Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5332 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5332 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 25491-2009 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
2014
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LANZETTA ELISABETTA, MITTONI ENRICO, MASSIMILIANO
MORELLI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

NOBILI FERNANDO C.F. NBLFNN47M18H501M, elettivamente

Data pubblicazione: 07/03/2014

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo
studio dell’avvocato BOUCHE’ FRANCO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 7688/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

22/01/2014

dal

Consigliere

Dott.

GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato CIRIELLO CHERUBINA per delega
LANZETTA ELISABETTA;

udito l’Avvocato BOUeWE’ FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

di ROMA, depositata il 18/12/2008 r.g.n. 6747/2004;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nobili Fernando, dipendente dell’Inps con inquadramento nella
qualifica di ispettore generale, ai sensi dell’art. 15 legge n. 88/89,

avere svolto funzioni dirigenziali superiori al suo livello di
inquadramento, rivendicò l’inquadramento nel ruolo dei dirigenti, con
condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive.
Il primo Giudice, ritenuta la natura dirigenziale delle mansioni
espletate, accolse il ricorso limitatamente al pagamento delle
differenze retributive dal 22.11.1998 al 31.7.2001.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 4.11-18.12.2008, per
quanto ancora qui di rilievo, ritenuto che l’incarico conferito,
nell’ottobre 1990, era riservato alla qualifica di dirigente secondo
l’ordinamento in allora vigente e che, per il notevole lasso di tempo in
cui era stato svolto in via esclusiva ed autonoma, non poteva
configurare esercizio di funzioni vicarie, in parziale riforma della
pronuncia di prime cure, ritenne il diritto al pagamento delle
differenze retributive per il periodo 1°.7.1998-18.1.2000.
Avverso tale sentenza della Corte territoriale l’Inps ha proposto
ricorso fondato su un motivo e illustrato con memoria.
L’intimato Nobili Fernando ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con l’unico motivo, denunciando violazione di plurime norme di

diritto, il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto
conto che, a seguito del processo di rinnovamento organizzativo

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convenne in giudizio la parte datoriale pubblica e, sulle premesse di

intrapreso dall’Istituto con la delibera n. 799 del 28.7.1998, dando
attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 dl.vo n. 29/93 e
successive modifiche, erano stati ridisegnati, con valenza immediata,

avrebbe potuto attribuirsi all’avvenuto svolgimento di mansioni che,
nel precedente ordinamento, erano attribuite al dirigente.
2.

Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata

dal controricorrente per asserita violazione dell’art. 366 bis cpc
(applicabile ratione temporis alla presente controversia), poiché il
quesito di diritto formulato coglie il punto essenziale della questione
giuridica sottoposta al vaglio di questa Corte, ossia il mantenimento,
dopo le modifiche dell’organizzazione operative dal luglio 1998, della
qualifica dirigenziale alle mansioni che tali erano considerate prima
di dette modifiche.
Del pari infondata è la dedotta inammissibilità del motivo per asserita
violazione dell’art. 416, comma 3, cpc, configurando la doglianza una
difesa in diritto, non implicante un accertamento di fatto e, come tale,
non soggetta a preclusione procedimentale, siccome fondata sulla
ridetta delibera dell’Inps n. 799 del 28.7.1998, le cui disposizioni, per
quanto qui di rilievo, hanno natura regolamentare.
2.1 La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di

affrontare le tematiche giuridiche sollevate dal ricorrente principale
(cfr, ex plurimis, Cass., nn. 10540/2007; 19025/2007; 22890/2008;
23567/2008; 25578/2008; 17367/2010; 4757/2011; 719/2012;
8301/2012; 21098/2012; 2860/2013; 14013/2013).

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i compiti e le funzioni della dirigenza, cosicché nessun rilievo

In particolare è stato osservato che, in base all’art. 17, dl.vo n. 80/98,
poi trasfuso nell’art. 27, comma 1, dl.vo n. 165/01, gli enti pubblici
non economici nazionali, e quindi anche l’Inps, adeguano i propri

appositi regolamenti di organizzazione; l’Inps ha adempiuto a tale
dovere con la ricordata delibera n. 799 del 1998, nel cui articolo 16
sono ridisegnate le funzioni dirigenziali, e, diversamente da altre
disposizioni di carattere organizzativo, per l’efficacia di quelle
attinenti alla dirigenza non era previsto alcun differimento sino alla
integrale realizzazione del nuovo modello organizzativo; dal rilievo
secondo cui il differimento costituiva una conseguenza logicamente
necessaria, non potendo le nuove mansioni dirigenziali essere
esercitata senza quel modello, non può trarsi l’ulteriore conseguenza
che le mansioni esercitate secondo il modello precedente
mantenessero il loro carattere dirigenziale, poiché tale conclusione
da un lato non considera che una siffatta ultima attività avrebbe in
definitiva comportato la reviviscenza di regole sulla dirigenza
pubblica del tutto incompatibili con le norme recate dal dl.vo n. 80/98
(poi consolidate con il dl.vo n. 165/01) e, dall’altro lato, non tiene
conto dei profili valutativi (e peraltro indirettamente regolativi) delle
norme di cui alla citata delibera.
In altri termini, soprattutto dopo il ricordato dl.vo n. 80/98, è
dirigenziale solo la funzione che risponde al modello ivi disegnato,
cosicché, qualora l’ente pubblico interessato si adegui alle nuove
regole, pur mantenendo transitoriamente un assetto non

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ordinamenti a quelli stabiliti nel decreto legislativo, adottando

corrispondente al nuovo modello, la valutazione delle funzioni che si
esercitano in tale organizzazione per stabilire se esse siano o no
dirigenziali dovrà essere riferita alle nuove regole e non a quelle

Avendo la sentenza impugnata ancorato la propria valutazione – in
conformità a quanto dedotto dal lavoratore – alla qualifica dirigenziale
delle mansioni secondo il precedente ordinamento organizzativo, la
censura all’esame, per il periodo successivo alla ridetta delibera n.
799 del 1998, risulta fondata.
3. Conclusivamente il ricorso va accolto.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione
alla censura svolta, ossia con riferimento alla ritenuta spettanza delle
differenze retributive per il periodo di tempo successivo alla delibera
dell’Istituto n. 799 del 1998.
Deve quindi disporsi il rinvio al Giudice designato in dispositivo, per
nuovo esame della controversia, da svolgersi in conformità degli
indicati principi di diritto; il Giudice del rinvio provvederà altresì sulle
spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in
relazione alla censura svolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 2014.

precedenti.

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