Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5327 del 07/03/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 5327 Anno 2014
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 27234-2010 proposto da:
REA MARIA TERESA C.F. REAMTR62C52I838H, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA V. BRUNACCI 57, presso lo
studio dell’avvocato BARCHIESI DANIELA, rappresentata
cAel/c2-4- 1 /1- KR
e difesa dall’avvocato BERNARDO MONTESty giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
3801

contro

I
AZIENDA U.S.L. DI FROSINONE, in persona del teca
zkoht _C/2.A_eo Li

n e pro tfur7 elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio dell’avvocato

fe~tíde,

Data pubblicazione: 07/03/2014

GIANLUCA SOLE, rappresentata e difesa dall’avvocato
CIAMARRA RENATO, giusta delega in atti;
– controrícorrente

avverso la sentenza n. 4617/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 09/03/2010 r.g.n. 5955/2006;

udienza del 19/12/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG n 27234/2010

Rea M. Teresa / Azienda USL di Frosinone

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 9/3/2010 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del
Tribunale di Cassino con la quale il primo giudice aveva accertato la nullità del contratto a termine
dal 15/6/2001 al 14/5/2002 intercorso tra Rea Maria Teresa e l’Azienda Usl di Frosinone ed aveva
affermato il diritto della Rea al risarcimento del danno quale conseguenza della prosecuzione del
rapporto ben oltre il termine fissato nel contratto stesso. Il Tribunale aveva, invece, respinto la

a tempo indeterminato.
La Corte territoriale, con riferimento alle richiesta della lavoratrice di ottenere la conversione del
contratto a termine in contratto a tempo indeterminato , ha rilevato che l’ari 36, comma 8, del dlgs n
29/1993, trasfuso nell’art 36 , comma 2 , del dlgs n 165/2001 , secondo cui la violazione di
disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche
amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato , si
riferiva a tutte le assunzioni avvenute al di fuori di una procedura concorsuale ; che detta norma non
violava , come affermato da Corte Cost. n 89/2003 , alcun precetto costituzionale confennando la
non omogeneità del rapporto pubblico con quello privato e garantendo il principio di imparzialità ed
efficienza della PA.
La Corte ha poi rilevato che non era possibile pervenire a diverse conclusioni sul presupposto che
la stipula del contratto era conseguente alla formazione di una graduatoria formulata all’esito di una
selezione, atteso che come affermato dalla stessa Rea non si era trattato di una selezione finalizzata
all’assunzione configurabile solo allorchè l’aspirante abbia vinto un pubblico concorso, principio
sancito dall’art 97 Cost..
Secondo la Corte d’appello, inoltre,: il richiamo alla direttiva CEE 1999/70/CE non consenti \

d

pervenire a diverse conclusioni avendo la Corte di Giustizia ( causa Marrosu c/ Azienda
Ospedaliera San Martino di Genova ) affermato la compatibilità di detta direttiva con una normativa
nazionale che contenga misure destinate a sanzionare l’abuso del contratto a tempo determinato nel
settore pubblico.
Ha, infine, respinto il motivo d’appello proposto contro la decisione del Tribunale di compensare le
spese di causa.
Avverso la sentenza ricorre la Rea formulando 3 motivi. Resiste l’Azienda USL di Frosinone.
Motivi della decisione
La ricorrente denuncia la mancanza o insufficienza della motivazione, con il primo motivo ,circa la
circostanza che l’assunzione era avvenuta all’esito di una graduatoria da considerarsi equipollente

domanda della Rea volta ad ottenere la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto

ad un concorso pubblico e, con il secondo motivo, con riferimento al dlgs n 368/2001 ritenuto
fonte noirmativa per l’accesso all’impiego pubblico in c onfonnità a ll’art 97 , 3°e omma, C ost..
Lamenta che la Corte non aveva considerato che per accedere al posto era stata predisposta una
graduatoria e cioè una fase procedimentale di natura selettiva per la classificazione degli interessati.
Con il secondo motivo rileva che l’art 97 Cost dispone che la legge possa prevedere altri casi e
metodi per accedere al pubblico impiego.
Con il terzo motivo lamenta la compensazione delle spese di causa del doppio grado –

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del disposto dell’art 36 del D. Lgs. n. 165 del
2001, in tema di ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni ai contratti di lavoro flessibile ,
secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di
lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo indeterminato ,ma il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno
derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Tale disposto non è stato modificato né abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, ( cfr Cass. n
1435012010,n 19371/20013) contenente la regolamentazione dell’intera disciplina del lavoro a
tempo determinato, trattandosi di legge posteriore generale che non può derogare una legge
precedente speciale determinando , inoltre, la violazione del principio costituzionale di cui all’art
97 Cost. del pubblico concorso , salvo le deroghe previste dalla legge , quale mezzo di accesso al
pubblico impiego ( la materia in cui rientra il caso in esame non è stata regolata dal legislatore in
deroga al principio del concorso).
Né tale disciplina viola – come affermato dalla sentenza n. 89 del 2003 della Corte costituzionale alcun precetto costituzionale in quanto il principio dell’accesso mediante concorso rende palese la
non omogeneità del rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni rispetto al
rapporto di lavoro alle dipendenze di datori privati e giustifica la scelta del legislatore di ricollegare,
alla violazione delle norma imperative, conseguenze solo risarcitorie e patrimoniali (in luogo della
conversione del rapporto a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati); né contrasta,
infine, con il canone di ragionevolezza, avendo la stessa norma costituzionale individuato nel
concorso, quale strumento di selezione del personale, lo strumento più idoneo a garantire, in linea di
principio, l’imparzialità e l’efficienza della pubblica amministrazione. ( cEr Cass n 1 l 16E/2008).
Ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela del diritti del lavoratore, in capo a
quest’ultimo, essendogli precluso il diritto alla trasformazione del rapporto, residua soltanto la
possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

9

Le censure, congiuntamente esaminate stante la loro stretta connessione, sono infondate.

La ricorrente ha affermato che il suo diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato è basato sulla circostanza che la stipula del contratto era conseguente alla
formazione di una graduatoria formulata all’esito di una selezione e dunque equipollente ad un
concorso. La Corte territoriale, sul punto, ha correttamente affermato che non si era trattato di una
procedura concorsuale finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e che il diritto
all’assunzione , nell’osservanza dell’art 97 Cost, era garantito soltanto nel caso in cui l’aspirante
avesse vinto un concorso pubblico.

processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito , potendo essere denunziate in
sede di legittimità solo violazioni del criterio della soccombenza o liquidazioni che non rispettino
le tariffe professionali, con obbligo,. in tal caso, di indicare le singole voci contestate, in modo da
consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini ( cfr Cass n 14542/2011).
Nella specie la Corte ha adeguatamente motivato le ragioni dell’avvenuta compensazione del
doppio grado considerato che la domanda della lavoratrice era stata rigettata per la maggior parte in
primo grado e totalmente in secondo grado.
Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese
del presente giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in €100.00 per
esborsi ed € 3000,00 per compensi professionali ,oltre accessori di legge.
Roma 19/12/2013

Anche il terzo motivo risulta infondato Deve rilevarsi, infatti, che la liquidazione delle spese

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