Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5328 del 02/03/2017
Cassazione civile, sez. II, 02/03/2017, (ud. 01/12/2016, dep.02/03/2017), n. 5328
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24620-2012 proposto da:
B.B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VIGLIENA 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FALCONI
AMORELLI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO DALIA, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –
e contro
SCIP SOCIETA’ CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2442/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 07/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/12/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito l’Avvocato FALCONI AMORELLI Alessandro, difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale,
rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato TORRE Bettino, con delega depositata in udienza
dell’Avvocato D’ALIA Riccardo, difensore del resistente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale, rigetto del ricorso
principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 21.11.2005 il tribunale di Roma disponeva il trasferimento dall’INAIL a B.B.M. dell’appartamento in (OMISSIS) con soffitta e box auto subordinando il trasferimento al pagamento del prezzo complessivo di Euro 127.192,80 e condannando l’INAIL a rimborsare i canoni di locazione pagati dal 19.4.2002, ritenendo perfezionata con l’accettazione la proposta di acquisto formulata dall’Istituto.
Proponeva appello l’INAIL deducendo l’insussistenza di un efficace preliminare ovvero l’annullamento dello stesso per violazione di norme imperative con richiesta di riforma della sentenza.
Resisteva controparte.
La Corte di appello di Roma accoglieva il gravame statuendo che, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, risultava provata la circostanza della conoscibilità dell’errore nella determinazione del prezzo prima dell’accettazione dell’offerta.
In particolare richiamava le deposizioni testimoniali circa l’inserimento delle schede tecniche riassuntive in tutte le cassette delle poste degli inquilini e l’invio della scheda di sintesi circa l’indicazione del prezzo medio in Lire 3700 a mq e la distinzione per appartamento, box auto e soffitta e la raccomandata dell’INAIL 26.2.2002 circa l’errore materiale della proposta che non comprendeva la soffitta del valore di Lire 90.200.000.
Ricorre la B. con due motivi, illustrati da memoria, resiste l’INAIL proponendo ricorso incidentale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si denunzia, col primo motivo del ricorso principale, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perchè la scheda di sintesi non era stata inviata e consegnata con richiami alle deposizioni.
Col secondo motivo si lamenta violazione di norme di diritto stante la proposta e l’accettazione.
Col ricorso incidentale si denunzia la nullità del preliminare per violazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 109, lett. d nonchè dell’art. 1418 c.c..
Osserva questa Corte Suprema:
In ordine al primo motivo del ricorso principale, invero, la sentenza riferisce del teste L.R. che ha inserito in tutte le cassette della posta le schede tecniche e della teste A. che aveva consegnato al L.R. la scheda di sintesi della B., accertamento in fatto non superato dalla generica deduzione di vizi di motivazione.
In ordine al secondo motivo, la questione prospettata col generico riferimento all’art. 1538 c.c. ed alla vendita a corpo è nuova, non trattata nella sentenza impugnata.
La ricorrente non deduce di averla proposta nei precedenti gradi di giudizio ed, involgendo accertamenti di merito, non può essere proposta per la prima volta in questa sede.
Donde il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento dell’incidentale condizionato, proposto, come indicato a pagina otto del controricorso, per il caso di accoglimento del ricorso incidentale.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’incidentale condizionato e condanna la ricorrente principale alle spese liquidate in Euro 6200 di cui 6000 per compensi, oltre accessori.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017