Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5327 del 18/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 18/02/2022, (ud. 29/10/2021, dep. 18/02/2022), n.5327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

J.J., elettivamente domiciliata in Isernia, alla via

Kennedy, n. 80, presso lo studio degli avvocati Pasquale Porfilio e

Chiara Costagliola, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso

(avvchiara.costagliola.pecavvocatiisernia.it,);

– ricorrente –

nei confronti di:

Comune di Isernia, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in

(OMISSIS);

– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Isernia, emessa e pubblicata in

data 4.2.2021, R.G. n. 58/2020;

sentita la relazione in Camera di consiglio del presidente relatore

Giacinto Bisogni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La sig.ra J.J. nata il (OMISSIS) in Nigeria, ha chiesto al Comune di Isernia l’iscrizione anagrafica in quanto, nella sua qualità di richiedente asilo, era stata assegnata al C.A.S., sito in (OMISSIS), gestito dalla cooperativa sociale “Il Geco”.

2. A fronte del rifiuto del Comune la ricorrente ha adito il Tribunale di Isernia chiedendo l’accertamento del suo diritto all’iscrizione.

3. Il Tribunale di Isernia con ordinanza del 4.2.2021 ha declinato la propria competenza a favore del Tribunale di Campobasso sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea ritenendo che ricorresse un caso di connessione con il giudizio instaurato davanti la predetta sezione specializzata dalla sig.ra J.J. per ottenere il riconoscimento del suo diritto alla protezione internazionale o umanitaria.

4. Contro l’ordinanza del Tribunale di Isernia ricorre la sig.ra J.J. chiedendo la dichiarazione di competenza del Tribunale adito per ottenere la iscrizione anagrafica.

5. Non ha svolto difese il Comune.

6. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Isernia.

Diritto

RITENUTO

che:

7. La norma di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 3 – la quale prevede la competenza delle sezioni specializzate anche per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelle di cui allo stesso art. 3, precedenti commi 1 e 2 – deve essere interpretata nel senso dell’attribuzione alle sezioni specializzate delle sole cause concernenti questioni afferenti alla protezione internazionale e alle altre materie di stretta competenza.

8. Pertanto non ricorre alcuna connessione idonea ad attrarre la competenza della sezione specializzata nell’ipotesi della proposizione da parte del richiedente asilo di una domanda di iscrizione anagrafica nei confronti del Comune in cui ricade il centro di accoglienza trattandosi di una domanda proposta nei confronti di un ente territoriale del tutto estraneo alla controversia riguardante la domanda di protezione internazionale e che non rientra nelle ipotesi previste dal D.L. n. 13 del 2017, art. 3, commi 1 e 2.

9. Va pertanto accolto il ricorso e dichiarata la competenza del Tribunale di Isernia.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Isernia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2022

 

 

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