Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5332 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5332 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: ROSSETTI MARCO

ORDINANZA
sul ricorso 6077-2016 proposto da:
DE SANTIS ROBERTA, LATTANZIO MARIA DOMENICA, DE
SANTIS EMANUELE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
CIGLIANO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 01585570581, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato
GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 989/2015 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 03/08/2015;

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI.

Rilevato che:
nel 2009 Maria Domenica Lattanzio, Roberta De Santis ed Emanuele

Ferroviaria Italiana s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la RFI”) e
Ferrovie dello Stato s.p.a. (d’ora innanzi, per brevità, “la FS”),
esponendo che:
– erano, rispettivamente, moglie e figli di Piero De Santis;
– Piero De Santis mori nel 2008 a causa di un infarto;
– Piero De Santis aveva lavorato fino al 1995 alle dipendenze
dell’Azienda Ferrovie dello Stato (dante causa delle società convenute);
– già nel 1987 aveva patito un infarto, la cui genesi venne accertata (nel
1992), con sentenza del pretore di lavoro, dipendere da causa di
servizio;
conclusero pertanto chiedendo la condanna delle società convenute al
risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte del proprio
congiunto, assumendo che la morte fosse ascrivibile a responsabilità
del datore di lavoro;
con sentenza 26.8.2013 n. 482 il Tribunale di Sulmona accolse la
domanda nei confronti della REI;
con sentenza 3.8.2015 n. 989 la Corte d’appello de L’Aquila, adita dalla
RFI, accolse il gravame e rigettò la domanda di risarcimento,
osservando che i familiari avevano l’onere di provare la colpa concreta
40142 evi v■A
o provata, ma
del datore di lavoro; che tale colpa non(era stata no
nemmeno allegata; che nei confronti degli attori, in quanto terzi
rispetto al contratto di lavoro, non poteva trovare applicazione la

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(v/

De Santis convennero dinanzi al Tribunale di Sulmona le società Rete

presunzione di colpa posta a carico del datore di lavoro dall’art. 2087
c. c.;
la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Maria
Domenica Lattanzio, Roberta De Santis ed Emanuele De Santis con
ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria;

Considerato che:
al primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.,
che la Corte d’appello avrebbe erroneamente reputato ammissibile un
appello che invece, per la sua genericità, si sarebbe dovuto dichiarare
inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c.;
il motivo è inammissibile;
i ricorrenti infatti, in violazione dell’onere di specificità di cui all’art.
366, n. 6, c.p.c., non trascrivono né riassumono i contenuti dell’atto
d’appello proposto dalla RFI che, secondo la loro prospettazione, si
sarebbe dovuto dichiarare inammissibile;
vale la pena soggiungere che questa Corte, con recente decisione, ha
stabilito che l’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
va interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati

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della senten a impugnata e, con essi, delle relative dogliane, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, sena che occorra l’utili:m di particolari forme sacramentali o la redazione
di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”
(Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017), e l’appello proposto
dalla REI è rispettoso di tali precetti;
col secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, n. 3,
c.p.c., che la Corte d’appello avrebbe:
(a) errato nel qualificare la domanda da essi proposta;
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ha resistito la RFI con controricorso illustrato da memoria;

(b) errato nel ritenere fondato il motivo di gravame col quale la RFI
lamentava la violazione delle norme sulla responsabilità
extracontrattuale;
deducono, ad illustrazione del motivo:
– che il Tribunale di Sulmona aveva correttamente qualificato la

danno extracontrattuale;
– che la REI aveva impugnato tale decisione, sostenendo che il
Tribunale aveva erroneamente applicato al caso di specie le notnie
dettate per la responsabilità negoziale del datore di lavoro, ed in
particolare l’art. 2087 c.c.;
– che tale decisione era errata, in quanto né gli attori avevano mai
invocato la responsabilità contrattuale della REI, né il primo giudice
l’aveva mai affermata sussistente;
il motivo è inammissibile, in quanto sembra prescindere
totalmente dalla effettiva ratio decidendi posta dalla Corte d’appello a
fondamento della propria decisione;
la Corte d’appello, infatti, ha rigettato la domanda per difetto sia
di allegazione, sia di prova della colpa del datore di lavoro e del nesso
di causa tra la condotta di questi e il danno, e l’illustrazione del motivo
prescinde del tutto da tale ratio decidendi; la mancanza di questi due
elementi, infatti, impediva di affermare l’esistenza d’una responsabilità
aquiliana della REI, quale che fosse il modo in cui si volesse qualificare
la domanda attorea;
col terzo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, n.
3, c.p.c., la violazione degli artt. 2043, 2059, 2697 c.c. e 115 c.p.c.;
sostengono che la Corte d’appello avrebbe erroneamente
escluso il nesso di causa tra le mansioni lavorative svolte dalla vittima e
la morte;
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domanda da essi proposta come una domanda di risarcimento del

il motivo è manifestamente inammissibile, anche in questo caso
per totale estraneità alla ratio decidendi della sentenza impugnata;
la Corte d’appello, infatti, ha ritenuto che il giudizio ad essa
sottoposto fosse caratterizzato dalla “assoluta mancanza non solo di prova,
ma ancor prima di allega.zione di circostante idonee ad integrare una condotta ( ..)

rigettata sia per difetto di allegazione, sia per difetto di prova, ed il
terzo motivo di ricorso non investe né l’una, né l’altra di tali
affermazioni del giudice d’appello;
col quarto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, n.
3, c.p.c., la violazione degli artt. 2043, 2059, 2697 c.c. e dell’art. 115
c.p.c.;
sostengono che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere
non fornita la prova dell’esistenza del danno non patrimoniale, che
invece a causa dello stretto rapporto di parentela tra vittima e superstiti
si sarebbe dovuta ricavare in via presuntiva, ex art. 2727 c.c.;
anche questo motivo è inammissibile, perché manifestamente
estraneo alla reale ratio decidendi; esso infatti impugna una statuizione
addirittura inesistente, dal momento che la Corte d’appello non si è
spinta a sindacare se vi fosse o no la prova del danno non
patrimoniale, dal momento che la ritenuta mancanza di allegazione e
prova della colpa del datore di lavoro rendeva superflua tale indagine;
le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei
ricorrenti, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel
dispositivo;
il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con
la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
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del datore di lavoro carattentzata da colpa”; la domanda è stata dunque

30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna Maria Domenica Lattanzio, Roberta De Santis ed

Ferroviaria Italiana s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità,
che si liquidano nella somma di euro 10.000, di cui 200 per spese vive,
oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.
10.3.2014 n. 55;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1

quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di Maria
Domenica Lattanzio, Roberta De Santis ed Emanuele De Santis, in
solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
civile della Corte di cassazione, addì 14 dicembre 2017.

Il Presidente

Emanuele De Santis, in solido, alla rifusione in favore di Rete

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