Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5331 del 18/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 18/02/2022), n.5331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4986-2021 proposto da:
F.M., in qualità di legale rappresentante della (OMISSIS)
SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBINO 11, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE CAIANIELLO, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO DEL RE
20, presso lo studio dell’avvocato CORRADO TESTA, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DAVID BACECCI;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 175/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 13/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA
SOLAINI.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 175 del giorno 13.1.2021, la Corte di Appello di Roma rigettava il reclamo, proposto dalla società (OMISSIS) srl, L. Fall., ex art. 18, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal Tribunale di Roma, su domanda di R.R..
La società reclamante proponeva come censura, per quanto ancora d’interesse, la circostanza di non aver potuto partecipare al procedimento di primo grado, per difetto di notifica dell’istanza di fallimento.
A supporto delle ragioni di rigetto del reclamo, la Corte territoriale ha confermato la sentenza dei primi giudici in quanto l’istanza di fallimento era stata correttamente notificata, ai sensi della L. Fall., art. 15, norma speciale rispetto all’art. 140 c.p.c..
Avverso la sentenza d’appello, la società (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, mentre R.A. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, ed il fallimento della (OMISSIS) srl, non si è costituito.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, perché la Corte d’appello, erroneamente, aveva ritenuto valida la notifica dell’istanza di fallimento.
Il motivo è sia inammissibile, perché è stato genericamente formulato, senza aggredire alcuna ratio decidendi della sentenza impugnata sia infondato, in quanto dall’esame della relata la notifica risulta validamente proposta ai sensi della L. Fall., art. 15, norma speciale in tema di notifiche delle istanze di fallimento, rispetto agli artt. 145 e 140 c.p.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La suprema Corte di Cassazione:
Condanna la società ricorrente a pagare a R.A., le spese di lite che liquida nell’importo di Euro 5.600,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022