Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5335 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.S., quale erede di C.R., residente a

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 360/63/2006 della Commissione Tributaria di

Milano – Sezione Staccata di Brescia n. 63, in data 12/12/2006,

depositata il 14 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale dott. Tommaso Basile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso iscritto al n. 2937/2008 R.G., è stata chiesta la cassazione della sentenza:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 360-63-2006, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione Staccata di Brescia n. 63 il 12-12-2006 e DEPOSITATA il 14 dicembre 2006.

Il ricorso, che attiene ad impugnazione del silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso Irap, censura l’impugnata decisione per insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi.

2 – L’intimata non ha svolto difese in questa sede.

3 – Alla prospettata censura per vizio della motivazione, deve rispondersi, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

3 bis – La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, sulla base dell’erronea considerazione che il presupposto impositivo IRAP vada identificato in una organizzazione che si connoti come oggettivamente autonoma, tale da costituire un valore aggiunto, un quid pluris rispetto all’attività professionale, sì da costituire un autonomo indice di capacità contributiva, senza effettuare alcuna indagine in ordine alla sussistenza o meno degli elementi indice dell’autonoma organizzazione e senza, nemmeno, argomentare in ordine a quegli altri utilizzati nel percorso decisionale, con particolare riferimento ai dati (beni strumentali, compensi a terzi, canoni, etc.) evidenziati in ricorso e desumibili dalla documentazione fiscale in atti.

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Visto il ricorso dell’Agenzia Entrate e la memoria 18.03.2010, corredata di modello attestante l’avvio, in data 25.02.2007, della procedura di richiesta del duplicato della ricevuta di ritorno del plico postale contenente il ricorso, con la quale la ricorrente aveva chiesto il rinvio della causa per consentire la produzione di attestazione della regolare costituzione del contraddittorio;

Visti tutti gli altri atti di causa;

Rilevato che la ricorrente Agenzia non ha versato in atti, neppure all’udienza dell’11.01.2011, l’avviso di ricevimento del plico postale con cui il ricorso è stato spedito a notifica tramite posta;

Rilevato, altresì, che l’intimata non ha fatto controricorso e che nessuna delle parti ha partecipato all’udienza di discussione;

Considerato, quindi, che l’impugnazione, giusto consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. n. 627/2008, N. 24877/2006, N. 10506/2006, N. 23291/2005, N. 12286/2005), deve, in via preliminare, essere dichiarata inammissibile;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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