Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5334 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5334 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5706/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dalFAVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
– ricorrente contro

MORETTI Alessandro;
– intimato avverso la sentenza n. 207/01/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 4/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata delF8/02/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTTI.

r- ,0 •

Data pubblicazione: 06/03/2018

PREMESSO che
1. La C.T.R. del Veneto, a seguito di rinvio disposto con ordinanza di
questa Corte n. 12484/14, ha accolto il ricorso in riassunzione del
contribuente Alessandro Moretti, già dirigente dell’Enel — dichiarando
dovuto il rimborso delle maggiori ritenute Irpef operate sul relativo

FONDENEL) con l’aliquota prevista per l’indennità di fine rapporto
(tassazione separata), piuttosto che con l’aliquota del 12,50% prevista per i
redditi di capitale (rendimento di polizza assicurativa) — sulla scorta di «un
esauriente certificato di destinazione e definizione delle somme», rilasciato
dall’Enel e prodotto dalla parte, nonostante tale certificazione non
chiarisse «quali somme siano da considerare “rendimento” e quali invece
vadano definite “sorte capitale”, nonché sulla base di una perizia prodotta
dal contribuente.
2.

Con due motivi di ricorso, cui non replica l’intimato,

l’amministrazione deduce “1) violazione dell’art. 384 c. 2 per mancata
attuazione del principio di diritto sancito nella sentenza di cassazione con
rinvio e comunque di quanto ivi statuito. 2) violazione e falsa applicazione
del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, del
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 17 e 42 (ora 45), della Legge n. 482 del
1985, art. 6 e dell’art. 2697, c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
c.p.c.”, sostenendo che la C.T.R., in violazione del principio affermato
dalla S.C. nell’ordinanza di rinvio, aveva «omesso di verificare se il capitale
accantonato alla gestione PIA sia stato effettivamente investito sul
mercato, prescindendo dal necessario accertamento di fatto richiesto dalla
sentenza di rinvio” e di ravvisare “l’evidente carenza di prova, pur essendo
il contribuente a ciò onerato, relativamente agli importi da tassare ad
aliquota del 12,50%, in quanto nella certificazione prodotta, come già
detto proveniente dall’ENEL e non dal fondo, non emerge né il quantum
2

trattamento di previdenza integrativa aziendale (Fondo PIA, divenuto poi

dell’investimento di capitale effettuato nei diversi anni (accertamento
richiesto dalla Cassazione), né tantomeno la tipologia di investimento
effettuata e, conseguentemente, neppure l’eventuale rendimento netto”.
3. Regolarmente costituito il contraddittorio sulla proposta avanzata
dal relatore, il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con

CONSIDERATO che:
1. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per
ragioni di evidente connessione logica delle questioni poste, sono fondati e
meritano accoglimento.
2.

Invero, la decisione impugnata risulta in contrasto con

l’orientamento di questa Corte (nettamente prevalente rispetto a talune
decisioni di segno diverso), in base al quale “le prestazioni erogate in
forma capitale a soggetto iscritto, da epoca antecedente all’entrata in
vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, a fondo di previdenza complementare
aziendale (quale Fondenel, in precedenza Pia) sono assoggettate a duplice
trattamento tributario: a) agli importi maturati a decorrere dall’i gennaio
2001, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art.
16, comma 1, lett. a) e art. 17 T.U.I.R.; b) agli importi maturati fino al 31
dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione
separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a e art. 17 T.U.I.R., per quanto
riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale
conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro; mentre, alle somme
rivenienti dalla liquidarne del cd. rendimento — per tale esplicitamente
intendendosi il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del
capitale accantonato — si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L n.
482 del 1985, art. 6. Secondo il vincolante principio di diritto imposto
dalla decisione di rinvio, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000,
il discrimine tra l’applicazione dell’aliquota del 12,50% e la sottoposizione
3

motivazione semplificata.

