Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5334 del 26/02/2021

Cassazione civile sez. I, 26/02/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 26/02/2021), n.5334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel.7 Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22042/2015 proposto da:

Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e

Prefetto di Varese, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

Finamin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 18,

presso lo Studio Grez e Associati, rappresentata e difesa dagli

avvocati Annarosa, Scrosati Carlo Luigi, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

contro

I.C.O.S. Impresa Costruzioni e Servizi;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO, del 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

ANAS SPA, in proprio ed anche per il Prefetto di Varese, ricorre con due mezzi avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano, in epigrafe indicata. FINAMIN SRL ha replicato con controricorso; ICOS Impresa Costruzioni e Servizi è rimasta intimata.

Con detta ordinanza la Corte distrettuale, nel giudizio promosso ex art. 702 bis c.p.c., per l’opposizione all’indennità di occupazione D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 54, aveva determinato l’indennità virtuale di esproprio dei terreni siti nel Comune di (OMISSIS), identificati nei mappali nn. (OMISSIS), in Euro 844.770,00, oltre interessi annuali, e l’indennità di occupazione in Euro 351.846,70, oltre interessi annuali, condannando ANAS, il Prefetto di Varese ed ICOS al pagamento dei relativi importi.

ANAS SPA, in proprio ed anche per il Prefetto di Varese, ha rinunciato al ricorso in prossimità dell’adunanza camerale. La controricorrente ha accettato la rinuncia, come da atti depositati, concordando sulla compensazione delle spese.

In conseguenza di ciò il processo va dichiarato estinto ex artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

– Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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