero i presupposti, con la conseguente esistenza della responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 2, per l’indebita iscrizione delle ipoteche;

che al riguardo è stato formulato il seguente quesito di diritto:

“Dica la Cassazione se si ha violazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2, quando incautamente siano chieste ipoteche giudiziali in assenza dei presupposti di legge e, cioè, nel caso in cui vi sia inesistenza del diritto, alla iscrizione dell’ipoteca giudiziale”;

che i ricorsi sono stati fissati per l’esame in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato memorie, risultando la Banca Antonveneta incorporata nel Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;

che i ricorsi vanno riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.;

che sussistono le condizioni per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.;

che, quanto al primo e al secondo motivo del ricorso principale essi sono manifestamente infondati, giacchè la sentenza di primo grado aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e quella della Corte d’appello, statuendo in motivazione (pagg. 20-21) che non era in contestazione l’esistenza del credito azionato e che sulla sua esistenza si era formato il giudicato, nonchè accogliendo l’appello solo relativamente alla domanda di risarcimento del danno (per le ragioni sopra indicate), ha implicitamente, ma coerentemente con quello che ha ritenuto il “devolutum”, confermato il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo con la formazione del giudicato al riguardo, sostanzialmente disattendendo la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, formulata nelle conclusioni dell’atto di appello, stante la mancata contestazione dell’esistenza dei crediti azionati;

che il terzo e il quarto motivo, a loro volta, sono inammissibili, risolvendosi le relative censure, ancorchè in parte formalmente prospettate sotto il profilo della violazione di legge, in censure di merito, relative a valutazioni sul comportamento della banca che, essendo adeguatamente motivate, non possono formare oggetto di riesame in questa sede;

che entrambi i motivi del ricorso incidentale sono inammissibili, per non essere assistiti da quesiti idonei, come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., considerato che il quesito di diritto, per assolvere alla sua funzione (Cass. 7 aprile 2009, n. 8463) deve contenere, a pena d’inammissibilità, la sintetica indicazione della fattispecie concreta alla quale è riferito, della regola di diritto ad essa applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339; 17 luglio 2008, n. 19769);

cosicchè il secondo motivo del ricorso è inammissibile, concludendosi con un quesito di diritto del tutto generico, riproduttivo della norma di legge, senza precisare il contenuto della questione sollevata con il motivo, e quindi senza riferimento nè alla fattispecie concreta, nè alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata;

che parimenti inammissibile è il primo motivo, nel quale sono prospettate cumulativamente censure di diritto e motivazionali, senza che sia formulato un quesito idoneo, nei sensi sopra indicati in relazione alle censure di diritto, nonchè un’autonoma e appropriata sintesi in relazione al profilo attinente ai vizi motivazionali (Cass. 31 marzo 2009, n. 7770), ed inoltre senza adeguata corrispondenza con la principale questione sollevata con il motivo, nel quale i ricorrenti si dolgono “in primis” dell’illegittimità della valutazione equitativa del danno e del mancato riconoscimento del danno da lucro cessante;

che stante la reciproca soccombenza si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010

 

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