Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 533 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. III, 12/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 12/01/2011), n.533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17711/2005 proposto da:

C.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SELIS Dino giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell’avvocato LEPORE

Gaetano, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANNONE GIOVANNI BATTISTA giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2004 del TRIBUNALE di IVREA, emessa il

03/05/2004, depositata il 03/05/2004; R.G.N. 1623/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato GAETANO LEPORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Per quel che rileva in questa sede con sentenza di merito del 20 marzo 2003 il Giudice di pace di Strombino accoglieva la domanda proposta da V.S. nei confronti di C.L., che condannava al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 712,19 a titolo di penalità maturate e quota parte delle spese condominiali della gestione 2000/01, oltre interessi dalla domanda e spese di causa.

Contro questa decisione proponeva gravame il C. avanti al Tribunale di Ivrea, che rigettava l’appello, condannando l’appellante alle spese del grado.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione il C. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il V..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ammesso il giuramento decisorio, perchè non avrebbe dato conto delle ragioni, per cui il materiale probatorio acquisito agli atti non fosse stato sufficiente per l’accoglimento del gravame e ciò senza, peraltro, una adeguata motivazione.

La censura non merita accoglimento.

Di vero, nelle conclusioni riportate nella parte in epigrafe della sentenza impugnata e come lo stesso ricorrente riconosce si chiedeva al Tribunale, previa occorrendo ammissione del giuramento decisorio sui capi di cui appresso… riformarsi integralmente la impugnata sentenza.

In altri termini, l’appellante demandava al Tribunale di esercitare la facoltà di ammettere il giuramento.

Osserva il Collegio che dalla formulazione della censura si evince che essa non adempie al criterio dell’autosufficienza perchè non viene indicata la formula del giuramento nè gli elementi che dimostrino in maniera chiara ed esaustiva una non corretta valutazione dei relativi risultati con influenza determinante sulla decisione presa dal giudice del merito (Cass. n. 89998/01).

Nè sì ravvisa alcun difetto di motivazione, perchè oltre a conformarsi all’esito della prova – ammesso che essa sia stata richiesta in via subordinata – il giudice del merito ha affermato che la stessa “non contrasta con alcuna altra prova assunta in questo o in altro giudizio e, quindi, non ha escluso, per implicito, l’ammissibilità e la rilevanza degli altri mezzi di prova, esplicitamente, invece, affermando che essi nel loro contenuto non contrastavano con l’esito della prova legale (Cass. n. 2854/04; Cass. n. 861/99).

Ritenuta, dunque, corretta la decisione sul punto resta assorbito il secondo motivo (circa la parziale decisività del giuramento e formulato sotto il profilo dell’errore di diritto e del vizio di motivazione).

E ciò senza trascurare, comunque, che, in virtù del giuramento, si è potuto acclarare che il versamento del C. di L. un milione in data 19 ottobre 2000 si riferiva alla gestione condominiale 1999/00 e non a quella 2000/01, ovvero che la somma in oggetto non doveva essere detratta dalle spettanze ad altro titolo maturate dal V..

Del resto, la censura si sofferma anche su calcoli e conteggi degli importi a credito del ricorrente a fronte del debito maturato al momento della domanda: il che esula dai compiti di questa Corte.

Nè si rinviene alcun vizio di motivazione, che, come è noto, è configurabile solo quando si chiede il controllo dell’iter logico- giuridico seguito dal giudice del merito nell’emettere la sua decisione.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 600,00 cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

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