Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 533 del 11/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2018, (ud. 26/10/2017, dep.11/01/2018),  n. 533

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto che F.S.V. ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna, depositata in data 11 marzo 2015, che ha accolto l’appello proposto dalla Prefettura di Bologna avverso la sentenza del Giudice di pace di Imola n. 95 del 2014, e per l’effetto ha rigettato l’opposizione al verbale di accertamento dell’infrazione stradale di eccesso di velocità, rilevata in data 24 maggio 2013 dal sistema SICVe, lungo l’autostrada (OMISSIS) direzione nord, in territorio del Comune di (OMISSIS);

che con ordinanza interlocutoria depositata in data 16 febbraio 2017, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato, che risulta effettuata in data 9 marzo 2017;

che l’Avvocatura generale dello Stato non ha svolto difesa in questa sede;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., di manifesta fondatezza del quinto motivo di ricorso;

che con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del comb. disp. del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, e art. 163 c.p.c., nn. 2 e 7, in relazione all’art. 164 c.p.c., art. 324 c.p.c., nn. 1 e 2, art. 359 c.p.c., artt. 324 e 325 c.p.c., e si contesta l’erroneità del rito seguito nel giudizio di appello e la nullità della citazione, per mancato rispetto del termine di 90 giorni tra la data di notifica dell’atto di appello e la prima udienza e per mancata indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, con conseguente violazione del contraddittorio e nullità della sentenza d’appello e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

che la doglianza è infondata;

che il presente procedimento di opposizione a verbale di accertamento d’infrazione stradale è disciplinato, ratione temporis, dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, entrato in vigore in data 11 settembre 2011 (l’infrazione era stata rilevata il giorno 24 maggio 2013);

che il D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, prevedono l’applicazione del rito del lavoro, con la conseguenza che l’appello doveva essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c., (ex plurimis, Cass. 02/11/2015, n. 22390), come nella specie è avvenuto, e che il termine a comparire, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 3, era di giorni 25 e non di giorni 90;

che con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c., per il mancato rilievo della tardività sia dell’eccezione con cui la Prefettura, soltanto in appello, aveva contestato la “mancata coltivazione della querela di falso” del verbale di contestazione, sia della produzione documentale che attestava la sottoposizione a verifica periodica dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità;

che la doglianza è infondata sotto tutti i profili;

che la mancata presentazione della querela di falso nella specie avverso il verbale di contestazione – non integra eccezione in senso stretto preclusa dal divieto dei nova in appello, ma mera difesa;

che, pertanto, il Tribunale poteva rilevare, come ha fatto (pag. 2 della sentenza), che era preclusa la contestazione della veridicità del contenuto del verbale, nella parte in cui era attestata “la corretta installazione” del sistema rilevamento automatico della velocità i nonchè l’esistenza di cartelli di presegnalazione della relativa postazione;

che la questione della tardività della produzione documentale – in assunto del ricorrente attestante la sottoposizione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità a verifica periodica – è priva di decisività in questa sede e rimane pertanto impregiudicata;

che la ratio decidendi della sentenza impugnata è basata esclusivamente sul contenuto del verbale, dal quale, secondo il Tribunale, risultavano la “corretta installazione” e il “perfetto funzionamento del sistema di misurazione della velocità” e l’esistenza della presegnalazione della postazione di controllo (pag. 3 della sentenza);

che con il quarto motivo è denunciata violazione del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, e si contesta la mancata applicazione della cosiddetta riduzione progressiva della velocità, prevista dal comma 3 della norma, in luogo della riduzione del 5%, di cui al comma 2 stessa norma, che era stata applicata in concreto;

che la doglianza è infondata;

che la riduzione progressiva è prevista, dall’art. 345 citato, comma 3, per i soli casi in cui il controllo dell’osservanza del limite di velocità sia stato effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio, mentre al caso in esame, di rilevamento della velocità con il sistema cd. Tutor, si applica la riduzione fissa (il 5%, comunque non inferiore a 5 km/h) che il comma 2, prevede per gli accertamenti della velocità “qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata”;

che con il quinto motivo è denunciata l’erroneità dell’affermazione del giudice d’appello, secondo cui non sarebbe obbligatoria la revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità cd. Tutor;

che la doglianza è fondata;

che la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6, “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”;

che, pertanto, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura;

che con il sesto motivo è denunciata violazione ed erronea applicazione dell’art. 142 C.d.S., e D.L. n. 121 del 2002, art. 4, e si lamenta che il Tribunale ha ritenuto infondata la contestazione dell’assenza di presegnalazione della postazione di controllo sulla base dell’attestazione, contenuta nel verbale, dell’esistenza di cartelli di presegnalazione della postazione di controllo;

che la doglianza è inammissibile;

che il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, mentre, con riferimento alle altre circostanze di fatto – che il pubblico ufficiale abbia appreso da terzi o in seguito ad altri accertamenti – il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha comunque un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (ex plurimis, Cass. 06/10/2016, n. 20025; Cass. 20/03/2007, n. 6565);

che, nel caso in esame, il ricorrente denuncia l’erroneità dell’affermazione del Tribunale riguardo alla necessità della querela di falso ma non riferisce di avere formulato richiesta di prova contraria, sicchè l’efficacia del contenuto del verbale non è stata messa in discussione e il motivo, pertanto, è privo di decisività;

che l’accoglimento del ricorso, limitatamente al quinto motivo, comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo esame del motivo di appello concernente la verifica della funzionalità e taratura dell’apparecchio rilevatore della velocità;

che il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, Così deciso in Roma, il della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2018

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