Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5331 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 04/03/2011), n.5331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28006/2009 proposto da:

FALLIMENTO SOCIETA’ SPORTIVA CALCIO NAPOLI SPA (OMISSIS) in

persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

AVEZZANA 51, presso lo studio dell’avvocato LA VIA ALESSANDRA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SCALA Angelo, giusta procura a

margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

SAS SOCIETA’ ALBERGO FLORA SPA (già Srl) in persona del Presidente,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SIMONE DE SAINT BON, 89,

presso lo studio dell’avvocato GENOVESI FEDERICO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARILE Carlo, giusta mandato a margine della

memoria difensiva;

– resistente –

e contro

NAPOLI CALCIO SA, SPORTINVEST SA;

– intimate –

avverso l’ordinanza R.G. 26685/08 del TRIBUNALE di NAPOLI del

14.10.09, depositata il 05/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- Il curatore del fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a. ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro l’ordinanza del 5 novembre 2009, con la quale il tribunale di Napoli ha sospeso il giudizio in corso tra il ricorrente, la Società Albergo Flora s.r.l., la Sportinvest s.a. e la. Società Napoli Calcio s.a., le ultime due con sede in Lussemburgo.

La Società Albergo Flora s.r.l. ha depositato scrittura difensiva con la quale ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso perchè non notificato alla parte convenuta Napoli Calcio SA, contumace nel giudizio di merito.

p. 2.- Ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., sono state richieste le conclusioni scritte del P.G., formulate nel seguente testuale tenore:

“ritenuto, in punto di fatto:

– che, essendo stato deliberato un aumento di capitale della Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a (S.S.N.C.) da parte della Società Napoli Calcio s.a., che ne deteneva l’intero pacchetto azionario, tra la Sportinvest (che a sua volta possedeva l’intero capitale d questa) e la Società Albergo Flora sr.l. (S.A.F.) era intervenuta una convenzione collegata al trasferimento dell’intera partecipazione nella medesima società lussemburghese, con la quale la cedente Sportinvest garantiva la consistenza patrimoniale della S.S.N.C.;

– che, non essendo stato interamente eseguito detto aumento d capitale, il fallimento della S.S.N.C., nelle more dichiarato, aveva convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di Napoli la S.A.F. e la Sportinvest s.a., oltre alla Società Napoli Calcio sa., reclamando il versamento del residuo;

– che, costituendosi in giudizio, la SAF. aveva chiesto la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo pendente dinanzi al tribunale d Roma un giudizio da essa stessa intrapreso contro la Sportinvest, la S.S.N.C, e altre parti, nel quale erano stati chiesti l’annullamento o la risoluzione della cessione delle quote, per il cui adempimento la medesima S.A.F. era stata separatamente convenuta in un giudizio a questo riunito;

che il tribunale campano adito ha ritenuto che la definizione delle lite non potesse che dipendere dall’esito del giudizio pendente in Roma ed ha dunque disposto la sospensione del processo, contro la quale è insorto il fallimento della S.S.N.C.;

considerato in diritto:

che va preliminarmente verificata l’integrità del contraddittorio in relazione alla denunziata mancata notifica nei confronti della Società Napoli Calcio s.a.;

che, nel merito, ai fini della individuazione dei presupposti della sospensione, del processo, non può essere decisiva la circostanza che nel giudizio presupposto vi fossero altre parti, diverse da quelle del giudizio sospeso, dal momento che le stesse non subirebbero comunque pregiudizio dalla sospensione; nè può rilevare che in luogo della S.S.N.C. stia adesso in giudizio il curatore del fallimento, il quale infatti nella fattispecie non esercita un’azione a tutela della massa ma assume una posizione assimilabile a quella della stessa parte, prima in bonis;

– che, come si è premesso in punto di fatto, nel giudizio sospeso il fallimento aveva convenuto in giudizio la S.A.F. e la Sportinvest s.a., oltre alla Società Napoli Calcio s.a., per l’accertamento dell’esistenza del credito relativo al versamento dei residui decimi in esito al deliberato aumento di capitale sociale ovvero, ed anzi più correttamente, dell’obbligazione, nascente dal rapporto tra la S.A.P. e la Sportinvest, di fornire alla Società Calcio Napoli s.a.

i mezzi finanziari necessari per provvedervi; mentre nel giudizio ritenuto pregiudicante si controverteva, tra l’altro, dell’annullamento per dolo o in subordine della risoluzione del negozio di cessione dell’intero capitale della Società Calcio Napoli s.a., appunto obbligata a perfezionare l’aumento deliberato, sul rilievo della scoperta d una situazione patrimoniale diversa da quella rappresentata;

– che la situazione di fatto cui è collegata la domanda proposta in giudizio,, comunque questa sia giuridicamente qualificabile, non può dunque determinare una pregiudizialità giuridica, anche alla stregua del principio di ragionevole durata del processo (così, ord. 4314 del 2008), dal momento che la pretesa fatta valere in giudizio, di attuazione del deliberato aumento di capitale, non può arrestarsi di fronte alla controverse vicende contrattuali fra i detentori del capitale della società straniera controllante formalmente tenuta alla relativa obbligazione (lite, peraltro, allo stato contrassegnata da una pronuncia di primo grado che ha disatteso la domanda della S.A.F.), le cui rispettive posizioni giuridiche, connesse ad ogni pretesa eventualmente restitutoria o risarcitoria, possono comunque trovare assetto anche provvisorio e cautelare nell’ambito dello stesso giudizio;

chiede che la Corte di cassazione, decidendo con ordinanza in Camera di consiglio, verificata l’integrità del contraddittorio, accolga il ricorso con le statuizioni opportune”.

p. 3. – Parte ricorrente ha depositato memoria mentre la parte resistente ha depositato nota con la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso per regolamento anche alla Società Napoli Calcio s.a..

p. 4 . – Ritiene la Corte di dovere condividere le conclusioni e le argomentazioni formulate dal P.G. nelle conclusioni scritte, soprattutto alla luce dell’insegnamento delle Sezioni unite le quali hanno da tempo precisato che nel giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, l’obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., insorga quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, dacchè al giudicato d’accertamento della nullità, la quale impedisce all’atto di produrre ab origine qualunque effetto, sia pure interinale, si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, d’accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo in quanto presupponente un antecedente logico-giuridico opposto (Cass. 5.12.02 n. 17317, 25.1.00 n. 787, 4.4.01 n. 4977, 12.5.99 n. 4730, 30.3.99 n. 3059, 9.8.97 n. 7451). Precisando come, ovviamente, il nesso di pregiudizialità necessaria ex art. 295 c.p.c., non sia, per contro, riconoscibile ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi d’annullabilità del titolo medesimo, atteso che, agli effetti della norma de qua, la causa inerente ad una pretesa creditoria può ritenersi dipendente dalla causa sul titolo del relativo diritto se quest’ultima inerisca alla sussistenza del titolo medesimo, come in precedenza evidenziato, non anche ove ne possa comportare l’annullamento con sentenza di natura costitutiva, non essendo l’annullamento stesso incompatibile con la sua efficacia medio tempore; salva restando, peraltro, la retroattività inter partes con i connessi obblighi di restituzione delle prestazioni già eseguite (Sez. U, Ordinanza n. 14060 del 26/07/2004; principi ribaditi di recente da Sez. U, Sentenza n. 4421 del 2007).

La complessità della vicenda processuale giustifica la compensazione delle spese relative al presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Napoli per la prosecuzione del giudizio. Compensa le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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