Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5328 del 06/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 5328 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: CORRENTI VINCENZO

ORDINANZA
sul ricorso 5138-2017 proposto da:
LENA DANIELE, PASQUA FRANCESCA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CELINIONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PANARITI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti contro
GHIRARDIY—
AN
——GELA, POLI GIANPAOLO, FOSSI VANDA,
PIZZIRANI GRAZIELLA, MINGARDI MAURIZI A, FIORI
FRANCO, STELLATI ANTONIO, CATENA RAFFAELE,
BERTOCCHI MARIA, CASARINI ALFREDO, BONI ANNA
LISA, GUASTADINI CARLA, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dagli avvocati ALESSANDRA CAPELLI,
VITTORIO SARDINI;

Data pubblicazione: 06/03/2018

-

COIRT011COrrenti

contro
CATINO MAURIZIO, FUOGLIO LISA, /ANIMI FOSCHINI
EMILIA MARIA, SCAIA FRANCESCO, PONDRELLI ANNA
MARIA, BARTOLOMEI DANIELA, BARTOLOMEI DANILO,

BERTOLINI RENATA, PIZZARANI ALBI :,RTO, CATENA
DIODATA, BOTTAU DANIELE, ROSSINI ENZO, FERRO
MARIA GIUSEPPINA, MERRI GIANFRANCO, AG ARI
AUSILIO, BARBIERI MARIA;
– intimati avverso la sentenza n. 2009/2016 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 08/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI.

Ric. 2017 n. 05138 sez. M2 – ud. 21-12-2017
-2-

PASSERINI PAOLA, EPIFANI ANNA MARIA, EPIEANI LIDIA,

FATTO E DIRITTO
Daniele Lena e Francesca Pasqua

propongono ricorso per

cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna
che ha dichiarato inammissibile il loro appello a sentenza del

condominio rigettando la riconvenzionale in tal senso.
La Corte di appello ha statuito che gli appellanti non avevano
ottemperato all’integrazione del contraddittorio disposta su loro
richiesta nei confronti di litisconsorti necessari e ciò era preclusivo
dell’esame del merito.
Parte ricorrente denunzia 1) nullità della sentenza, violazione deli
artt. 101, 102, 354 cpc perché sin dal primo grado il giudizio
doveva svolgersi nel contraddittorio di tutti i condomini.
Resistono gli intimati.
Le parti hanno presentato memorie.
Come proposto dal relatore il ricorso è manifestamente infondato.
Il Collegio condivide la proposta posto che non si contesta che gli
appellanti non abbiano ottemperato all’integrazione del
contraddittorio su loro richiesta nei confronti di litisconsorti
necessari , circostanza preclusiva dell’esame del merito, anzi si
riconosce nella sostanza l’esistenza di detto litisconsorzio senza
considerare che la mancata ottemperanza al provvedimento del
giudice, anche in relazione alle nuove regole del giusto processo e
della necessità di non dilatarne i tempi, comporta l’inammissibilità

Tribunale che ha negato l’usucapione del sottotetto del loro

del gravame, per cui si manifesta mero dissenso rispetto ad una
ineccepibile decisione con censure generiche ed assertive, che non
attaccano la complessiva ratio decidendi sopra riportata.
Gli odierni ricorrenti riconoscono che la causa era stata incoata dai

per l’accertamento che i locali sottotetto fossero condominiali e che
in via riconvenzionale avevano eccepito la proprietà esclusiva ma
prospettano un profilo diverso da quello esaminato dalla Corte di
appello che ha disposto, come riconosciuto a pagina 9 del ricorso,
la rinnovazione della citazione nei confronti di Pasquina Belli, Alino
Scali, Alfredo Girlando, Teresa Pondrelli, Maria Rago e Maria Luisa
Ballo da parte degli appellanti e la citazione degli eredi.
A seguitD di deposito di documentazione le parti sono state invitate
a prendere posizione sulla regolarità del contraddittorio per cui i
ricorrenti non possono dolersi delle loro omissioni.
Peraltro, gli stessi riconoscono che il primo grado gli attori avevano
integrato il contraddittorio nei confronti di 21 condomini rimasti
contumaci ma deducono che fin dal primo grado la legittimazione
passiva spettava a Teresina Pondrelli e non a Teresa Pondrelli.
La Corte di appello, a pagina tre, riferisce della nullità dell’atto di
chiamata in causa di litisconsorti necessari e della inesistenza
rispetto a due soggetti: Anna Maria Pondrelli quale erede di Teresa
Pondrelli, ed avv. Maria Teresa Ottavio, che ha negato di essere
erede di Maria Rago (anzi nelle riportate conclusioni ha riferito di

condomini indicati con l’intervento volontario di altri due condomini

due unici eredi legittimi della Rago, Catena Raffaele e Catena
Diodata, imputando agli appellanti di non aver usato la normale
prudenza e diligenza nella ricerca anagrafica).
Su quest’ultima posizione non risulta formulata alcuna censura per

alcunché sulla mancata integrazione del contraddittorio in appello
con gli eredi di Scali Alino.
Il prospettato non integro contraddittorio in primo grado poteva
essere affrontato in appello ove si fosse ottemperato dagli
appellanti all’ordinanza a loro carico né si censura la mancata
concessione di un termine in tal senso.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cpc, si aveva l’onere di
indicare e produrre gli atti a fondamento del ricorso.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, condanna i,Y ricorrentes , alle spese
liquidate in euro 3200 di cui 200 per spese vive, oltre accessori e
spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti
ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo
unificato.
Roma 21 dicembre 2017.

cui la doglianza è inidonea alla riforma della sentenza né si deduce

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