Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5329 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 27/02/2020), n.5329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MAZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17196-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLETTA MARIA MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 10977/2017 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Lecce, con decreto del 30 aprile 2019, rigettava la domanda presentata da M.A. al fine da ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 ovvero della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale riteneva che non in tutto il Punjab pachistano esistesse una situazione di violenza generalizzata di livello tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria; al contrario la situazione di forte insicurezza del Pakistan non investiva, stando alle fonti, la zona del distretto di Guiranwala (Wazirabad), dove il migrante aveva vissuto fino all’espatrio;

2. per la cassazione di tale statuizione ha proposto ricorso M.A. prospettando un unico motivo di doglianza;

il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il motivo di ricorso denuncia l’erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): il Tribunale avrebbe assunto la propria decisione senza acquisire informazioni sull’attuale situazione socio politica del Punjab, ai fini di valutare la condizione di pericolosità della regione e l’esistenza di un conflitto generalizzato; la domanda volta al riconoscimento della protezione sussidiaria sarebbe stata così apprezzata non sulla base delle prove disponibili, anche all’esito

dell’adempimento dei doveri di cooperazioni istruttoria a cui il collegio di merito era tenuto, ma sulla scorta di mere presunzioni;

3.2 il motivo è fondato;

ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve perciò essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/2019, Cass. 11312/2019);

pertanto, a fronte del dovere del richiedente asilo di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche della regione di provenienza del medesimo doveva avvenire, anche mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si disponeva pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; il giudice di merito non poteva invece limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui venivano tratte le conclusioni assunte (Cass. 13897/2019);

nel caso di specie il Tribunale non si è ispirato a simili criteri quando ha rappresentato che “l’attuale situazione di forte insicurezza del Pakistan non investe, stando alle fonti, la zona del distretto di Guiranwala (Wazirabad), dove ha vissuto il ricorrente sino all’uscita dal Pakistan”, poichè non ha indicato in maniera specifica le fonti in base alle quali ha svolto l’accertamento funzionale allo svolgimento delle valutazioni riguardanti la domanda di concessione della protezione sussidiaria, impedendo così di verificare come l’approfondimento sia stato compiuto, oltre che il preciso contenuto e la misura di aggiornamento delle fonti consultate;

4. il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Lecce, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Lecce in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 27 febbraio 2020

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