Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5330 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5330 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

t-

ORDINANZA
sul ricorso 25615-2016 proposto da:
DI MAURO VINCI ‘,NZO, quale titolare della ditta individuale Tecno
dima System, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato SERGIO ANTONINO A. SPINA;

– ricorrente contro
NIONI)0 S.P . A., (2UR AT FA, A

1)1Th FALLINII:NTO di 1)I NIAURO

VINCENZO;

intimati

avverso la sentenza n. 1261/2016 della CORTE D’AMPI i i ,0 di
CATANIA, depositata il 05/08/2016;

N’

Data pubblicazione: 06/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA NIARIA DI

VIRGILIO.

Ric. 2016 n. 25615 sez. M1 – ud. 24-10-2017
-2-

R.G.n25615/2016
Ordinanza
Rilevato che:
Con sentenza depositata il 5/8/2016, la Corte d’appello di Catania ha respinto il
reclamo di Di Mauro Vincenzo avverso la dichiarazione di fallimento, rilevando
che era stata correttamente eseguita al debitore la notifica ex art.15 legge fall.,
non essendo stata possibile la notifica a mezzo pec, per l’omessa indicazione

procedimento notificatorio dall’uff.giud., da ultimo ex art.143 cod.proc.civ.
Ha respinto il motivo inteso a contestare l’insolvenza, rilevando che non si
richiede la pluralità dei creditori, che nel caso il credito vantato era di rilevante
importo e portato da titolo giudiziale definitivo, che il creditore aveva tentato
negativamente l’esecuzione coattiva, erano state iscritte numerose ipoteche
giudiziali, pendeva procedura esecutiva immobiliare e sussisteva una forte
esposizione debitoria verso le banche, il tutto aggravato dalla cessazione di
attività.
E quanto alla fallibilità, la mancata produzione della situazione economica
patrimoniale e finanziaria aggiornata ex art.15,comma 4 legge fall., andava a
danno del debitore, salvo la produzione di documenti altrettanto significativi dai
quali desumere l’esistenza dei requisiti di non fallibilità, che nella specie non
emergevano dagli atti di causa.
Ricorre il Di Mauro con due motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese
Il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma della
motivazione semplificata.
Considerato che:
Col primo motivo, il ricorrente si duole della mancata valutazione dell’art.1
legge fall., sostenendo del tutto genericamente e labialmente di essere in
possesso dei requisiti di non fallibilità, che il Giudice del merito avrebbe dovuto
ravvisare dalla documentazione in atti.
Il motivo è inammissibile, a fronte dello specifico rilievo della Corte d’appello,
che ha rilevato la mancata produzione dei bilanci e che non risultava in alcun
modo provata la sussistenza dei requisiti di non fallibilità.

della stessa imputabile al debitore, che successivamente era stato eseguito il

Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art.5 legge fall. e
lamenta che la Corte d’appello non abbia effettuato indagine oltre il mero dato
contabile: il mezzo è palesemente inammissibile, non confrontandosi con la
specifica motivazione resa sul punto dalla Corte del merito, che ha
specificamente ritenuto sussistenti gli indici sintomatici dell’insolvenza, intesa
correttamente come incapacità del Di Mauro di assolvere alle proprie
obbligazioni con mezzi normali di pagamento, aggravata dalla cessazione

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.
P.Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2017

Depositata in Cancelleria

dell’attività come desumibile dall’attestazione dell’Ufficiale giudiziario.

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