a tassazione separata va, dunque, riferito alla ricorrenza o meno di
concreta gestione sul mercato del capitale accantonato” (cfr., ex multis,
Cass. n. 26318 del 2017, già citata, nonché tra le più recenti, Cass. n.
24525, n. 24526, n. 24528 del 2017, n. 15835 del 2017 di questa
Sottosezione; Cass. Sez. V, nn. 15038/17, 14394/17, 13278/17, 11831-

3. In particolare, questa Corte ha ripetutamente chiarito che il
principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 13642 del 2011 implica la
necessità di una “ricostruzione dell’impiego delle somme sul mercato
finanziario”, con apposita verifica se vi sia stato “l’impiego da parte del
Fondo sul mercato del capitale accantonato” e quale sia stato “il
rendimento di gestione conseguito in relazione a tale impiego,
giustificandosi solo rispetto a quest’ultimo rendimento l’affermata
tassazione al 12,50%”; di conseguenza, gravando sul contribuente che
impugni il rigetto di una istanza di rimborso — quale attore in senso
sostanziale — l’onere di provare il fondamento della sua pretesa, questi è
tenuto a dimostrare quale sia la parte dell’indennità ricevuta ascrivibile a
rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, non senza che
detto onere probatorio possa ritenersi sufficientemente assolto tramite il
mero rinvio “al conteggio proveniente dall’Enel, prodotto dal
contribuente, non contenente alcuna specificazione sui criteri utilizzati per
la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si trattasse
effettivamente di incremento della quota individuale del Fondo attribuita
al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato”
(in termini, ex abis, Cass. sez. V, n. 720/17; conf. Cass. sez. V, ord. nn.
13278-13281/17).
4. Il Collegio, in buona sostanza, intende dare seguito all’orientamento
in base al quale il più favorevole criterio impositivo di cui si è detto può
trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo
4

11837/17, 11625/17, 10285/17, 720/17, 583-588/17).

investimento da parte del fondo, sul mercato finanziario, del capitale
accantonato, e che ne costituiscono il rendimento. E, come sopra detto, la
prova di ciò deve essere fornita dal contribuente, attore sostanziale del
preteso rimborso IRPEF, anche in sede di giudizio di rinvio (cfr. Cass.
Sez. V, 19424/15; v. anche il precedente specifico di Cass. Sez. V, 720/17,

del rendimento rinveniente dall’investimento sul mercato finanziario delle
somme accantonate nel Fondo è scaturita, quale evento sopravvenuto in
corso di causa, dall’interpretazione fornita dalle SSUU con la sentenza n.
13642 del 22 giugno 2011″, tanto più che “la produzione documentale di
cui si lamenta l’inammissibilità non era finalizzata a sostenere domande o
eccezioni diverse da quelle dedotte nell’atto introduttivo, la cui causa

petendi e petitum sono rimasti invariati anche in sede di rinvio”). Ma tale
onere il contribuente era tenuto ad assolvere mediante dimostrazione
specifica di quanto del capitale accantonato fosse stato investito ssul
mercato, che era accertamento che avrebbe dovuto compiere i giudici di
rinvio, rimanendo, quindi, del tutto irrilevante la documentazione prodotta
dal contribuente che non fosse idonea a provare detta circostanza, anche
se non espressamente contestata.
5. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio al giudice di
appello, affinché questi, attenendosi ai principi sopra richiamati, “ai fini
della definizione dell’ammontare dell’eventuale credito restitutorio del
contribuente accerti se (ed eventualmente quale) parte delle somme
complessivamente erogate al contribuente corrisponda al rendimento
netto derivante dalla gestione sul mercato al capitale accantonato e
calcolando, quindi, le imposte dovute dal contribuente, con applicazione
solo alla parte suddetta delle somme erogate dell’aliquota del 12,50%
secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, fermo
restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n.
5

proprio con riguardo al “fatto obiettivo che la necessità di fornire la prova

917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a, e art. 17” (in terminis, da ultimo,
Cass. sez. V, sent. n. 12267/17).
6. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della
presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’8/02/2018
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accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla

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