Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 533 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2017, (ud. 23/11/2016, dep.11/01/2017),  n. 533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27656/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI 13, presso l’Avvocato RAMADORI PAOLA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato D’ARRIGO DOMENICO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 5941/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 23/10/2014, depositata

il 13/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brescia. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di F.A., ragioniere commercialista, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, dalla contribuente versata per gli anni 2003 – 2007.

Nella decisione impugnata, la CTR ha negato i presupposti impositivi, sulla scorta della “documentazione prodotta dalla ricorrente ed in particolare le dichiarazioni dei redditi allegate, da cui risulta che per i periodi d’imposta dal 2003 al 2007 la ricorrente ha potuto contare su attrezzature limitate e che ha versato somme per prestazioni di lavoro dipendente ed assimilati o per compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale tali da non far presumere un’attività ed un apparato organizzativo e che la partecipazione a ditte erano di modesta entità dal punto di vista della percentuale”.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Col primo, si sostiene la nullità della sentenza e violazione o falsa applicazione del D.L. n. 564 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, ex art. 360 c.p.c., n. 3. La sentenza della CTR avrebbe riportato in modo erroneo i fatti (nome e professione del contribuente, importo oggetto del rimborso, numero e data della sentenza impugnata, commissione adita e numero della sezione), sarebbe stata erronea nei presupposti oltre che apparente nella motivazione, limitandosi a rigettare le censure della ricorrente senza esplicitare il percorso logico-giuridico seguito nel decidere e le ragioni del rigetto.

Col secondo, si denuncia violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1 e art. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene la ricorrente che, nella specie, la stessa contribuente avrebbe ammesso di disporre di uno spazio specificamente adibito a studio. Inoltre, la partecipazione della F. alla società Brescia dati s.r.l. sarebbe stato sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione.

L’intimata si è costituita, concludendo per il rigetto del ricorso.

La prima doglianza è fondata.

Tutta la parte narrativa della sentenza impugnata fa riferimento ad un diverso contribuente, con una diversa attività, ed ad una diversa decisione di primo grado, emessa da altra Commissione Provinciale. In tal senso, non può postularsi un mero lapsus calami – come pretenderebbe la controricorrente – giacchè nel prosieguo la motivazione è talmente lacunosa e generica da rendere impossibile l’identificazione sicura con la stessa F.. Non viene minimamente citato il tipo di attrezzature nè vengono specificate le somme corrisposte che dovrebbero dare ragione dell’insussistenza di un’autonoma organizzazione, specie a fronte delle analitiche contestazioni dell’Ufficio.

In tal modo si può correttamente sostenere una violazione della norma denunciata (D.L. n. 564 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), oltre che la nullità della sentenza.

Il secondo motivo resta assorbito.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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