Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5332 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 04/03/2011), n.5332

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Rovereto, con provvedimento n. I.F. 90/09 del 14.1.2010, depositato

il 19.1.2010, nel procedimento pendente fra:

SOCIETA’ EDILMATERIALI CHISTE’ SRL;

COSTRUZIONI ALU’ SRL;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 27.11.2009 ha dichiarato il fallimento della s.r.l. Costruzioni Alù su richiesta della medesima società che aveva trasferito la sede legale da (OMISSIS) a (OMISSIS) lo stesso giorno (OMISSIS).

Il Tribunale di Rovereto, decidendo sull’istanza di fallimento della s.r.l. Costruzioni Alù, presentata il 6.10.2009 dalla s.r.l.

Edilmateriali Chistè, ha sollevato conflitto positivo di competenza ritenendo che la L. Fall., art. 9, comma 2, sancisca una presunzione assoluta di persistenza della sede nell’ambito della giurisdizione del Tribunale dal quale la società è emigrata.

Le parti non hanno svolto difese.

2.- Il conflitto positivo di competenza va accolto, con conseguente dichiarazione della competenza del Tribunale di Rovereto, alla luce del disposto della L. Fall., nuovo art. 9, che – codificando la precedente giurisprudenza della S.C. – dispone che il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa, mentre il trasferimento della sede intervenuto nell’anno antecedente all’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

Peraltro, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. la risoluzione del conflitto positivo (virtuale o reale) di competenza (territoriale) tra due tribunali fallimentari e la conseguente individuazione, quale giudice competente, di un tribunale diverso da quello che per primo ha dichiarato il fallimento, non comporta la cassazione della relativa sentenza e la caducazione degli effetti sostanziali della prima dichiarazione di fallimento, ma solo la prosecuzione del procedimento avanti il tribunale ritenuto competente, presso il quale la procedura prosegue con le sole modifiche necessarie (sostituzione del giudice delegato) o ritenute opportune (sostituzione del curatore), avuto riguardo al principio dell’unitarietà del procedimento fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, enunciato dalla L. Fall., art. 9 bis, (introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 8), ma desumibile anche dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare, nel testo anteriormente vigente (Sez. 1^, Ordinanza n. 13316 del 31/05/2010).

Sussistono, pertanto, i presupposti per la decisione ex art. 380 bis c.p.c.”.

p. 2. – Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla dichiarazione di competenza del Tribunale di Rovereto. Copia della presente ordinanza deve essere comunicata al Tribunale di Bolzano.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Rovereto e dispone la trasmissione di copia della presente ordinanza al Tribunale di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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