Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5334 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5334 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 9669-2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
2014
291

RICCIO ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA
giusta delega in atti;
– ricorrentecontro

LORENZETTI

SECONDA

C.F.

LRNSND4OH53D961U,

Data pubblicazione: 07/03/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA COLA DI
RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato BOER PAOLO,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 2/2008 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 28/01/2014 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega verbale
PATTERI ANTONELLA;
udito l’Avvocato BOER PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

BOLOGNA, depositata il 14/04/2008 r.g.n. 600/2005;

Fatto e diritto
Seconda Lorenzetti, premesso di essere titolare di pensione di vecchiaia erogatale
dall’INPS, adiva il giudice del lavoro chiedendo che la retribuzione pensionabile riferita a
ciascuna settimana per la quale aveva avuto accreditati contributi figurativi di
disoccupazione involontaria, venisse calcolata tenendo conto anche delle voci relative ad
emolumenti extramensili come la tredicesima mensilità.

di Bologna. Il giudice di appello, in dichiarata adesione alle pronunce n. 16313 del 2004
e n. 157 del 2007 di questa Corte, riteneva, infatti che con riferimento ai periodi di
contribuzione figurativa per la disoccupazione involontaria, nel calcolo della retribuzione
pensionabile, dovessero essere inclusi anche gli emolumenti extramensili ( quali i ratei di
mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute) in quanto rientranti
nella retribuzione imponibile di cui all’art. 12 L n. 153 del 1969 e come tali destinati ad
integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana ai
periodi riconosciuti figurativamente ai sensi dell’art. 8 L. n. 155 del 1981 .
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico
motivo con il quale ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 L n. 155 del
1981. L’intimata ha depositato controricorso preliminarmente eccependo la
inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato oltre il termine di cui all’
art. 325, comma secondo, cod. proc. civ. decorrente dalla data di notifica della sentenza
di appello avvenuta in data 8 settembre 2008.
Il ricorso è improcedibile. La parte controricorrente ha documentato la notifica, in data 8
settembre 2008, della sentenza impugnata effettuata agli Avv. ti Maria Giuseppina Lupoli
e Antonello Lamanna, in Bologna via Gramsci n. 6 e quindi presso i procurato2i
costituiti dell’INPS in secondo grado e nel domicilio eletto. Tale notifica era idonea ai
sensi dell’art. 170 cod. proc. civ. a determinare il decorso del termine breve di
impugnazione di cui allart. 325 cod. proc. civ.

Nel ricorso per cassazione è allegato, invece, che la sentenza impugnata non è stata
notificata; la copia autentica della stessa depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 369
comma secondo n 2 cod. proc. civ., non è corredata della prescritta relazione di
1

Il Tribunale accoglieva la domanda . La decisione era confermata dalla Corte di Appello

notificazione. Questa Corte ha affermato che “La previsione – di cui al secondo comma,
n. 2, dell’art. 369 cod. proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il
termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata
con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da
parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non
disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della

notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto
termine breve” e che “Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la
sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo
stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di
cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza.
Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto
esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza
impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C.,
indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine
breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della
copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod.
proc. civ. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro
della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità. ” ( Cass. Ord. SS.UU.
n. 9005 del 2009) . E’ stato quindi chiarito che “Nel giudizio di cassazione, qualora
risulti – in forza di eccezione sollevata dal controricorrente, ovvero in base alle
emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio – che la
sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente (ai fini del decorso del termine breve
per l’impugnazione di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.), la Suprema Corte
deve preliminarmente accertare se costui abbia ottemperato all’onere, previsto dall’ari
369, secondo comma, numero 2), cod. proc. civ., di depositare la copia autentica della
sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione entro il termine fissato dal primo

comma del medesimo art. 369 cod. proc. civ., verifica cui essa è tenuta
indipendentemente dal riscontro dell’osservanza del termine per proporre impugnazione,
2

tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la

atteso che l’accertamento di una eventuale causa di improcedibilità del ricorso, quale
quella indicata, precede l’accertamento relativo alla sussistenza di una causa di
inammissibilità dello stesso. ” ( Cass. ord. n. 6706 del 2013) .
Consegue alla luce dell’orientamento sopra richiamato, al quale si ritiene di dare
continuità, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione, per mancato
deposito della copia notificata della sentenza impugnata. Tale causa di improcedibilità

comma secondo cod. proc. civ. .
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sono distratte ai sensi
dell’art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M .
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna l’INPS alla rifusione delle spese di
cui € 2500,00 per compensi professionali e € 100,00 per spese, oltre accessori di legge, da
distrarsi in favore dell’Avv. Paolo Boer..

Roma 28 gennaio 2014

precede quella di tardività del ricorso notificato oltre il termine breve di cui all’art. 325

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