Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5334 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 04/03/2011), n.5334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.L. residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 92/43/2006 della Commissione Tributaria di

Milano – Sezione n. 43, in data 10/10/2006, depositata il 07 novembre

2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 gennaio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito il Procuratore Generale dott. Tommaso Basile.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 524/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 92-43-2006 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 43, il 10.10.2006 e DEPOSITATA il 07 novembre 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato l’annullamento della cartella di pagamento impugnata.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella di pagamento relativa a sanzioni dell’anno 1999, censura l’impugnata sentenza con quattro mezzi.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La Commissione di appello, in vero, ha respinto l’appello dell’Agenzia, sulla base delle seguenti espressioni: La Commissione ritiene che l’appello dell’Ufficio debba essere rigettato, in quanto dalla cartella esattoriale non appare la benchè minima traccia di una motivazione della pretesa erariale atta a consentire al contribuente un’appropriata difesa.

Trattasi di frase del tutto generica, in quanto non vengono esaminate le difese svolte dall’Agenzia e gli elementi dalla stessa indicati e documentati in sede di appello, secondo cui trattavasi di ruolo straordinario emesso del D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 11 ed D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11, 12 e 15 bis, sulla base di precedente accertamento notificato all’ A. sia in proprio che quale rappresentante della CRS Srl e che, oltretutto, il ruolo possedeva i requisiti di cui al disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3.

Le testuali espressioni utilizzate dai Giudici di appello, sono assolutamente inadeguate a dare contezza del percorso decisionale, risultando ignorate le circostanze fattuali e giuridiche, anzi riferite, e non essendo indicati i concreti elementi e le ragioni, fattuali e/o giuridiche, presi in considerazione per giungere all’adottata decisione.

4 bis – La decisione impugnata, sembra, dunque, avere fatto malgoverno del principio, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

5 – Si propone, dunque, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., la trattazione del ricorso in camera di consiglio e, in applicazione dei trascritti principi, l’accoglimento del terzo motivo, per manifesta fondatezza, assorbiti gli altri.

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, perchè proceda al riesame e, quindi, decida nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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