Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5329 del 04/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/03/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 04/03/2011), n.5329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22141/2009 proposto da:

EQUITALIA PRAGMA SPA (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante – Agente della Riscossione per la

Provincia di Pescara, Gruppo Equitalia SpA, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato RICCI

Sante, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIMETTI

MAURIZIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO CDC DI GIANSANTE OSVALDO E C. Sas Tribunale di Pescara,

R.F. 19/07 in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELO

QUIRINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MANCINELLI Filomena,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1583/08 del TRIBUNALE di PESCARA del 20.2.09,

depositato il 14/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito per il controricorrente l’Avvocato Filomena Mancinelli che si

riporta agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica

udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa

IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che sul ricorso proposto dalla Equitalia Pragma spa il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Considerato:

che Equitalia Pragma spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi avverso il decreto del Tribunale di Pescara dep. il 14.7.09 con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo da essa Equitalia proposto avverso l’esclusione del privilegio ex art. 2752 c.c., comma 3, per il credito tributario per IRAP ammesso al passivo soltanto in via chirografaria.

che il fallimento intimato ha resistito con controricorso.

Osserva quanto segue.

Con i tre motivi di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha escluso che al credito da essa vantato a titolo di Irap per anni antecedenti alla entrata in vigore del D.L. n. 159 del 2007 potesse essere riconosciuto il privilegio di cui all’art 2752 c.c., comma 3.

I motivi, ponendo la stessa questione sotto diversi profili possono essere esaminati congiuntamente.

Li stessi appaiono manifestamente fondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto occasione di chiarire che il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 cod. civ., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, dev’essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752 c.c., giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione. (Cass 4861/10).

Il ricorso può pertanto essere trattato in Camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Considerato:

che, a differenza di quanto riportato in relazione, solo i primi due motivi attengono al privilegio Irap mentre il terzo riguarda la doglianza relativa al mancato riconoscimento del rimborso per le spese di per le procedure esecutive di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17;

che, per quanto concerne i primi due motivi, non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, onde il primo motivo va accolto restando assorbito il secondo condizionato;

che anche il terzo motivo è fondato e merita accoglimento avendo questa Corte già avuto occasione di affermare che la disciplina relativa al rimborso delle spese per le procedure esecutive, di cui al su menzionato D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 6, e del relativo D.M. 21 novembre del 2000, deve ritenersi estensivamente applicabile anche alle procedure concorsuali, rientrando, tra l’altro, tale interpretazione nell’ambito della portata normativa della legge di delega (Cass. 4861/10);

che il decreto impugnato va di conseguenza cassato e , sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’ammissione del credito della società ricorrente al passivo del fallimento con il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., n. 1 e con l’ammissione altresì al passivo della somma di Euro 1.549,09 per spese relative a procedure esecutive in via (Ndr: testo originale non comprensibile);

che la novità della questione, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,decidendo nel merito,ammette con il privilegio ex art. 2752 c.c., n. 1, il credito della ricorrente al passivo del fallimento, ammette altresì il credito di Euro 1549,09 per spese relative a procedure esecutive;

compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2011

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