Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5328 del 18/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 18/02/2022), n.5328
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
T.D., rappresentato e difeso dall’avv. Chiara Costagliola,
avvchiara.costagliola.pecavvocatiisernia.it, elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Isernia, alla via Kennedy n. 80,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
Comune di Isernia, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in
(OMISSIS);
– resistente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Isernia, emessa e pubblicata in
data 4.2.2021, R.G. n. 6587/2018;
sentita la relazione in Camera di consiglio del presidente relatore
Giacinto Bisogni.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Il sig. T.D. nato il 10.2.1997 in (OMISSIS), ha chiesto al Comune di Isernia l’iscrizione anagrafica in quanto, nella sua qualità di richiedente asilo, era stato assegnato al C.A.S., sito in (OMISSIS), gestito dalla cooperativa sociale “Il Geco”.
2. A fronte del rifiuto del Comune il sig. T.D. ha adito il Tribunale di Isernia chiedendo l’accertamento del suo diritto all’iscrizione.
3. Il Tribunale di Isernia con ordinanza del 4.2.2021 ha declinato la propria competenza a favore del Tribunale di Campobasso sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea ritenendo che ricorresse un caso di connessione con il giudizio instaurato davanti la predetta sezione specializzata dal sig. T.D. per ottenere il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale o umanitaria.
4. Contro l’ordinanza del Tribunale di Isernia ricorre il sig. T.D. chiedendo la dichiarazione di competenza del Tribunale adito per ottenere la iscrizione anagrafica.
5. Non ha svolto difese il Comune.
6. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Isernia.
Diritto
RITENUTO
che:
7. La norma di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 3 – la quale prevede la competenza delle sezioni specializzate anche per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelle di cui allo stesso art. 3, precedenti commi 1 e 2 – deve essere interpretata nel senso dell’attribuzione alle sezioni specializzate delle sole cause concernenti questioni afferenti alla protezione internazionale e alle altre materie di stretta competenza.
8. Pertanto non ricorre alcuna connessione idonea ad attrarre la competenza della sezione specializzata nell’ipotesi della proposizione da parte del richiedente asilo di una domanda di iscrizione anagrafica nei confronti del Comune in cui ricade il centro di accoglienza trattandosi di una domanda proposta nei confronti di un ente territoriale del tutto estraneo alla controversia riguardante la domanda di protezione internazionale e che non rientra nelle ipotesi previste dal D.L. n. 13 del 2017, art. 3, commi 1 e 2.
9. Va pertanto accolto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Isernia.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Isernia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022