Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5330 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 04/03/2011), n.5330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25045/2009 proposto da:

CARIBONI PARIDE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (OMISSIS) in

persona dei Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato

CUCCIA Andrea, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TRACANELLA UMBERTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CREZZA SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato NUZZO Mario, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI SINA,

GABRIELLI GIOVANNI, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1992/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

29.1.08, depositata il 09/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per la ricorrente l’Avvocato Andrea Cuccia che si riporta ai

motivi del ricorso, insistendo per l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato Mario Nuzzo che si riporta

ai motivi del controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- E’ impugnata la sentenza in data 9.7.2009 con la quale la Corte di appello di Milano ha rigettato (perchè prescritta) l’azione revocatoria di pagamenti proposta dalla s.p.a.

Carboni Paride in amministrazione straordinaria nei confronti della s.r.l. CREZZA: i cinque anni dalla data (9.5.1996) del decreto di apertura della procedura erano decorsi il 9.5.2001, mentre la notificazione a mezzo posta dell’atto di citazione si era perfezionata il 10.5.2001 (dieci giorni dopo il deposito presso l’ufficio postale). Notificazione, peraltro, non eseguita perchè al termine della giacenza il plico era stato restituito con l’annotazione dell’avvenuto trasferimento della sede della convenuta.

2.1 – Secondo l’amministrazione straordinaria ricorrente l’azione revocatoria non era prescritta in quanto i cinque anni decorrevano dal 18.12.1998 (data del decreto ministeriale che ha revocato l’autorizzazione all’esercizio provvisorio) e non dalla data di apertura della procedura.

2.1.1.- Nel procedimento concorsuale di amministrazione straordinaria, l’azione revocatoria è esperibile solo dalla data del decreto che dispone l’apertura della procedura e la nomina del commissario (Sez. Un., n. 437/2000), anche se l’azione revocatoria fallimentare è esperibile soltanto in relazione alla eventuale fase liquidatoria.

infatti un’effettiva destinazione liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria può manifestarsi già prima del formale avvio del procedimento di alienazione dei beni, perchè un’attività di conservazione dell’azienda, nella sua unitarietà funzionale, può risultare destinata anche alla tutela delle ragioni dei creditori, che hanno evidentemente interesse all’alienazione di un complesso aziendale efficiente e avviato, piuttosto che alla separata alienazione dei singoli beni, con la conseguenza che l’eventualità di una destinazione liquidatoria della procedura non può non essere accertata con riferimento al momento della decisione sull’azione revocatoria, dato che anche la cessione dell’intero complesso aziendale ha funzione di liquidazione, mentre di un risultato di risanamento, senza liquidazione dei beni, può parlarsi solo quando sia il medesimo originario imprenditore a riprendere l’attività economica di cui trattasi (Sez. ^, n. 267/2007).

Il primo motivo, dunque, è inammissibile ai sensi del nuovo art. 360 bis c.p.c., perchè la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla S.C. e non sono dedotti argomenti nuovi che inducano a mutare o a ribadire (confermare, secondo il testo della norma) l’orientamento giurisprudenziale di legittimità.

2.2.- La Corte di merito ha ritenuto che l’atto interruttivo della prescrizione è atto recettizio anche nell’ipotesi di azione revocatoria.

L’amministrazione straordinaria ricorrente invoca il principio per il quale, anche agli effetti sostanziali dell’interruzione della prescrizione, occorre avere riguardo al momento della consegna dell’atto all’Ufficiale Giudiziario (nella specie in data 27.4.2001).

Regola enunciata, specificamente in relazione all’azione revocatoria, da Sez. 1^, n. 22366/2007.

2.2.1.- Il principio risulta ribadito anche di recente (Sez. 3^, n. 18399/2009, mav. contra: Sez. 2^, n. 9841/2010; Sez. L, n. 14862/2009 e Sez. L, n. 13588/2009), ma in ogni caso è presupposta, in quelle pronunce, la regolare notificazione dell’atto che, nella concreta fattispecie, è insussistente, al punto che in primo grado ne è stata disposta la rinnovazione perchè il plico è stato restituito con l’annotazione dell’avvenuto trasferimento del destinatario, non potendo essere equiparata al rifiuto del destinatario la comunicazione dell’avvenuto trasferimento della sede da parte della s.r.l. CREZZA all’Ufficio Postale.

Tanto determina l’infondatezza del secondo motivo.

2.3.- In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la restituzione dell’atto al mittente con attestazione di avvenuto trasferimento del destinatario dal domicilio indicato implica materiale inesistenza della notificazione stessa, con conseguente esclusione di sanatoria ex artt. 156 e 157 cod. proc. civ., o di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., anche nel caso in cui, in seguito, risulti la non veridicità della detta attestazione – e quindi l’imputabilità del difetto di consegna a fatto dell’agente postale o di terzi, ma non del notificante, per essere una successiva notificazione andata a buon fine presso quello stesso domicilio (Sez. 1^, n. 3056/1994).

E’ manifestamente infondato, quindi, il terzo motivo, con il quale, invece, si assume l’effetto sanante della disposta rinnovazione ex art. 291 c.p.c., in relazione alla prima notificazione, alla quale, poi, andrebbe riferito l’effetto interruttivo.

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

p. 2.- Il Collegio, poichè non sussistono i presupposti di cui agli artt. 375 e 360 bis c.p.c., ritiene di dover rinviare la causa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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