Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5333 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5333 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 26310-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
BERNA NASCA COSTRUZIONI SRL;
– intimataavverso la sentenza n. 133/21/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO, SEZIONE
DISTACCATA di CALTANISSETTA, depositata il 16/09/2013;

f

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatti e ragioni della decisione
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione,

Sicilia indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza di
primo grado, ha ritenuto l’illegittimità dell’avviso di
accertamento notificato alla società Berna costruzioni srl
relativo all’indebita esenzione dall’IRPEG relativa all’anno 2000
applicata alla società.
La società intimata non si è costituita.
Il procedimento, dopo il rinvio in attesa della pronunzia delle
S.U. civili sul tema oggetto del ricorso per cassazione, può
essere definito con motivazione semplificata.
La ricorrente deduce la violazione dell’art.9 I.n.289/2002 e
degli artt.376 bis dPR n.600/73 e 54 bis dPR n.633/72,
evidenziando che il provvedimento di definizione automatica di
cui al ricordato art.9 del quale aveva goduto la società non
impediva all’amministrazione, in epoca successiva all’adozione
della misura premiale, l’accertamento di agevolazioni
indebitamente fruite dal contribuente.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, a Sezioni Unite, a composizione del contrasto
insorto fra diversi orientamenti in ordine agli effetti del c.d.
condono tombale sulla possibilità dell’Amministrazione di
ulteriormente accertare l’esistenza di agevolazioni
indebitamente fruite dal contribuente, ha enunciato il seguente
principio di diritto:
“In tema di c.d. condono tombale, non è inibito all’erario
l’accertamento riguardante un credito da agevolazione esposto
Ric. 2014 n. 26310 sez. MT – ud. 09-01-2018
-2-

affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR

in dichiarazione, in quanto il condono elide in tutto o in parte,
per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il
contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano
soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’Ufficio”cfr.Cass.S.U. n.16692/2017-.

ragione dell’intervenuto condono ex art.9 I.cit., ha invece
escluso la possibilità dell’ufficio di disconoscere, mediante uno
specifico atto di accertamento fondato sulla verifica
dell’insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per
l’ottenimento dell’esenzione dall’IRPEG a norma dell’art.10
I.Reg.Siciliana n.20/91, il credito d’imposta fruito dalla parte
contribuente.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata,
con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia, anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad
altra sezione della CTR Sicilia, anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 9.1.2018 nella camera di consiglio della i sesta

A tale principio non si è ispirato il giudice di appello che, in

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