Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5327 del 27/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 27/02/2020), n.5327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MAZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15501-2019 proposto da:

B.H., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2636/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2636/2018 del 18 ottobre 2018, rigettava l’impugnazione proposta dal B.H. negando ogni forma di protezione richiesta, come già ritenuto dalla Commissione territoriale e dal Tribunale;

2. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso B.H., al quale ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. occorre preliminarmente rilevare che il ricorso, dopo essere stato notificato alla controparte in data 13 marzo 2019, non è stato depositato presso la cancelleria di questa Corte nel successivo termine di venti giorni;

ne discende l’improcedibilità dello stesso, nel senso stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1;

4. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 27 febbraio 2020

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