Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5328 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 27/02/2020), n.5328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MAZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17132-2019 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati NICOLETTA MARIA MAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 677/2019 del TRIBUNALE di BARI depositato

il 3/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Bari, con decreto del 3 maggio 2019, rigettava la domanda presentata da A.P. al fine di ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 ovvero della protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

il Tribunale riteneva, fra l’altro, che l’Edo State, da cui il migrante proveniva, non fosse caratterizzato da una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c);

2. per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso A.P. prospettando un unico motivo di doglianza; il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il motivo di ricorso presentato denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9 e 13: il Tribunale avrebbe assunto la decisione in merito alla protezione sussidiaria sulla base di generiche notizie relative alla situazione socio-politica dell’Edo State, senza acquisire specifiche informazioni sul paese di origine, a dispetto dell’obbligo previsto dalla norma in parola, nè consultare le informazioni depositate dalla difesa, giudicando così sulla base di mere presunzioni;

3.2 il motivo risulta nel suo complesso inammissibile;

3.2.1 qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere a un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria personale nel paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018);

la constatazione dell’inverosimiglianza del racconto esimeva dunque il Tribunale dal compiere un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione di carattere pregiudizievole prospettata dal ricorrente ai fini della concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), dato che in questo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria è circoscritto alla verifica della situazione obbiettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente;

sotto questo profilo la doglianza risulta inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., poichè la condotta del Tribunale risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte;

3.2.2 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) è poi dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018);

il Tribunale si è ispirato a simili criteri, prendendo in esame diverse informazioni aggiornate (e più precisamente il sito Viaggiare Sicuri, il rapporto annuale Amnesty International 2016/2017, il coevo rapporto Human Rights Watch, il report del Ministero degli Esteri pubblicato il 13 agosto 2018 sulla situazione esistente nell’Edo State risalenti al 2018 e il rapporto annuale Amnesty International 2017/2018) sulla situazione esistente nell’Edo State in Nigeria;

la critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dal Tribunale, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018);

4. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c. e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 27 febbraio 2020

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